F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 243/CSA pubblicata del 8 Giugno 2023 – Sig. Leonardo Ubaldi
Decisione n. 243/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 276/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo – Vice Presidente
Paolo Tartaglia – Componente (relatore)
Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 276/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Leonardo Ubaldi in data 18.05.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. 235/DIV del 12.05.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.05.2023, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito l’Avv. Alessio Piscini per il reclamante;
Sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tesserato Leonardo Ubaldi ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra ALESSANDRIA e SAN DONATO TAVERNELLE del 13/05/2023, è stata inflitta allo stesso la squalifica per tre gare effettive con la seguente motivazione: “per avere, al 47° minuto del secondo tempo tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone per aria lo colpiva con una gomitata sul volto”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la rideterminazione della sanzione ad una giornata effettiva ovvero nella differente, inferiore a quella irrogata, che sia ritenuta di giustizia.
In particolare il ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità della sanzione irrogata in quanto dalla sommaria descrizione dell’Arbitro non si ravviserebbero gli estremi di una condotta violenta e non vi sarebbe stato il riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 comma 2 C.G.S. Inoltre la condotta tenuta non si configurerebbe come condotta violenta ma come condotta antisportiva.
La Corte, sentito il Direttore di gara che ha ribadito che il movimento del gomito effettuato dall’Ubaldi non era compatibile con la dinamica di gioco e si configurava come condotta violenta, ritiene di respingere il ricorso.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce