F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 181/TFN – SD del 22 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 24696/115pf22-23/GC/GR/ff del 13 aprile 2023, depositato il 17 aprile 2023, nei confronti della società ASD Condor SA Treviso – Reg. Prot. 158/TFN-SD

Decisione/0181/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0158/TFNSD/2022-2023

 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Valentina Ramella – Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24696/115pf22-23/GC/GR/ff del 13 aprile 2023, depositato il 17 aprile 2023, nei confronti della società ASD Condor SA Treviso,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 24696/115pf22-23/GC/GR/ff del 13 aprile 2023, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la società ASD Condor SA Treviso: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Di Rienzo, così come indicati nei capi di incolpazione riportati nel deferimento.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Presunta attività di proselitismo posta in essere dal tecnico Vincenzo Di Rienzo – UEFA B. cod. 129.542 – per conto della società ASD Condor SA Treviso”, trae origine da una segnalazione della LND in data 24 giugno 2022.

In particolare, in detto atto si riferiva di altra segnalazione pervenuta a tale organismo da parte del legale rappresentante della società Treviso Women, nella quale si lamentava che il sig. Vicenzo Di Rienzo, tesserato presso la ASD Condor Treviso, avesse contattato via WhatsApp la calciatrice minorenne Bellagamba, tesserata con la esponente, proponendole un trasferimento presso la propria società.

Nel corso delle indagini preliminari, originariamente a carico anche del sig. Di Rienzo, veniva acquisita la documentazione di rito relativa alla società, al tesseramento della calciatrice Bellagamba e del Di Rienzo. Venivano altresì svolte le audizioni del sig. Di Rienzo e della minore Bellagamba, assistita dal padre.

Notificata ritualmente la comunicazione di conclusione indagini, la società e il sig. Di Rienzo avanzavano proposta di applicazione della sanzione ex art. 126 CGS cui il Procuratore Federale prestava il consenso.

Successivamente, con C.U. 293/AA in data 23 marzo 2023, la FIGC dava atto della mancata ottemperanza da parte dell’odierna deferita all’accordo intervenuto, con conseguente risoluzione dello stesso.

Veniva quindi emesso a carico della società Condor SA Treviso il deferimento per cui si procede.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, la società non si costituiva né depositava memorie o istanze.

Il dibattimento

All’udienza del 16 maggio 2023, è comparso l’Avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale, che ha concluso per l’accoglimento del deferimento con l’irrogazione della sanzione di cui al verbale.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità della società deferita per le violazioni contestate.

Risulta infatti che in data 16 giugno 2022 il sig. Di Rienzo, all’epoca tesserato con la Condor Treviso con la qualifica di allenatore, abbia inviato un messaggio vocale al numero della calciatrice Bellagamba, minorenne, prospettandole il trasferimento presso la propria società.

La circostanza, oltre che dal messaggio audio acquisito in atti, è stata confermata dalla calciatrice la quale, peraltro, riferiva di non conoscere il Di Rienzo e di non sapersi spiegare come quest’ultimo avesse avuto accesso al proprio numero di telefono.

Lo stesso Di Rienzo, sentito in fase di indagini, ammetteva la condotta contestata a verbale del 26 agosto 2022.

Ritiene il Tribunale che la condotta sopra descritta rientri nell’ambito di applicazione del divieto di cui all’art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico che, al comma 3, “ai Tecnici inquadrati nell’Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica”, nonché dell’art. 20, comma 2, CGS che, in materia di trasferimenti, impone l’osservanza della normativa federale.

Dall’esame dell’audio acquisito, infatti, emerge chiaramente come il Di Rienzo, pur non esercitando pressioni sulla ragazza, abbia comunque cercato di influire sulla sua volontà, allettandola con la prospettazione della creazione di una squadra femminile e dell’inserimento del suo nominativo in una lista. Trattasi di un comportamento che, come chiarito nella decisione n. 83/CFA/20222023 dalla Corte d’Appello Federale a S.U., è risultato specificamente diretto “ad influire sull’altrui volontà” e consistente “nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata” e comunque rilevante “sul piano della concreta incentivazione dell’adesione alla nuova società sportiva”.

La condotta posta in essere dal Di Rienzo, che ha preso diretto contatto con la calciatrice in spregio non solo alla normativa tecnica sopra citata ma anche alle tutele che l’ordinamento sportivo prevede a tutela dei minori di età, costituisce altresì violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS, tendendo il messaggio inviato ad influire comunque sulla libera determinazione della ragazza.

Delle violazioni commesse dal Di Rienzo, il quale ha comunque già definito la propria posizione ex art. 126 CGS, risponde conseguentemente la società di appartenenza all’epoca dei fatti, odierna deferita, a titolo di responsabilità oggettiva.

Sotto il profilo sanzionatorio, considerata la condotta complessiva nell’ambito del procedimento e in particolare il mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS, formalmente intervenuto con la Procura Federale, che ha comportato – oltre alla risoluzione dello stesso normativamente prevista – la riattivazione del procedimento con dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva, il Tribunale ritiene equo un aumento della sanzione individuata quale pena base nell’originario accordo, con una sanzione finale di euro 530,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Condor SA Treviso la sanzione di euro 530,00 (cinquecentotrenta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                           IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 22 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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