Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 204/TFN - SD del 19 Giugno 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Ricorso della società USD Breno contro LND + altri - Reg. Prot. 175/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 79 CGS FIGC ed artt. 84, comma 1, lett, b) e 86 CGS - FIGC con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 96 CGS FIGC proposto dalla società avverso il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale n. 136 del 9 maggio 2023 nella parte in cui viene determinata la classifica finale del Girone B del Campionato Nazionale di Serie D e la conseguente calendarizzazione dei “Play out Campionato Serie D Girone B: Folgore Caratese - Città di Varese e 1913 Seregno – Breno” con il quale chiedeva, nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti, del suo Dipartimento Interregionale e della US Seregno Calcio Srl (da ora anche Seregno o la resistente), che quest’ultima venisse sanzionata con la penalizzazione di 14 punti (o altra ritenuta congrua) in classifica nella s.s. 2022/2023, con conseguente annullamento del C.U. della LND – Dip.to Interregionale n. 136 del 9 maggio 2023 di determinazione della classifica finale del Girone B del Campionato di Serie D e della conseguente calendarizzazione dei play out di tale Girone, ordinando alla LND di modificare la classifica e, di conseguenza, i play out, per aver schierato in n. 14 gare il calciatore tesserato in violazione dell’art. 95, comma 2, NOIF, essendo lo stesso risultato tesserato, nella suddetta stagione sportiva, dapprima con la società professionistica Hellas Verona Spa, poi con la società professionistica albanese KF Skenderbeu, poi con la società dilettantistica SSDARL Aglianese Calcio 1923, infine con la società dilettantistica US Seregno 1913…. a fondamento della pronuncia il Tribunale richiama il comma 1 dell’art. 51 CGS il quale prescrive che “ Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono …. redatte in maniera chiara e sintetica” e il comma 3 del medesimo articolo che consente la motivazione “…. mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva”. Nel caso di specie, si richiama, a motivazione della presente decisione, la precedente decisione di questo Tribunale n. 0186/TFNSD- 2022-2023 resa nella fase cautelate del presente procedimento, da aversi qui all’occorrenza integralmente riportata. Ad abundantiam, si rileva, comunque, che il ricorso risulta manifestamente infondato, stante la evidente legittimità del tesseramento del calciatore ….. alla luce della costante e granitica giurisprudenza della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, a tenore della quale “la legittima partecipazione del calciatore alla gara in questione consegue automaticamente alla sua assunzione della qualità di tesserato con l’inserimento cioè della relativa posizione nei tabulati federali”. E, ancor più, dalla decisione n. 229/CSA del 24 maggio 2023 resa su ricorso della società Breno con riferimento proprio alla specifica fattispecie del tesseramento del ripetuto calciatore.
Massima: Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle spese, il Tribunale ritiene sussistente il presupposto per l’applicazione dell’art. 55 CGS e, conseguentemente, ritiene doveroso condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti resistenti costituite, nella misura indicata nella misura di euro 3.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuna delle due parti costituite.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 201/TFN - SD del 14 Giugno 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Ricorso della società Piacenza Calcio 1919 Srl contro LND + altri - Reg. Prot. 172/TFN-SD
Massima: Il ricorso proposto dalla società e tendente all’accertamento dell’illecito sportivo va dichiarato estinto a seguito della rinuncia al ricorso da parte della società, rinuncia peraltro accettata dalle parti resistenti costituite. Quanto al regime delle spese processuali, preso atto che la Lega Italiana Calcio Professionistico ha accettato la compensazione delle spese richiesta dalla ricorrente, il Tribunale, sulla scorta della diversa volontà espressa dalla US Triestina 1918 Srl, ritiene che la evidente (già motivatamente ritenuta sin dal decreto monocratico di rigetto della relativa istanza cautelare) inammissibilità del ricorso, secondo le motivazioni della decisione sull’istanza cautelare collegiale riportate nella parte in fatto integralmente qui richiamate, non possa che comportare la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore di detta resistente, che vengono liquidate nella misura di euro 2.000.00, otre accessori di legge se dovuti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 186/TFN - SD del 25 Maggio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Ricorso della società USD Breno contro LND + altri - Reg. Prot. 175/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società ai sensi dell’art. 79 CGS - FIGC nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti, del Dipartimento Interregionale e della US Seregno Calcio Srl (da ora anche Seregno o la resistente), con il quale chiede che quest’ultima venga sanzionata con la penalizzazione di 14 punti (o altra ritenuta congrua) in classifica nella s.s. 2022/2023, con conseguente annullamento del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 136 del 9.05.2023, di determinazione della classifica finale del Girone B del Campionato di Serie D e della conseguente calendarizzazione dei play-out di tale Girone, ordinando alla LND di modificare la classifica e, di conseguenza, i play-out….Come già espressamente ritenuto con il decreto monocratico presidenziale, il ricorso è inammissibile. L’art. 79 CGS-FIGC, invocato dalla ricorrente, prevede la competenza in primo grado del Tribunale Federale Nazionale “su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”. Nella fattispecie, è risultato acclarato che la violazione posta a fondamento del ricorso è stata già esaminata dal Giudice sportivo nazionale e dalla Corte Sportiva d’Appello nel senso della legittimità del tesseramento del già citato calciatore per il Seregno. Con la conseguenza che la disposizione invocata dalla ricorrente non può, nella fattispecie, essere posta a fondamento del ricorso, che, per conseguenza, è inammissibile. Ma, al di là della presente fattispecie, nella quale i fatti oggetto di ricorso erano peraltro già stati oggetto di decisioni del Giudice sportivo e della Corte Sportiva d’Appello (Decisione n. 209/CSA del 3 maggio 2023), giammai questo Tribunale si potrebbe sostituire (anche in caso ipotetico di inerzia) alla potestà della Procura Federale di esercitare l’azione disciplinare a partire dall’apertura di una indagine, di attivare l’attività inquirente, di valutarne le risultanze e di decidere se procedere all’archiviazione (previo consenso della Procura Generale dello Sport) ovvero al deferimento. In tali sensi, già l’art. 34, comma 16, dello Statuto FIGC detta il principio che “La Procura Federale …. esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva” e i precedenti comma 7 e 9 attribuiscono ai Tribunali federali (nazionale e territoriali) la funzione di “giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale….”. Mentre, dal suo canto, il Codice di Giustizia FIGC, in attuazione della ricordata disposizione statutaria, prevede, all’art. 116, comma 1, che “La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti ad eccezione di quelle attribuite agli organi del CONI per le violazioni in materia di doping”. Da tale quadro delle norme dell’ordinamento sportivo discende evidente e senza alcune diversa possibilità ordinamentale e interpretativa che le funzioni inquirenti e requirenti in ambito FIGC possono essere svolte esclusivamente dalla Procura Federale. A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che giammai il Tribunale potrebbe svolgere, esso solo, funzioni inquirenti, requirenti e giudicanti a ciò ostando (primo fra tutti) il principio della terzietà del giudicante, che è cardine di ogni ordinamento democratico. Senza trascurare che, in tale negletta ipotesi, l’attività inquirente verrebbe sottratta alla supervisione della Procura generale dello Sport e che la stessa parte indagata perderebbe facoltà di definizione anticipata quale, primo fra tutti, l’accordo ex art. 126 CGS, del tutto correttamente sottratto alla valutazione del Tribunale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 175/TFN - SD del 16 Maggio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Ricorso della società Piacenza Calcio 1919 Srl contro LND + altri - Reg. Prot. 172/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile il ricorso ex artt. 30 e 31 CGS – CONI, con istanza di misure cautelari monocratiche ex artt. 96 e 97 CGS – FIGC proposto dalla società avverso la regolarità dei fatti occorsi prima, durante e dopo la gara Pergolettese – Triestina valida per la giornata n. 38 del Campionato di Serie C, girone B del 22 aprile 2023 e terminata con il risultato di 1 – 2, con il quale chiede che venga accertato l’illecito sportivo commesso nella gara…L’art. 30 CGS - CONI prevede il rimedio non ordinario del ricorso al Tribunale Federale “ Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva …”. Nella fattispecie, va dato per pacifico che, al momento della proposizione del ricorso (come risultante anche da articoli di giornale depositati dal Piacenza), la Procura Federale aveva aperto, sin dal 26 aprile 2023, un fascicolo avente ad oggetto i fatti oggetto dell’esposto presentato dalla Pergolettese. Stante la natura di organo di giustizia sportiva della Procura Federale (espressamente così definito dall’art. 45, comma 1 lett. e), CGS - FIGC, non può che prendersi atto della circostanza che il ricorso in esame è stato proposto allorquando era pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Né può seguirsi la tesi espressa dalla difesa della ricorrente in sede di discussione orale, secondo la quale l’inizio del “procedimento” dinanzi alla Procura Federale andrebbe individuato nel deferimento, questo per contro essendo l’atto che conclude quel procedimento attraverso la rimessione degli atti al Tribunale Federale per il giudizio di sua competenza. Donde, l’evidente inammissibilità della iniziativa di ricorrere a questo Tribunale. Ma, al di là della presente fattispecie nella quale i fatti oggetto di ricorso erano già oggetto di una indagine da parte della Procura Federale, giammai questo Tribunale si potrebbe sostituire (anche in caso ipotetico di inerzia) alla potestà della Procura Federale di esercitare l’azione disciplinare a partire dall’apertura di una indagine, di attivare l’attività inquirente, di valutarne le risultanze e di decidere se procedere all’archiviazione (previo consenso della Procura Generale dello Sport) ovvero al deferimento. In tali sensi, già l’art. 34, comma 16, dello Statuto FIGC detta il principio che “La Procura Federale …. esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva” e i precedenti commi 7 e 9 attribuiscono ai Tribunali federali (nazionale e territoriali) la funzione di “giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale….”. Mentre, dal suo canto, il Codice di Giustizia FIGC, in attuazione della ricordata disposizione statutaria, prevede, all’art. 116, comma 1, che “La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti ad eccezione di quelle attribuite agli organi del CONI per le violazioni in materia di doping”. Da tale quadro delle norme dell’ordinamento sportivo discende evidente e senza alcune diversa possibilità ordinamentale e interpretativa che le funzioni inquirenti e requirenti in ambito FIGC possono essere svolte esclusivamente dalla Procura Federale. A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che giammai il Tribunale potrebbe svolgere, esso solo, funzioni inquirenti, requirenti e giudicanti a ciò ostando (primo fra tutti) il principio della terzietà del giudicante, che è cardine di ogni ordinamento democratico. Senza trascurare che, in tale negletta ipotesi, l’attività inquirente verrebbe sottratta alla supervisione della Procura generale dello Sport e che la stessa parte indagata perderebbe facoltà di definizione anticipata quale, primo fra tutti, l’accordo ex art. 126 CGS, del tutto correttamente sottratto alla valutazione del Tribunale. Anche queste seconde, più generali ma anche più ordinamentali, considerazioni conducono alla inammissibilità del ricorso del Piacenza.