F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 192/TFN – SD del 5 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 26396/320pf22-23/GC/GR/ff del 3 maggio 2023, depositato in data 4 maggio 2023 nei confronti dei sig.ri Pocchiari Gianluca + altri – Reg. Prot. 173/TFN-SD

Decisione/0192/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0173/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Gianfranco Marcello – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26396/320pf2223/GC/GR/ff del 3 maggio 2023, depositato in data 4 maggio 2023, nei confronti dei sigg.ri Pocchiari Gianluca, Vallon Michele,Capra Marco, Gjuzi Bryan, Monaco Carmine, Garbujo Tommaso, Martellato Pietro, Arena Luigi, Cajo Huaman Mirko Neil, Maachouk Mohammed, Iuele Vincenzo e Sansoni Mirko,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 4 maggio 2023 la Procura Federale, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i Sigg.ri:

1) Pocchiari Gianluca, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore della società ASD Calcio Marghera, per rispondere: - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver collaborato con Giulio Biasin nell’organizzazione dell’evento tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza senza la dovuta autorizzazione del SGS nazionale, dapprima dirigendo l’allenamento mattutino, svolto presso l’impianto della società Real Vicenza, di ragazzi “assistiti” dal sig. Giulio Biasin, tra i quali alcuni tesserati con altre società, senza che gli stessi avessero il relativo nulla osta, e altri due soggetti (Bisogno e Capra) non tesserati con alcuna società, poi dirigendo nella medesima giornata, sempre come allenatore, una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta) in alcune amichevoli (una sorta di triangolare) disputate contro la squadra juniores nazionale della società SSD Cartigliano;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 1 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, finalizzati a selezionare calciatori per eventuali futuri trasferimenti e/o tesseramenti, con il Sig. Giulio Biasin senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

2) i calciatori:

- Vallon Michele, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD San Luigi Calcio

- Capra Marco, all’epoca dei fatti non tesserato

- Acunto Dario, all’epoca dei fatti tesserato per la SS Giugliano Calcio 1928

- Frasca Christian, all’epoca dei fatti tesserato per la FC SSD Sporting Franciacorta

- Gjuzi Bryan, all’epoca dei fatti tesserato per la ACD Campodarsego

- Monaco Carmine, all’epoca dei fatti tesserato per la SSD Cartigliano

- Garbujo Tommaso, all’epoca dei fatti tesserato per la Treviso FBC

- Martellato Pietro, all’epoca dei fatti tesserato per la SSDARL Dolo 1909

- Arena Luigi, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Calcio Marghera

- Nanni Francesco, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Anzolavino Calcio

- Cajo Huaman Mirko Neil, all’epoca dei fatti tesserato per la SSD Bienno Calcio

- Maachouk Mohammed, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Crocetta 1920 Accademy

- Iuele Vincenzo, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD CS Giovanni Lupatoto

- Sanchez Arren Jhade, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Junior Monticello

- Sansoni Mirko, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Sirmione Calcio

per rispondere tutti:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto al punto 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022 per aver partecipato all’evento non autorizzato dal SGS nazionale tenutosi nella giornata del 30 novembre 2022 a Vicenza, dapprima con un allenamento mattutino svoltosi presso la struttura della società Real Vicenza, poi con la partecipazione alle amichevoli (in una sorta di triangolare) tra una selezione dei calciatori gestiti sempre dal sig. Biasin Giulio, composta da 20 ragazzi (sempre senza il relativo nulla osta), allenata per l’occasione da Gianluca Pocchiari, e la squadra juniores nazionale della società del Cartigliano, nonostante i detti calciatori non avessero il nulla-osta della propria società di appartenenza (ad eccezione del Sig. Capra Marco che partecipava ai detti raduni nonostante non fosse tesserato per alcuna società);

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalsi dell’attività e assistenza del Sig. Giulio Biasin nonostante la propria qualifica di calciatori dilettanti e senza verificare che lo stesso Biasin fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria la Procura Federale acquisiva vari documenti, tra i quali:

- segnalazione del collaboratore della Procura Federale, Giorgio Cingarlini, del 12 novembre 2022;

- fogli censimento della società SSD Cartigliano stagione sportiva 2022-2023;

- fogli censimento della società Real Vicenza SSD stagione sportiva 2022-2023;

- posizione di tesseramento e relativo storico di Pocchiari Gianluca;

- eventuali richieste di autorizzazioni e/o comunicazioni per organizzare raduni e/o allenamenti in data 30 novembre 2022 presso l’impianto sportivo della società Real Vicenza SRL;

- anagrafica e modulo di Tesseramento riguardante i calciatori che hanno partecipato al raduno e alla partita amichevole del 30 novembre 2022 a Vicenza;

