F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 226/CSA pubblicata del 24 Maggio 2023 – A.S.D. Real Aversa 1925/ASD Ragusa Calcio

Decisione n. 226/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 278/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 278/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Real Aversa 1925 in data 17 maggio 2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 141 del 16.05.202

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.05.2023, il dott. Sebastiano Zafarana e uditi l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante e l’Avv. Francesco Guastella per la società ASD Ragusa Calcio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto intitolato “Reclamo della ASD Real Aversa 1925 avverso la decisione del Giudice sportivo c/o Dipartimento Interregionale FIGC-LND pubblicata con C.U. n.141 del 16 maggio 2023 con cui è stato omologato il risultato della partita contro l’A.S.D. Ragusa”, la predetta società ha adito questa Corte Sportiva di Appello esponendo: che al fine di preparare adeguatamente la gara (“decisiva per la salvezza”), calendarizzata per il 14 maggio 2023 a Ragusa contro la locale A.S.D. Ragusa, aveva programmato il “ritiro” della squadra a partire da giovedì 11 maggio presso una struttura alberghiera della città; che dopo la cena consumata dalla squadra la sera prima della gara, molti calciatori (10 su 23) avevano accusato sintomi da intossicazione alimentare con dolori addominali, vomito e dissenteria, tanto che la mattina di domenica, poche ore prima della gara stessa, un calciatore e il magazziniere si erano recati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ragusa dove al calciatore era stato praticato un prelievo di sangue per eseguire le successive analisi; che a causa dei lunghi tempi di attesa necessari per essere sottoposti a visita medica, i predetti avevano deciso di rientrare in hotel, senza attendere il referto della struttura ospedaliera; che l’assistenza loro prestata era stata deficitaria e che, stranamente, uno dei medici presenti in tale occasione presso la struttura era stato successivamente riconosciuto come il medico sociale della A.S.D. Ragusa.

Per tali fatti era stata prodotta denuncia-querela alla competente Autorità Giudiziaria.

Riferisce altresì la società reclamante che, dopo un’interlocuzione con i dirigenti della L.N.D., i quali avevano escluso la sussistenza dei presupposti per rinviare la gara, nonostante la menomazione fisica di diversi propri tesserati, aveva deciso comunque di presentarsi in campo e di disputare la gara per evitare la sanzione della sconfitta “a tavolino”.

Lamenta in sintesi la reclamante:

- di essere stata costretta a schierare in campo una formazione fortemente rimaneggiata, avendo dovuto escludere dalla distinta n.  2 calciatori particolarmente sofferenti e mantenervi, invece, numerosi titolari “imbottiti di farmaci”;

- di avere, per tale ragione, subito una sconfitta sul campo per 6-0, con ingiusta retrocessione alla categoria inferiore;

Rilevando quindi che “con C.U. n.141 del 16 maggio 2023 oggi impugnato il Giudice sportivo ha omologato il risultato della gara, tuttavia la stessa non può dirsi regolarmente disputata …”, deduce sussistere i presupposti per ritenere l’incontro “irregolare per causa di forza maggiore” ed invoca pertanto l’applicazione dell’art. 10, comma 5, lettera d) del C.G.S., a mente del quale gli Organi di giustizia Sportiva possono “quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione o la effettuazione”.

La reclamante chiede pertanto a questa Corte che:

- “Voglia annullare e/o revocare la decisione del Giudice Sportivo o Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicata con C.U. n.141 del 16 maggio 2023, con cui è stato omologato il risultato della gara contro l’A.S.D. Ragusa con la sconfitta della reclamante 0 a 6 disponendo la ripetizione della partita”.

Ha controdedotto la A.S.D. Ragusa, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del reclamo per violazione degli art.65 e ss. C.G.S. per avere omesso, la Real Aversa 1925, di impugnare dinanzi al Giudice Sportivo il risultato della gara, rivolgendo in tal modo per la prima volta le proprie doglianze direttamente alla Corte Sportiva di Appello. 

Ha poi dedotto l’infondatezza del reclamo per motivi di merito ed ha chiesto infine la condanna alle spese della reclamante per lite temeraria.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 19 maggio 2023,  uditi l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante e l’Avv. Francesco Guastella per la società ASD Ragusa Calcio, il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile.

Il complesso normativo rappresentato dagli artt. 65 (competenza dei Giudici sportivi), 66, 67 e 68 (procedimento dinanzi al Giudice Sportivo) e 71 (procedimento dinanzi alla Corte Sportiva di appello a livello nazionale) C.G.S., prevede da un lato che la contestazione circa la regolarità di una gara debba essere formulata con immediatezza dinanzi al Giudice Sportivo, dall’altro che la Corte Sportiva di Appello può intervenire solo su reclamo avverso una decisione resa da tale organo.

Ebbene, nessuna delle due condizioni ricorre nel caso di specie.

La Real Aversa difatti, surrettiziamente impugnando il C.U. n.141 del 16.05.2023, sostiene che il proprio reclamo sarebbe proposto avverso l’omologazione del risultato della gara da parte del Giudice Sportivo, laddove invece alcun provvedimento in tal senso risulta intervenuto, proprio perché tale organo non è mai stato adito e mai si è pronunciato sulla regolarità dello svolgimento della gara ASD Ragusa – Real Aversa disputata il 14.05.2023 e conclusa con il risultato sul campo di 6-0.

Dunque a nulla rileva l’asserita impugnazione, da parte della reclamante, del C.U. n.141 del 16.05.2023. E’ agevole difatti constatare che tale C.U. si compone di una Sezione “Risultati” ove sono pubblicati e diffusi i risultati finali, conseguiti sul campo, di tutte le gare disputate nella giornata di campionato di interesse, così come singolarmente certificati dai rispettivi Direttori di gara nei propri rapporti: ed una Sezione “Giustizia Sportiva” ove sono pubblicate tutte le sanzioni disciplinari comminate e le decisioni assunte dal Giudice Sportivo.

Dunque, impugnando il C.U. n.141 del 16.05.2023, la società Real Aversa 1925 ha di fatto (ed inammissibilmente) impugnato la mera pubblicazione del risultato conseguito sul campo (ossia una mera notizia, ancorchè ufficializzata) e non già, come imprecisamente affermato nel reclamo, la “omologazione” del risultato da parte del Giudice Sportivo, ciò che presuppone evidentemente una sua delibazione sulla regolarità di una gara contestata e della cui cognizione egli sia stato investito, anche a seguito di mera dichiarazione di preannuncio.

Né, infine, può accedersi alla richiesta formulata dal difensore di parte reclamante in sede di discussione orale, il quale, a seguito dell’eccezione formulata da controparte, ha insistito per l’ammissibilità in via pretoria del reclamo sul rilievo della eccezionalità e unicità della vicenda in esame; rileva al riguardo la Corte che, in disparte ogni questione sulla fondatezza nel merito del reclamo, vi è che l’Ordinamento federale non contempla alcuna ipotesi di deroga rispetto al sistema delle impugnazioni secondo l’impianto dettato dal C.G.S..

In definitiva, mancando in radice il presupposto provvedimento decisorio del Giudice Sportivo, il reclamo in appello deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda contenziosa in esame, per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                           IL VICE PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                          Fabio Di Cagno

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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