F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 184/TFN – SD del 25 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 26396/320pf22-23/GC/GR/ff del 3 maggio 2023, depositato in data 4 maggio 2023 nei confronti dei sig.ri Pocchiari Gianluca + altri – Reg. Prot. 173/TFN-SD
Decisione/0184/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0173/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Gianfranco Marcello – Componente
Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26396/320pf2223/GC/GR/ff del 3 maggio 2023, depositato in data 4 maggio 2023, nei confronti dei sigg.ri Pocchiari Gianluca, Vallon Michele,Capra Marco, Acunto Dario, Frasca Christian, Gjuzi Bryan, Monaco Carmine, Garbujo Tommaso, Martellato Pietro, Arena Luigi, Nanni Francesco, Cajo Huaman Mirko Neil, Maachouk Mohammed, Iuele Vincenzo, Sanchez Arren Jhade e Sansoni Mirko,
la seguente
DECISIONE
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 26396/320pf22-23/GC/GR/ff del 3 maggio 2023, depositato in data 4 maggio 2023, nei confronti di:
1) Pocchiari Gianluca, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore della società ASD Calcio Marghera, per rispondere: - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver collaborato con Giulio Biasin nell’organizzazione dell’evento tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza senza la dovuta autorizzazione del SGS nazionale, dapprima dirigendo l’allenamento mattutino, svolto presso l’impianto della società Real Vicenza, di ragazzi "assistiti” dal sig. Giulio Biasin, tra i quali alcuni tesserati con altre società, senza che gli stessi avessero il relativo nulla osta, e altri due soggetti (Bisogno e Capra) non tesserati con alcuna società, poi dirigendo nella medesima giornata, sempre come allenatore, una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta) in alcune amichevoli (una sorta di triangolare) disputate contro la squadra juniores nazionale della società SSD Cartigliano;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 1 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, finalizzati a selezionare calciatori per eventuali futuri trasferimenti e/o tesseramenti, con il sig. Giulio Biasin senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
2) Vallon Michele, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD San Luigi Calcio, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1° luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la ASD San Luigi Calcio di Trieste;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
3) Capra Marco, calciatore non tesserato all’epoca dei fatti, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1° luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non fosse tesserato con alcuna società;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
4) Acunto Dario, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la SS Giugliano Calcio 1928, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1° luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società SS Giugliano Calcio 1928;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
5) Frasca Christian, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la FC SSD Sporting Franciacorta, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1° luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società FC SSD Sporting Franciacorta;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
6) Gjuzi Bryan, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ACD Campodarsego, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1° luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società ACD Campodarsego;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
7) Monaco Carmine, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la SSD Cartigliano, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società SSD Cartigliano;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
8) Garbujo Tommaso, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Treviso FBC, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società Treviso FBC;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
9) Martellato Pietro, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la SSDARL Dolo 1909, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società SSDARL Dolo 1909;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
10) Arena Luigi, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD Calcio Marghera, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la Soc.ASD Calcio Marghera;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
11) Nanni Francesco, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD Anzolavino Calcio, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con
la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società ASD Anzolavino Calcio;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
12) Cajo Huaman Mirko Neil, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la SSD Bienno Calcio, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società SSD Bienno Calcio;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
13) Maachouk Mohammed, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD Crocetta 1920 Academy, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società ASD Crocetta 1920 Academy;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
14) Iuele Vincenzo, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD CS Giovanni Lupatoto, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società ASD CS Giovanni Lupatoto;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
15) Sanchez Arren Jhade, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD Junior Monticello, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società ASD Junior Monticello;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
16) Sansoni Mirko, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD Sirmione Calcio, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante lo stesso non avesse il nulla-osta della società di appartenenza ovvero la società ASD Sirmione Calcio;
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività e assistenza del sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Acunto Dario, Frasca Christian, Nanni Francesco e Sanchez Arren Jhade hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Cristiano Pasero, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Monica Fiorillo, in rappresentanza del sig. Acunto Dario, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Acunto Dario, giornate 3 (tre) di squalifica, da scontare in gare ufficiali nella prossima stagione sportiva;
- per il sig. Frasca Christian, giornate 3 (tre) di squalifica, da scontare in gare ufficiali nella prossima stagione sportiva;
- per il sig. Nanni Francesco, giornate 3 (tre) di squalifica, da scontare in gare ufficiali nella prossima stagione sportiva;
- per il sig. Sanchez Arren Jhade, giornate 3 (tre) di squalifica, da scontare in gare ufficiali nella prossima stagione sportiva.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Carlo Sica
Depositato in data 25 maggio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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