- richieste di autorizzazioni e/o eventuali comunicazioni per organizzare l’amichevole, in data 30 novembre 2022, della società SSD Cartigliano e/o Biasin Giulio, Agente FIFA, per il Comitato Regionale FIGC Veneto e/o Delegazione provinciale FIGC di Vicenza;

- verbale di audizione del Sig. Bedin Valter, in data 13 dicembre 2022, in qualità di Coordinatore Federale Regionale SGS Veneto; - verbale di audizione del Sig. Sannazzaro Michele, in data 15 dicembre 2022, in qualità di Amministratore Unico della società Real Vicenza SRL di Vicenza;

- verbale di audizione del Sig. Sannazzaro Davide, (15 dicembre e 20 dicembre 2022) in qualità di Dirigente della società SSD Cartigliano nonché socio di maggioranza della società Real Vicenza;

- verbale di audizione del Sig. Ranzato Andrea, in data 20 dicembre 2022, in qualità di Allenatore della società SSD Sarego Liona Academy;

- verbale di audizione del Sig. Pocchiari Gianluca, in data 28 dicembre 2022, in qualità di Allenatore della società ASD Calcio Marghera;

- richiesta scheda agente sportivo FIGC del Sig. Giulio BIASIN nato il 29 settembre 1968 a Camposampiero;

- album fotografico ricavato dal link: giuliobiasin.it redatto in data 8 febbraio 2023 e composto da nr. 38 pagine totali numerate dal nr.1 al nr.38 46;

- album fotografico ricavato dal profilo Facebook “Giulio Biasin Agente Fifa” redatto in data 8 febbraio 2023 e composto da nr. 11 pagine totali numerate dal nr.1 al nr.11;

- risposta da parte del Coordinatore Federale Regionale FIGC CR Veneto in merito a eventuali autorizzazioni e/o comunicazioni per organizzare raduni e/o allenamenti in data 30 novembre 2022 presso l’impianto sportivo della società Real Vicenza SRL;

- verbali di audizione dei calciatori Sig. Vallon, Gjuzi, Bonfio, Sanchez, Martellato, Maachouk, Golino Riahi (26, 31 gennaio; 7,10 febbraio 2023).

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale fissava per la discussione l’udienza del 25 maggio 2023.

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Acunto Dario, Frasca Christian, Nanni Francesco e Sanchez Arren Jhade depositavano proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Cristiano Pasero, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Monica Fiorillo, in rappresentanza del sig. Acunto Dario, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrue le sanzioni proposte, dichiarava efficaci gli accordi; il procedimento proseguiva dunque per tutti gli altri deferiti, i quali non si costituivano in giudizio.

Il dibattimento

In sede di discussione l’Avv. Cristiano Pasero, in rappresentanza della Procura Federale, si riportava all’atto di deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Gianluca Pocchiari, giornate 10 (dieci) di squalifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2023/2024;

- per il sig. Michele Vallon, giornate 4 (quattro) di squalifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2023/2024;

- per il sig. Marco Capra, giornate 4 (quattro) di squalifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2023/2024;

- per il sig. Bryan Gjuzi, giornate 4 (quattro) di squalifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2023/2024;

- per il sig. Carmine Monaco, giornate 4 (quattro) di squalifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2023/2024;

- per il sig. Tommaso Garbujo, giornate 4 (quattro) di squalifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2023/2024;

- per il sig. Pietro Martellato, giornate 4 (quattro) di squalifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2023/2024;

- per il sig. Luigi Arena, giornate 4 (quattro) di squalifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2023/2024;

- per il sig. Mirko Neil Cajo Huaman, giornate 4 (quattro) di squalifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2023/2024;

- per il sig. Mohammed Maachouk, giornate 4 (quattro) di squalifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2023/2024;

- per il sig. Vincenzo Iuele, giornate 4 (quattro) di squalifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2023/2024;

- per il sig. Mirko Sansoni, giornate 4 (quattro) di squalifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2023/2024.

Il sig. Bryan Gjuzi era presente personalmente e rilasciava brevi dichiarazioni in propria difesa, sostenendo di aver partecipato al raduno senza sapere che fosse necessario un nulla osta per la partecipazione al raduno.

La decisione

Deve prima affrontarsi la posizione del Sig. Marco Capra, il cui deferimento risulta improcedibile. È infatti pacifico che alla data dei fatti contestati, ossia il 30 novembre 2022 e per la verità ancora ad oggi, il Sig. Marco Capra non fosse tesserato per alcun sodalizio sportivo; l’ultimo tesseramento del calciatore Capra è infatti cessato al termine della stagione sportiva 2021/2022 e dunque al 30 giugno 2022. All’epoca dei fatti il Sig. Marco Capra non era pertanto (e non risulta più esserlo in seguito) soggetto tesserato per la FIGC, di talché non può essere considerato sottoposto alle norme e agli obblighi del CGS. Allo stesso Capra non risulta invero nemmeno applicabile l’art. 2, comma 2 CGS, in quanto non può ammettersi che un adolescente, non tesserato e dunque svincolato da qualsiasi società sportiva, nell’atto di giocare comunque a calcio durante un singolo evento - nemmeno autorizzato dalla FIGC - per ciò stesso pratichi sempre e comunque un’attività rilevante per l’ordinamento federale e dunque sottoposta all’ambito di applicazione del CGS. L’art. 2, comma 2 CGS deve più correttamente circoscriversi all’attività posta in essere dalle società sportive o dai soggetti che per esse comunque lavorino o siano addetti a specifici servizi; la conferma di ciò la si ritrova anche nello stesso divieto di partecipazione di soggetti non tesserati ai raduni di giovani calciatori autorizzati dalla FIGC, di cui all’art. 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1° luglio 2022, divieto che incide e certamente si rivolge alle società organizzatrici e non agli eventuali giovani soggetti estranei all’ordinamento federale che dovessero parteciparvi.

Il Sig. Marco Capra, non più tesserato per la FIGC dal 30/6/2022, non è pertanto soggetto sottoposto alle norme del CGS ed il suo deferimento deve dunque dichiararsi improcedibile.

Quanto alle posizioni degli altri deferiti, deve invece ravvisarsi la loro responsabilità per i fatti contestati. Lo svolgimento della vicenda è infatti pacifico e dimostrato dalle numerose evidenze documentali allegate; in data 30 novembre 2022 si è infatti svolto presso il campo sportivo del Real Vicenza un raduno di giovani calciatori in assenza della necessaria autorizzazione del SGS nazionale. Tale raduno risulta organizzato dal Sig. Giulio Biasin con la collaborazione tecnica del Sig. Gianluca Pocchiari, che ha dapprima diretto gli allenamenti dei ragazzi e poi guidato una selezione di 20 giovani calciatori in alcune amichevoli.

Tutti i giovani calciatori deferiti, che comunque hanno un’età compresa tra i 15 ed i 20 anni e dunque non certamente inesperti e sprovveduti, hanno partecipato al raduno in assenza del necessario nulla osta delle società di appartenenza ed hanno comunque partecipato all’evento seguendo le direttive del Biasin, senza verificare che lo stesso avesse il titolo per organizzare test o raduni ovvero se fosse un agente FIGC o CONI.

Nella graduazione delle sanzioni deve certamente rilevarsi la maggiore responsabilità del Pocchiari;  ai tecnici federali, quale è appunto il deferito, si richiede invero un comportamento più attento, cauto e diligente rispetto a quello tenuto , nella vicenda in esame, dai giovani calciatori; al Pocchiari viene infatti contestata, non solo la violazione del generale dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 CGS, ma anche la violazione di quei precetti di cui alle norme speciali degli artt. 37, comma 1 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, dell’art. 2.6 del C.U. n. 1 SGS del 1 luglio 2022, nonché dell’art. 1 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC. Questo Tribunale ha già precisato che i tecnici federali non possano prestare la propria attività liberamente ed a favore di soggetti privi delle necessarie qualifiche.

In definitiva il Pocchiari, quale tecnico federale, nel caso in esame ha palesemente contravvenuto al divieto di “trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori”, di cui all’art. 40, comma 3, Regolamento del Settore Tecnico, travalicando il limite imposto dalla stessa norma che impone ai tecnici “soltanto [di] fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica”. Non può poi costituire un’attenuante (semmai è il contrario) il fatto che lo stesso Pocchiari, così come dallo stesso dichiarato, non fosse a conoscenza del fatto che il raduno non era autorizzato dalla FIGC o che ritenesse che il Sig. Giulio Biasin fosse un “Agente FIFA” (cfr. dichiarazioni del Pocchiari del 28 dicembre 2022). Alla luce delle considerazioni appena esposte si ritengono pertanto congrue le sanzioni indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il deferimento nei confronti del sig. Capra Marco.

Irroga le seguenti sanzioni, da scontare nella stagione sportiva 2023/2024, ovvero nella prima stagione sportiva utile:

- per il sig. Pocchiari Gianluca, giornate 12 (dodici) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Vallon Michele, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Gjuzi Bryan, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Monaco Carmine, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Garbujo Tommaso, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Martellato Pietro, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Arena Luigi, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Cajo Huaman Mirko Neil, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Maachouk Mohammed, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Iuele Vincenzo, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Sansoni Mirko, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 5 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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