F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 006/TFN – SD del 7 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 27898/959pf22-23/GC/gb del 19 maggio 2023 Josè Mario Dos Santos Mourinho e della società AS Roma SRL – Reg. Prot 185/TFN-SD

Decisione/0006/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0185/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 28 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27898/959pf22-23/GC/gb del 19 maggio 2023 nei confronti del sig. Josè Mario Dos Santos Mourinho e della società AS Roma Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 19 maggio 2023 la Procura Federale, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Josè Mario Dos Santos MOURINHO, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale tecnico UEFA e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S. ROMA S.R.L.,

- la società A.S. ROMA S.R.L.,

per rispondere:

- il Sig. Josè Mario Dos Santos MOURINHO, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S. e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, al termine della gara MONZA vs ROMA disputata in data 03.05.2023 e valevole per la 33^ giornata del Campionato Nazionale Serie A TIM, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. Daniele CHIFFI della Sez. AIA di Padova) sia, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: <...E’ il peggior arbitro che ho trovato nella mia vita. E’ il peggio, è il peggio, è il peggio. Tecnicamente orribile, empatia zero, comunicazione zero, sensibilità zero. Dà il rosso a un giocatore che scivola al minuto 96’ in una partita morta...doveva dare un rosso e va a casa frustrato perché non fa rosso a me perché non gli ho dato l’opportunità. La Roma come società non ha la forza per dire “questo arbitro non lo vogliamo”. E’ molto dura. Penso che la Roma deve crescere in questo livello. Ci sono squadre che dicono “questo arbitro non lo vogliamo”, lo sappiamo tutti. Ma la Roma non ha la forza e qualche volta mi sembra che non abbia neanche la voglia di avere la forza. Lo dico senza problemi. Per favore signor Rocchi, questo qua basta. Ne voglio un altro, questo qua basta. > e < Questo Signore di talento ne ha pochissimo. Il talento che ha è nel far arrabbiare la gente, che è contro la natura che deve avere un arbitro…> e ancora <Io non sono stupido, sono andato alla partita con il microfono dallo spogliatoio finché non sono tornato dentro. Mi sono protetto>;

- la società A.S. ROMA S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del C.G.S. per il sopra descritto comportamento ascrivibile al predetto Sig. Josè Mario Dos Santos MOURINHO nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato della Società.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria la Procura Federale acquisiva vari documenti, tra i quali di particolare importanza risultavano: - la copia dell’articolo di stampa dal titolo: <Mourinho: Arbitro orribile. La società non ha la forza e la voglia di ribellarsi> pubblicato sulla testata giornalistica online “forzaroma.info” in data 04.05.23;

- la copia dell’articolo di stampa dal titolo: <E Josè attacca Chiffi. “Il peggiore arbitro. Avevo un microfono”> pubblicato in data 04.05.23 sul quotidiano nazionale “La Gazzetta dello Sport”;

- la copia dell’articolo di stampa dal titolo: <Mourinho spara a zero su Chiffi e sulla Roma> pubblicato in data p4.05.2023 sul quotidiano nazionale “la Repubblica”;

- la copia dell’articolo di stampa dal titolo: <Roma avvelenata, Mourinho attacca l’arbitro> pubblicato in data 04.05.2023 sul quotidiano nazionale “Corriere della Sera”;

- la copia dell’articolo di stampa dal titolo: <Il Mourinho furioso: attacca l’arbitro e il suo club> pubblicato in data 04.05.2023 sul quotidiano nazionale “Corriere della Sera”;

- la copia dell’articolo di stampa dal titolo: <La Roma non passa a Monza con il rosso. E Mourinho se ne va prima della fine> pubblicato in data 04.05.2023 sul quotidiano nazionale “il Giornale”;

- 1 video formato mp4 (denominato: “Video intervista Sig. Dos Santos Mourinho);

- la copia del foglio di censimento della società AS ROMA S.R.L. per la stagione sportiva 2022/2023;

- la copia dell’interrogazione as400 sulla persona del Sig. Josè Mario Dos Santos MOURINHO.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale fissava per la discussione l’udienza del 13 giugno 2023, ove veniva presentata dalla Procura Federale e dai deferiti una proposta di accordo ex art. 127 CGS. Il Tribunale manifestava perplessità circa i termini dell’accordo nonché in relazione a particolari destinazioni per il pagamento delle sanzioni concordate, diverse dalla FIGC, sulle quali lo stesso Tribunale non poteva pronunciarsi, e rinviava all’udienza del 22 giugno 2023. Alla successiva udienza del 22 giugno, si procedeva ad un nuovo differimento in quanto il legale dei deferiti era impossibilitato a presenziare per precedenti impegni professionali. Si fissava pertanto l’udienza del 27 giugno 2023, in cui, su ulteriore richiesta delle parti, il giudizio veniva rinviato all’udienza del giorno successivo per la definizione della paventata ipotesi di accordo ex art. 127 CGS. All’udienza del 28 giugno 2023, non essendosi tuttavia trovato ancora l’accordo con la Procura Federale, si procedeva al dibattimento.

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti, in rappresentanza della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Giorgio Ricciardi, con l’assistenza del Segretario Salvatore Floriddia; per i deferiti erano presenti l’Avv. Antonio Conte unitamente all’Avv. Daniele Muscarà rappresentante della società A.S. Roma s.r.l.

L’Avv. Conte formulava preliminarmente una nuova istanza di rinvio con salvezza dei diritti di prima udienza, rappresentando difficoltà nel contattare il deferito per comunicargli i dettagli della proposta di accordo da sottoporre alla valutazione del Tribunale. La Procura Federale si riportava al contenuto dell’atto di deferimento, esponendo origine e fatti di causa, e chiedendo pertanto l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Josè Mario Dos Santos Mourinho, euro 50.000,00 (cinquantamila/00) di ammenda e giornate 1 (una) di squalifica;

- per la società AS Roma Srl, euro 50.000,00 (cinquantamila/00) di ammenda.

La difesa dei deferiti, con breve replica, richiamava dapprima le scuse rese dall’incolpato e dalla società, evidenziando come le dichiarazioni oggetto del presente procedimento fossero state istintive e non intendevano in alcun modo ledere la reputazione dell’arbitro, né l’imparzialità del sistema arbitrale. Chiedeva, inoltre, che il Tribunale tenesse conto dei tentativi fatti per addivenire ad un accordo ex art. 127 CGS ed insisteva nell’istanza di rinvio già formulata. Nel merito, con riferimento all’art. 23 CGS, sottolineava infine l’impossibilità di cumulo delle sanzioni, per cui l’irrogazione della sanzione pecuniaria, nel massimo edittale, escluderebbe l’ulteriore sanzione della squalifica. Precisava, infine, con riferimento a quanto pubblicato su alcune testate giornalistiche, che né la società A.S. Roma, né il sig. Mourinho avevano comunque rilasciato alcuna dichiarazione nella pendenza del presente procedimento.

L’Avv. Daniele Muscarà, rappresentante della società AS Roma Srl, si associava a quanto dichiarato dall’Avv. Conte, insistendo nella richiesta di rinvio e sottolineando, a sua volta, la rilevanza delle dichiarazioni di scusa rese dalla società e sottoscritte dal sig. Mourinho.

La decisione

Ritiene il Tribunale in via preliminare che la vertenza possa essere decisa non ravvisandosi motivi per un nuovo rinvio; in primo luogo l’ulteriore (quarta) richiesta di rinvio risulta priva di ogni giustificazione o documentazione a supporto, limitandosi la parte incolpata a riferire “difficoltà nel contattare il deferito”; inoltre il procedimento è stato comunque oggetto di tre precedenti differimenti e dunque si ritiene vi sia stato tempo a sufficienza per concordare con la Procura Federale i termini di un eventuale accordo ex art. 127 CGS da presentare a questo Tribunale per la prevista declaratoria di efficacia.

Passando alla trattazione del merito si deve riscontrare la responsabilità di entrambi i deferiti.

I fatti di causa sono invero chiari e non è in realtà in discussione il tenore delle affermazioni rese dal sig. Mourinho successivamente alla gara del campionato di serie A MONZA vs ROMA disputata in data 03.05.2023, di cui v’è ampia evidenza documentale e sono state fedelmente riportate dalla Procura Federale in questa sede.

Orbene le affermazioni del sig. Mourinho rilasciate a tv ed organi di stampa senza dubbio travalicano i limiti di una ammissibile critica all’operato dell’arbitro Chiffi e costituiscono una aperta violazione dell’art. 23, comma 1 CGS, a mente del quale “ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”. Sul punto la giurisprudenza degli organi di giustizia federali è granitica nel precisare che “costituisce comunque presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui … è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto” (Corte Federale d’Appello SS. UU n. 18/CFA/2021-2022/A).

Il sig. Mourinho con le dichiarazioni oggetto di deferimento – chiaramente pubbliche in quanto rese durante interviste giornalistiche ed a tutti note - ha senza dubbio leso gravemente, non solo il prestigio e la reputazione del direttore di gara Chiffi, con giudizi ed affermazioni anche di natura personale, ma pure l’organizzazione federale nel suo complesso arrivando ad indubbiare i meccanismi di designazione arbitrale.

Nel caso in esame sussiste pertanto pienamente la contestata violazione dell’art. 23 CGS.

Ciò posto è necessario poi rilevare come nei fatti contestati dalla Procura, oltre alla fattispecie di cui al citato articolo 23, comma 1 CGS nei suoi elementi generali, ricorrano anche, e debbono pertanto valutarsi e tenersi in considerazione, tutti i diversi indici di “gravità” enumerati nel successivo comma 4 della medesima norma, al fine di determinare l’entità della sanzione.

Ed invero, in particolare ricorrono nella fattispecie in questione e debbono essere valutati:

I) l’elemento di gravità legato all’idoneità oggettiva delle dichiarazioni ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale, anche in relazione al soggetto da cui proviene la dichiarazione lesiva (nel caso in esame uno dei più popolari tecnici sportivi a livello mondiale);

II) le modalità stesse della dichiarazione (intervista tv e stampa e dunque con la più ampia eco possibile per le dichiarazioni rese);

III) la funzione certamente di rilievo ed apicale che il deferito svolge all’interno dell’organigramma della società affiliata;

IV) la circostanza che le dichiarazioni in esame abbiano messo in dubbio la correttezza delle procedure di designazione arbitrale. Tutti i suddetti elementi, descritti dall’art. 23, comma 4 CGS, ricorrono nelle dichiarazioni rese dal deferito, di talché è evidente che i fatti oggi contestati rivestano una particolare gravità: sia per la rilevanza del soggetto autore delle dichiarazioni, sia per il contenuto delle dichiarazioni medesime, sia infine per le modalità pratiche in cui sono state rese. Nell’applicazione della sanzione in concreto si dovrà dunque tenere in considerazione la detta gravità delle dichiarazioni. L’art. 23, comma 3 CGS prevede la sanzione dell’ammenda da 2.500 ad 50.000 (se appartenente alla sfera professionistica) e sancisce poi però chiaramente che per le violazioni più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h).

Orbene il tenore letterale della norma, con l’uso della chiara locuzione “anche”, non lascia pertanto dubbi nel ritenere che, nei casi più gravi, non si possa considerare sufficiente la pena dell’ammenda, pure nel suo limite massimo, la cui irrogazione in tale misura appare a rigore indispensabile presupposto per l’applicazione della sanzione “per i casi più gravi”, altrimenti si arriverebbe all’effetto paradossale di prevedere anche la pena più afflittiva, ex art. 9, comma 1, lettere f), g), h), alle violazioni che non raggiungono il grado di maggiore gravità (tanto da meritare un’ammenda inferiore al massimo editale e, quindi, al di sotto della soglia necessaria per riscontrare i casi più gravi). Secondo la norma in esame dunque nelle fattispecie di violazioni più gravi – com’è quella in esame – oltre all’ammenda nella misura massima è anche necessario “salire di grado” ed applicare le sanzioni più afflittive come appunto: i) la squalifica a tempo determinato; ii) il divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi; iii) l’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC.

*

Alla luce delle considerazioni appena svolte risulta chiara la responsabilità dei deferiti sig. Mourinho, nonché quella della AS ROMA a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del C.G.S. Quanto alla determinazione delle sanzioni, in ragione della gravità delle dichiarazioni come sopra riferita, soprattutto di quelle tese a mettere in dubbio l’imparzialità e la correttezza delle designazioni arbitrali, si ritiene di discostarsi in parte dalla misura indicata dalla Procura Federale, con l’ulteriore precisazione che non prevedendo l’art. 9, comma 1, lettera f) la squalifica a giornate, ma a tempo determinato, si considera congruo applicare al deferito sig. Mourinho, oltre l’ammenda di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), anche la sanzione della squalifica a tempo determinato stabilita in 10 giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Josè Mario Dos Santos Mourinho, euro 50.000,00 (cinquantamila/00) di ammenda e giorni 10 (dieci) di squalifica da scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo Campionato di competenza;

- per la società AS Roma Srl, euro 50.000,00 (cinquantamila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 giugno 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 7 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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