F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 246/CSA pubblicata del 9 Giugno 2023 – S.S.D. Catania a R.L.
Decisione n. 246/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 274/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 274/CSA/2022-2023, proposto dalla S.S.D. Catania a R.L. in data 19.05.2023,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 139 del 15 maggio 2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26 maggio 2023, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l’Avv. Paolo Rodella per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S.D. Catania a R.L ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Lorenzini Filippo dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 139 dell’11 aprile 2023, in relazione alla gara Catania ARL/Sorrento Calcio 1945 del 14 maggio 2023 - Campionato Nazionale di Serie D.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna arbitrale".
La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, concretizzanti una condotta non offensiva: in sostanza, il calciatore avrebbe profferito le parole offensive nei confronti di se stesso, senza indirizzarle verso chicchessia, tanto meno nei confronti dell’arbitro, né avrebbe invaso lo spazio vicino all’arbitro.
Nel reclamo si invocano poi le circostanze attenuanti, dovute al contesto del gioco, alle numerose infrazioni di gioco non sanzionate dall’arbitro e all’importanza della gara. Conclusivamente viene chiesta una riduzione della sanzione da quattro a due o tre giornate effettive di gara.
In via istruttoria, la società chiede un supplemento di referto da parte dell’arbitro o, comunque, che lo stesso sia sentito a chiarimenti. Inoltre, chiede che sia disposta l’audizione personale del calciatore.
Nel corso dell’udienza, viene udito l’avv. Paolo Rondella per il reclamante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
In via preliminare, si deve puntualizzare che la società reclamante opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica diversa e meno grave, senza però negare l’esistenza degli stessi.
Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, attesta quanto segue: "In occasione della rete ospite, invadeva il mio spazio prossemico, urlando offese a gran voce, es. vaffanculo, fate schifo, coglioni”.
Così ricostruiti i fatti accaduti, non v’è dubbio che il Giudice Sportivo abbia correttamente ricondotto la condotta sanzionata alle previsioni dell’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S. e conseguentemente abbia, altrettanto correttamente, irrogato la sanzione della squalifica per quattro giornate che tale disposizione contempla ora come minima edittale a seguito della novella di cui al C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023.
Il reclamo, infine, non adduce nessun elemento idoneo a concretizzare l’applicazione di alcuna circostanza attenuante in favore del calciatore.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce