F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 009/TFN – SD del 13 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 30078 /794pf22- 23/GC/blp del 12 giugno 2023 nei confronti del sig. Yohan Benalouane – Reg. Prot. 195/TFN-SD

Decisione/0009/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0195/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30078 /794pf22-23/GC/blp del 12 giugno 2023 nei confronti del sig. Yohan Benalouane,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot.  30078/794pf22-23/GC/blp del 12 giugno 2023, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al competente TFN, Sezione Disciplinare, il sig. Yohan Benalouane, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società Novara Football Club per rispondere:

“della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del CGS per aver in occasione della gara Piacenza vs Novara, disputata in data 26/03/2023 e valevole per il campionato di Serie C, Gir. A della corrente stagione sportiva, e appena dopo essere uscito - al termine della stessa - dal recinto dell’impianto sportivo teatro dell’evento (Stadio “L. Garilli” di Piacenza) per raggiungere a piedi l’area parcheggi antistante a quest’ultimo ed essere entrato in contatto con un gruppetto di tifosi locali al momento ivi presente, aggredito fisicamente uno di tali supporters (successivamente identificato nella persona di F. B. tifoso della squadra ospitante) colpendolo con un pugno in pieno volto così da cagionargli una ferita all’arcata sopraccigliare sx che ne rendeva necessario l’immediato trasporto in ospedale per le necessarie cure mediche di pronto soccorso e ove veniva refertato e dimesso con prognosi di 7 gg. come da certificazione medica in atti”.

La fase istruttoria

Il suddetto deferimento seguiva l'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “accertamenti in ordine al comportamento antisportivo assunto dal calciatore del Novara Calcio, Johan Benalouane, in occasione della gara Piacenza-Novara del 26.03.2023”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 27.03.2023 al n. 794pf22-23. Nel corso dell'indagine la Procura Federale acquisiva un articolo di stampa pubblicato sul sito www.gazzetta.it del 27.03.2023, copia dell'appunto riservato trasmesso dai componenti della Procura Federale designati per il controllo della gara Piacenza/Novara del 26.03.2023 presso lo stadio Garilli, fogli di censimento, richiesta atti trasmessa alla Questura di Piacenza in data 05.04.2023, copia del provvedimento D.A.Spo n. 2023/01 del 3.4.2023 per la durata di un anno notificato al deferito, copia degli atti di indagine trasmessi alla Procura della Repubblica di Piacenza in data 3.5.2023 e di quelli trasmessi dalla Procura della Repubblica di Piacenza e relativi al procedimento penale n. 138/2023 R.G.N. mod. 21 bis iscritto in data 30.3.2023, comprensivi delle sommarie informazioni rese dai signori Garbazza, Gorrini, Galuppini, delle querele presentate dai signori Barbarini e Benalouane e delle certificazioni mediche rilasciate dai due P.S.

La fase pre dibattimentale

A seguito della notificazione della comunicazione di conclusioni delle indagini del 25.5.2023, previa istanza di accesso agli atti, i difensori dell'odierno deferito facevano pervenire la memoria difensiva datata 8.6.2023, con la quale riportavano i fatti come narrati nella denuncia-querela presentata in data 6.4.2023 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza nei confronti del signor Fabio Barbarini, nella quale attribuiscono alla sua condotta la qualifica di reazione per legittima difesa rispetto a gravissime frasi a sfondo razziale ("scimmia", "marocchino di merda") di cui sarebbe stato vittima, seguite da spintonamenti e da un violento calcio alla caviglia destra, conditi da minacce quali quello di volerlo ammazzare ad opera di due di un gruppo di quattro tifosi della società ospitante, chiedendo l'archiviazione del procedimento disciplinare.

La Procura Federale ha invece disposto il succitato deferimento rilevando che la tesi difensiva propugnata appariva sostanzialmente smentita dalle risultanze investigative in atti.

Il dibattimento

Dopo la rituale convocazione per l'odierna udienza, i difensori del deferito hanno inoltrato la memoria datata 29.6.2023, dal contenuto identico a quella dell'8.6.2023 oltre ad una lista testimoniale in pari data al fine di ottenere l'autorizzazione a citare quali testimoni su determinate circostanze i signori Francesco Galuppini, calciatore tesserato dal Novara Calcio e la signora Federica Baldinotti. moglie di altro calciatore tesserato per il medesimo sodalizio.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. Enrico Liberati, ha chiesto l'accoglimento del deferimento e per l'effetto, tenuto conto della provocazione subita, l'irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica a far data dall'effettivo inizio delle gare ufficiali della corrente stagione sportiva.

I difensori del deferito, avv.ti Enrico Cortesi e Andrea Ivancich, hanno richiamato i propri scritti difensivi sottolineando le frasi razziste che sarebbero state pronunciate nei confronti del loro assistito ed il clima di tensione che avrebbe  determinato la reazione del signor Benalouane, insistendo anche per l'escussione dei due testi indicati nella lista sulle circostanze ivi dedotte.

I motivi della decisione

a) in fatto

Dall'esame degli atti di indagine emerge che, al termine della gara Piacenza-Novara del campionato di Serie C, girone A, disputata in data 26.3.2023 alle ore 17.30 allo stadio Garilli e conclusasi con un risultato di pareggio, il Funzionario addetto all'Ordine Pubblico ha riferito, anche ai rappresentanti della Procura Federale presenti, di una condotta violenta posta in essere dal calciatore signor Benalouane, tesserato per la società Novara Football Club Spa, mentre si recava al parcheggio adiacente all'impianto sportivo ove, dopo essere entrato in contatto con alcuni tifosi della squadra ospitante, aveva sferrato un pugno al volto ad uno di loro, che ne aveva reso necessario il ricovero in ambulanza al più vicino P.S. dell'Ospedale di Piacenza

In particolare, dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Piacenza e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, emerge che tale signor Fabio Barbarini, tifoso del Piacenza Calcio, sporgeva atto di denuncia-querela in data 28.3.2023 nei confronti del signor Yohan Benalouane per avergli sferrato un pugno in volto provocandogli una ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare sinistra, con fuoriuscita di sangue che, oltre ad aver richiesto il suo accompagnamento immediato al P.S., aveva comportato una prognosi iniziale di 7 giorni (le risultanze del P.S. e le fotografie del volto insanguinato sono visibili agli atti). Nel corpo della denuncia il signor Barbarini riferiva che al termine della suddetta gara, giunto nei pressi della biglietteria, discuteva animatamente con altro tifoso dicendogli che erano ormai retrocessi e che "abbiamo una squadra di merda", allorché si girava verso di lui un signore con una tuta, che inizialmente non aveva riconosciuto e che gli avrebbe detto "ma ce l'hai con me? Che cazzo vuoi da me?", al che aveva risposto "non so nemmeno chi sei, ce l'ho con la mia squadra di merda, ma vattene...". Senonché l'interlocutore reagiva sferrandogli un pugno in faccia (solo successivamente veniva a sapere che l'aggressore era un calciatore della società Novara).

A seguito dell'attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Piacenza, il deferito era destinatario di un provvedimento D.A.Spo n. 2023/01 emesso in data 3.4.2023 per la durata di un anno, sempre in atti.

Nello stesso giorno della notificazione del suddetto provvedimento, in data 6.4.2023, il signor Benalouane sporgeva atto di denuncia-querela nei confronti del signor Fabio Barbarini nel quale narrava che verso le ore 19.45, al termine della gara, mentre si recava, in compagnia del calciatore signor Francesco Galuppini, vestito con la tuta sociale del Novara Calcio, nel piazzale antistante la vecchia biglietteria dello stadio Garilli per raggiungere la vettura dell'amico,  era stato avvicinato da quattro tifosi della società ospitante e due di essi lo avevano apostrofato con frasi di sfida e di scherno, anche a sfondo razziale, cui dopo un'inutile tentativo di chiarimento (nel corso del quali i tifosi ospitanti tornavano apparentemente alla calma rendendosi conto che si trovavano di fronte a due calciatori del Novara Calcio e non del Piacenza) seguiva una prima spinta veemente da parte di un supporter della società ospitante "con un forte colpo sulla schiena" e poi, previo ulteriori frase ingiuriose, i due tifosi lo avevano nuovamente spintonato ed il signor Barbarini in particolare gli aveva "sferrato un violento calcio alla caviglia destra", urlandogli "Ti ammazzo". Il deferito aggiungeva che, a questo punto, "innescava una colluttazione con Barbarini e nell'occasione ha colpito il muro prospiciente ferendosi in tal modo alla nocca dell'indice della propria mano destra", cui seguiva l'inseguimento nei suoi confronti dei supporter della società ospitante che avevano assistito al fatto ed il suo riparo presso lo Forze dell'Ordine che gli davano protezione e che più tardi lo portavano fuori dallo stadio con una vettura di servizio.

Sempre nella citata denuncia-querela il deferito riferisce che, raggiunto il pullman della società (da cui sarà poi fatto scendere per non mettere a repentaglio l'integrità dei compagni di squadra) due tifosi della società ospitante, di cui uno coincideva con quello che accompagnava il signor Barbarini, si era avvicinato "ad un poliziotto ed a un ispettore della Procura Federale FIGC, ai quali hanno riferito che l'aggressione era stata esclusivamente causata dal loro comportamento e, in particolare da quello del Barbarini stesso", frase che era stata sentita anche dal Team Manager del Novara Calcio, tale signor Paolo Esposito. Allegava anche una cert ficazione del P.S. della Clinica Humanitas di Bergamo compilato nel pomeriggio del 27.2.2023, dal quale, dopo gli accertamenti radiognostici (rx alla caviglia ed alla colonna cervicale), non risultavano danni a carico della sua persona.

Agli atti risultano altresì alcune dichiarazioni testimoniali.

In quelle rese al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Piacenza in data 27.3.2023 dal signor Michele Gorrini, operatore della Croce Rossa adibito al servizio di assistenza, si legge che il giorno prima, mentre usciva dal cancello principale dello stadio di servizio,"notavo due giocatori che indossavano la tuta del Novara Calcio che discutevano animatamente con un tifoso del Piacenza Calcio. Poco dopo. io essendo a bordo dell'ambulanza, notavo che uno dei due giocatori sferrava violentemente un pugno indirizzato al volto del tifoso del Piacenza. Il tifoso cadeva a terra, rimanendo ferito all'arcata sopraccigliare sinistra. Uno dei due calciatori so che si chiama Galuppini, che comunque non è il soggetto che ha colpito il tifoso".

Il signor Cristian Garbazza, escusso a s.i.t. dalla Divisione Investigativa della Questura di Piacenza in data 27.3.2023 riferiva che il giorno prima, dopo la gara, verso le ore 19.45, mentre si trovava in compagnia del signor Barbarini nel parcheggio antistante la tribuna centrale, in attesa del figlio che aveva svolto mansioni di stewarding durante la gara, notava due calciatori indossanti una tuta blu ed il Barbarini, dalla distanza circa 15 metri, li apostrofava con la frase "tornate sul pullman pezzi di merda" probabilmente equivocando, a suo dire, sull'appartenenza sportiva dei calciatori, pensando fossero atleti del Piacenza Calcio. Poi nel mentre raggiungevano la parte del parcheggio esterna, con restringimento della corsia, sempre al seguito dei due calciatori in tuta, il signor Barbarini, resosi conto che si trattava di calciatori della squadra ospite, spiegava loro di aver sbagliato ad insultarli, avendoli creduti calciatori della società ospitante, al che uno dei due, alto circa ml. 1.85, calvo, aveva lasciato cadere il borsone sportivo che portava a tracolla e sferrato un violento pugno con il braccio destro che ha colpito sopra l'occhio sinistro il signor Barbarini che, per effetto del colpo, cadeva a terra all'indietro, sfiorando con la testa le transenne di protezione. Prestava poi soccorso all'amico che perdeva sangue alla parte colpita mentre i calciatori si allontanavano. Nel frattempo un gruppo di ultras della società ospitante, che aveva notato l'aggressione, iniziava ad inseguire il deferito senza riuscire a raggiungerlo, essendo rientrato nello stadio dal parcheggio e venendo poi chiuso il varco dagli steward e dai poliziotti.

Il signor Francesco Galuppini, calciatore tesserato per la società Novara Calcio, escusso a s.i.t. dalla Divisione Investigativa della Questura di Novara in data 29.3.2023 riferiva che, al termine della citata gara, usciva dallo stadio con il compagno Benalouane per dirigersi verso la sua vettura posizionata nel parcheggio adiacente allo stadio, nel mentre due tifosi del Piacenza Calcio gli erano venuti incontro, iniziando ad insultarli e dicendo loro "Marocchino di merda, tornatene al tuo paese, ci avete fatto retrocedere...". Dopo aver discusso per circa un minuto nel corso del quale camminavano verso la vettura, il signor Benalouane veniva spinto ed a questo punto lo stesso, "prima ancora che io mi girassi completamente, ha sferrato un pugno sul volto di uno dei tifosi del Piacenza" e poi si è diretto velocemente verso lo stadio inseguito da un gruppo di tifosi, riuscendo a porsi in salvo, nel mentre lui poteva raggiungere la sua vettura senza che nessun tifoso del Piacenza lo seguisse.

Dai fotogrammi relativi ai filmati di videosorveglianza, videocamera "01 Tribuna Ovest" al progressivo 18.47,48 (sfalsata di un'ora in quanto in quel giorno si passava all'ora legale) si coglie il momento nel quale una persona rasata, in tuta blu, sferra un pugno all'altezza del volto di un altro soggetto ed alla successiva progressiva 18.48,25 l'aggressore è identificabile nel signor Benalouane. In tali immagini, prive di sonoro, non si ravvede alcun spintonamento e aggressione da parte del signor Barbarini al suddetto calciatore in epoca antecedente il pugno.

b) In diritto.

1. Come anticipato la difesa del deferito ha chiesto preliminarmente che ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 114 CGS vengano escussi quali testimoni informati sui fatti i signori Francesco Galuppini e Federica Baldinotti, moglie del calciatore Alberto Pelagotti in forza al Novara Calcio, che si sarebbe trovata seduta nella propria macchina nel parcheggio dello stadio, il primo su 12 capitoli e la seconda su 10 capitoli (di cui nove perfettamente identici).

Senonché, come anticipato, il signor Galuppini, tre giorni dopo gli accadimenti, è già stato escusso a s.i.t. dalla Digos di Piacenza ed ha potuto liberamente riferire i fatti avvenuti in sua presenza nell'imminenza degli stessi, così che la sua escussione appare sostanzialmente irrilevante.

Lo stesso può ritenersi in relazione all'altra teste indicata che avrebbe assistito ai fatti stando seduta all'interno della propria vettura e pertanto con una oggettiva possibilità di percepirli certamente inferiore a quella del signor Galuppini, che invece era in compagnia del deferito ed in una posizione privilegiata.

In sostanza, nel caso in esame le prove documentali già acquisite forniscono al Collegio un adeguato compendio probatorio che non sarebbe destinato a mutare per effetto di ulteriori testimonianze.

Peraltro va anche osservato che nel processo sportivo, per effetto del richiamo di cui all'art. 2. comma 6, Codice di Giustizia Sportiva CONI, la capitolazione deve avvenire nel rispetto dell'art. 244 c.p.c. e pertanto le deduzioni non possono essere generiche ed imprecise o pretendere dal teste delle valutazioni o meri giudizi, privi di riferimenti concreti e di appigli obiettivi.

Nella fattispecie, alcuni capitoli risulterebbero comunque inammissibili per la violazione dei suddetti principi non essendo, ad esempio, circostanziati nei soggetti, nelle esatte e compiute condotte realizzate, nel contenuto letterale delle parole usate, nella descrizione dell'aggressione e risultando valutativi in altri, ad esempio, nel riferire uno stato d'animo soggettivo del deferito e nell'omettere la descrizione della c.d. "reazione".

2. Passando all'esame del merito, la difesa del deferito, perfettamente edotta degli atti di indagini per i quale ha esercitato il diritto di accesso, lamenta anzitutto che la Procura Federale non avrebbe adeguatamente considerato il contesto nel quale si sarebbero ver ficate le ondotte contestate al signor Benalouane e valutato i motivi alla base della sua condotta, avendo anche omesso nella relazione finale di riferire le frasi razziste proferite dal signor Barbarini, i colpi alla schiena ed il calcio alla caviglia allo stesso inferti, prima della sua reazione.

2.1 In realtà l'esasperazione dei tifosi più accesi della società ospitante per il risultato della gara in grado di determinare la retrocessione del Piacenza Calcio non risulta sottaciuto, anzi la rabbia coltivata nei confronti dei calciatori locali emerge anche dalle s.i.t. e dalle varie relazioni dei funzionari della Polizia di Stato.

Proprio questa situazione ambientale avrebbe dovuto suggerire la maggior cautela possibile ad opera dei presenti, deferito compreso.

2.2 Quanto alle frasi razziste nei confronti del signor Benalouane, le stesse risultano agli atti per effetto della denuncia-querela del deferito e della testimonianza del compagno di squadra, signor Galuppini.

Le stesse peraltro non sono confermate dal signor Barbarini né dagli altri due soggetti escussi a s.i.t. e non sono percepibili dalle riprese delle videocamere che non hanno un sonoro.

Ciò nonostante la Procura Federale, pur non ritenendole scriminanti rispetto alla condotta violenta del deferito, ne ha tenuto conto al punto che anche nelle richieste sanzionatorie ne ha fatto espresso riferimento in termini di attenuanti, concludendo per l'irrogazione della sanzione minima edittale.

In ogni caso, che all'origine dell'alterco vi siano state frasi offensive pronunciate dal signor Barbarini è circostanza da ritenersi pacifica sia per effetto di espressa confessione dello stesso resa nella sua denuncia-querela sia per quanto asserito dal signor Garbazza (pur attribuendone la causa ad uno scambio di persone: calciatori del Piacenza Calcio e non del Novara Calcio, e non a frasi razziste) e dal signor Galuppini.

È da ritenersi verosimile, quindi, che le frasi offensive siano state accompagnate anche da frasi razziste pronunciate da un paio di tifosi del Piacenza Calcio, come riferito dal signor Galuppini, meglio evidenziate in atti.

Diversamente non troverebbe una logica spiegazione la successiva condotta violenta del solo deferito e non del signor Galuppini che ha poi potuto raggiungere la sua vettura del tutto indisturbato.

2.3. Quanto alle presunte minacce di ammazzarlo ed aggressioni fisiche di cui sarebbe stato vittima il signor Benalouane, gli atti di indagine non offrono alcun elemento probatorio a suffragio.

Lo stesso signor Galuppini si limita a riferire genericamente di una spinta inferta al signor Benalouane, senza poter indicare da chi né specificarne l'entità e le eventuali conseguenze. Tutti gli altri soggetti sentiti a s.i.t., oltre al signor Barbarini, non hanno affatto confermato la circostanza. Inoltre dalle riprese televisive non v'è traccia di spintonamenti né di un forte calcio alla caviglia inferti al deferito, prima della sua c.d. reazione per legittima difesa. Per di più la Polizia di Stato che, dopo averlo trasportato fuori dallo stadio per tutelarne l'incolumità, ha provveduto alla sua identificazione, non ha rilevato danni alla sua persona, salvo il cerotto o la colorazione della mano che ha sferrato il pugno. Nell'occasione il deferito non ha affatto segnalato di essere stato vittima di spintonamenti, di aggressioni fisiche ad opera dei tifosi della società ospitante (affermazioni contenute solo nella denuncia-querela del 6.4.2023, successiva alla denuncia del Barbarini ed al D.A.Spo).

Da ultimo neppure gli esami diagnostici eseguiti il giorno dopo al P.S. Humanitas di Bergamo hanno consentito di rilevare danni alla colonna vertebrale ed alla caviglia asseritamente colpiti.

2.4. È invece pacifico in quanto confermato da tutti i soggetti escussi a s.i.t., signor Galuppini compreso, che il signor Benaluoane abbia sferrato un violento pugno sopra l'arcata sopraccigliare sinistra del signor Barbarini, determinandone la caduta all'indietro, la necessità del soccorso immediato per la perdita di sangue ed il ricovero presso il P.S. dell'Ospedale di Piacenza ove gli veniva saturata la ferita lacero contusa con prognosi iniziale di 7 giorni, come risulta dalle fotografie al viso dell'infortunato e dalla certificazione del P.S.

Per quanto già superfluo il gesto è stato anche ripreso da una videocamera di sorveglianza.

Il deferito, perfettamente consapevole della gravità di quanto commesso, si è poi messo a correre per evitare che un gruppo di ultras del Piacenza Calcio vendicassero il tifoso colpito, riuscendo grazie ai suoi mezzi a raggiungere il varco di ingresso allo stadio presidiato da steward e da poliziotti, mentre il signor Galuppini raggiungeva senza alcun impedimento la propria vettura nel parcheggio antistante.

2.5. La condotta violenta del signor Benalouane ha così determinato anche un problema di aggravamento nella gestione dell'ordine pubblico, al punto che i supporter più accesi della squadra ospitante hanno raccolto sassi con l'intento di lanciarli contro il pullman del Novara Calcio, come sempre emerge dalle riprese delle videocamere e dagli atti raccolti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza.

Solo il citato intervento della Polizia di Stato, che si è fatta carico di trasportare il deferito fuori dallo stadio un proprio automezzo, ha consentito di calmare gli animi e di permettere la pur tardiva partenza del pullman del Novara Calcio senza altri incidenti.

2.6. Sul punto va peraltro rimarcato che sorprende quanto scritto dal signor Benalouane nella sua denuncia-querela nella quale non riferisce affatto di aver colpito il signor Barbarini con un pugno, ma si limita a sostenere che "innescava una colluttazione con Barbarini e nell'occasione ha colpito il muro prospiciente ferendosi in tal modo alla nocca dell'indice della propria mano destra". Tale tesi della generica colluttazione con il signor Barbarini, cagionata dai veementi spintonamenti e dal forte calcio alla sua caviglia accompagnato dalla minaccia di ammazzarlo, è peraltro reiterata anche nella memoria difensiva del 29.6.2023 (e lo stesso capitolo di prova n. XI non ammesso così recita: "Vero che a quel punto il signor Benalouane ha reagito?", senza nessuna ind cazione el come).

Quale panico poi potesse attanagliare il deferito a fronte degli insulti a sfondo razzista ad opera di due tifosi nei suoi confronti e di quelli del compagno di squadra signor Galuppini è di assai difficile comprensione, atteso che dopo aver sferrato il violento pugno ad uno dei tifosi che lo seguivano gli è bastata una corsa per sottrarsi alla vendetta degli altri supporter non essendo affatto accerchiato dagli stessi, sempre come visibile dalla videocamera verificata dalla Polizia di Stato, così che non è dato capire la ragione per la quale, se fosse esistita una situazione di estremo pericolo a fronte dei suddetti insulti, non si sia semplicemente messo a correre verso la vicina vettura con il compagno di squadra al posto di voltarsi e compiere l'atto violento a carico di un soggetto di minore prestanza fisica, non certo classificabile come un atleta.

2.7. Così come va osservato che un'altra delle circostanze riferite dal signor Benalouane nella denuncia querela del 6.4.2023 sulla presunta confessione di esclusiva colpevolezza del signor Barbarini nella causazione dell'aggressione asseritamente resa dal tifoso che lo aveva precedentemente accompagnato nel piazzale ad un poliziotto e ad un ispettore della Procura Federale nel piazzale, una volta raggiunto il pullman della società Novara Calcio, non ha trovato, agli atti, alcuna conferma.

Valga in proposito la lettura della relazione del Commissario Capo di P.S. dott. Roberto Berardo del 26.3.2023 indirizzata al Questore di Piacenza nell'immediatezza dei fatti, l'annotazione del 27.3.2023 a firma del Sovraintendente Capo della P.S e del suo Vice con relativi allegati, la relazione del Sostituto Procuratore Federale avv. Giulia Conti ed infine l'appunto riservato sui fatti di condotta violenta occorsi al termine della gara Piacenza-Novara del 26.3.2023 a firma dello stesso Sostituto e del collaboratore Francesco Maienza.

In nessuno dei citati documenti, neppure in via indiretta, risulta riportata tale circostanza.

2.8. Né appare confacente il paragone che la difesa del deferito propone nella propria memoria con la nota vicenda che ha visto coinvolto il tesserato Romelu Lukaku.

Infatti, sebbene sia indubbio che il mondo calcistico italiano debba ancora ed inspiegabilmente confrontarsi con ingiustificabili e deprecabili episodi di razzismo, nel caso di specie  la sproporzione della reazione appare oltremodo evidente, atteso che,  a fronte degli insulti, il deferito ha reagito colpendo con un violento pugno al volto il singolo tifoso che ne era stato l'autore (al punto di indurre la sua stessa società di appartenenza in un comunicato ufficiale a dissociarsi da detta condotta), ponendo, come già detto anche le basi per una potenziale situazione pericolosa per l’ordine pubblico.

Non a caso il Questore di Piacenza, in applicazione della vigente normativa, ed in esito agli accertamenti delle Forze dell'Ordine, ha sanzionato il deferito con l'irrogazione di un provvedimento di D.A.Spo. di un anno, sui presupposti che  aveva sferrato un violento pugno ad un tifoso della squadra avversaria con le conseguenze cliniche già riferite e che aveva determinato la reazione di altri tifosi che si erano accalcati al cancello di ingresso ove era parcheggiato il pullman del Novara Calcio, provocando "un chiaro pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico e determinando l'intervento di personale della Polizia di Stato in servizio presso il reparto Mobile, che con un intervento di alleggerimento aveva comunque riportato la situazione sotto controllo", vietandogli l'accesso a taluni luoghi dalle tre ore precedenti l'inizio delle manifestazioni sportive e sino a due ore dopo la conclusione delle gare stesse (impianti sportivi, stazioni ferroviarie, piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta delle tifoserie, zone di interesse per le manifestazioni sportive) fatto salvo lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta quale calciatore professionista.

Avverso tale provvedimento il signor Benalouane non ha fatto ricorso al TAR prestandovi acquiescenza, come riferito dai suoi difensori all'odierna udienza.

In sintesi, la differenza tra il caso Lukaku, impropriamente richiamato dalla difesa e quello del deferito, non dipende certo dal diverso "peso mediatico" dei due calciatori, ma dall'assoluta diversità delle condotte realizzate a fronte di insulti razzisti.

2.9 Per quanto esposto in fatto e per le superiori considerazioni in diritto va escluso che la condotta violenta del deferito possa godere della scriminante di cui all'art. 52 c.p.

La non punibilità reclama che la condotta dell'aggredito risulti obbligata dalla necessità di difendere un proprio diritto od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

In particolare, la reazione difensiva si configura come necessaria quando la difesa si risolve nell'unica scelta possibile, in base alle condizioni in cui si verifica l'offesa ed alle reali alternative di salvaguardia a disposizione dell'aggredito. La proporzionalità della difesa va poi valutata alla stregua dei beni in gioco e dei disvalori delle condotte poste in essere.

Orbene, nel caso di specie, non si ravvedono tali requisiti in quanto l'offesa era costituita da insulti, sia pur a sfondo razzista, pronunciati da un solo potenziale aggressore, accompagnata da un solo altro tifoso e quindi in posizione di parità numerica con l'aggredito ed il suo compagno di squadra, non v'era alcuna accerchiamento, il deferito non aveva patito alcun atto di violenza e ben poteva sottrarsi al contatto raggiungendo velocemente la vettura o ritornando verso il varco di accesso (come ha dimostrato di poter fare correndo inseguito non da due ma da trenta tifosi dopo avere colpito il signor Barbarini raggiungendo il varco di accesso all'ingresso dello stadio per farvi rientro e godere della protezione della forza pubblica), la reazione con la violenza fisica è stata del tutto sproporzionata rispetto alle offese verbali ricevute, il pugno inferto era talmente forte dall'aver cagionato notevole danno fisico all'aggressore.

3. Le condotte ascritte nel deferimento e commesse dal signor Benalouane costituiscono violazioni al disposto di cui all'art. 4, comma 1. CGS essendo contrarie ai principi generali di correttezza, lealtà e probità cui sono tenuti tutti i soggetti di cui al precedente art. 2, compresi ovviamente i calciatori tesserati ed inoltre violano la prescrizione di cui all'art. 38 CGS in ordine alla condotta violenta dei calciatori che si applica in occasione di una gara anche nei confronti di persone non tesserate.

La norma pr vede una sanzione minima di tre giornate di squalifica o a tempo determinato per i casi di minore gravità ed una sanzione minima di cinque giornate di squalifica in caso di particolare gravità della condotta violenta, fatta salva l'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti.

Orbene, la Procura Federale ha chiesto l'applicazione della sanzione minima edittale di tre giornate di squalifica riconoscendo al deferito di aver agito in reazione immediata alle offese a sfondo razzista.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che alla fattispecie, in ragione della pacifica riconducibilità al paradigma della condotta violenta particolarmente grave, debba trovare applicazione la più grave sanzione prevista dall’art.38 C.G.S., sebbene nella misura minima ivi prevista, per aver il deferito determinato o concorso a determinare, con l'infrazione contestata, una significativa turbativa dell'ordine pubblico, obbligando la forza pubblica ad intervenire sia per tutelarne l'incolumità sia per disinnescare il rischio di vendette a carico dello stesso e degli altri tesserati della società Novara Calcio. Conclusivamente, ritiene equo applicare la sanzione di cinque giornate di squalifica, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Yohan Benalouane la sanzione di giornate 5 (cinque) di squalifica, da scontare in gare ufficiali del prossimo Campionato di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                    Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 13 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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