F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 014/TFN – SD del 21 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 30237/646pf 22-23/GC/PM/ep del 13 giugno 2023, depositato il 16 giugno 2023 nei confronti della società FC Crotone Srl. – Reg. Prot 199/TFN-SD

Decisione/0014/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0199/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valeria Ciervo – Componente

Monica Coscia – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30237/646pf 22-23/GC/PM/ep del 13 giugno 2023, depositato il 16 giugno 2023 nei confronti della società FC Crotone Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento n. 30237/646pf 22-23/GC/PM/ep del 13 giugno 2023, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare la società FC Crotone Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 26 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere un proprio sostenitore, (in data 1 febbraio 2023, intorno al 5° minuto del secondo tempo della gara Juve Stabia-Crotone del 1 febbraio 2023, valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie C – girone C), determinato con la propria condotta un pericolo all’incolumità altrui e specificatamente lesioni personali ad uno steward posizionato a delimitazione del Settore Ospiti (presso la Curva Ferrovia – dello Stadio Comunale "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia (NA), occupato dai tifosi del Crotone), il quale veniva colpito al volto dal predetto "tifoso" con il dorso di una mano che stringeva una bottiglietta d’acqua.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata dal Commissario di Campo in ordine al ferimento di uno steward - in servizio nel Settore Ospiti - intervenuto durante la gara Juve Stabia-Crotone del 1 febbraio 2023, valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie C – girone C.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale ha notificato la comunicazione di conclusione delle indagini, contestando alla società FC Crotone Srl la violazione dell'art. 26 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere un proprio sostenitore, intorno al 5° minuto del secondo tempo della gara Juve Stabia-Crotone del 1 febbraio 2023, valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie C – girone C, determinato con la propria condotta un pericolo all’incolumità altrui e specificatamente lesioni personali ad uno steward posizionato a delimitazione del Settore Ospiti (presso la Curva Ferrovia – dello Stadio Comunale "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, occupato dai tifosi del Crotone), il quale è stato colpito al volto dal predetto "tifoso" con il dorso di una mano che stringeva una bottiglietta d’acqua.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, la società indagata ha presentato rituale memoria in cui ha eccepito l’assenza di prova in ordine tanto alla verificazione del fatto contestato quanto alla sussistenza dei presupposti richiesti dalle disposizioni normative asseritamente violate.

La Procura, ritenendo che dalla memoria difensiva della società incolpata non si evincessero circostanze esimenti delle violazioni contestate, ha notificato il deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, l’Avv. Elio Manica, in rappresentanza della società FC Crotone Srl, ha depositato memoria difensiva in cui ha eccepito l’infondatezza delle contestazioni mosse chiedendo il proscioglimento della società deferita o in subordine, l’applicazione delle circostanze esimenti/attenuanti e l’applicazione del minimo della pena pecuniaria.

Il dibattimento

All’udienza del 13.07.2023 è comparso l’Avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, sottolineando la gravità dei fatti accaduti ed ha chiesto l’irrogazione nei confronti della società FC Crotone Srl della sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

È comparso, altresì, per la società deferita l’Avv. Elio Manica il quale si è riportato integralmente al contenuto della memoria difensiva depositata in vista dell’udienza e ha chiesto l’accoglimento delle richieste ivi formulate.

La decisione

L’istruttoria svolta non ha fatto emergere elementi in grado di accertare la responsabilità della società deferita.

Invero, nessuna delle persone sentite, nel corso delle indagini, ha assistito all’incidente, né l’episodio risulta essere stato ripreso dalle telecamere.

Pertanto, l’unica fonte di prova inerente il fatto in questione è costituita dalle testimonianze rese dal DGE per la sicurezza e dal Commissario di Campo i quali, tuttavia, non avendo avuto cognizione diretta di quanto accaduto, si sono limitati a riferire, in sede di audizione, la narrazione e le doglianze riportate loro dallo steward.

Inoltre, quest’ultimo, oltre ad essersi rifiutato di procedere alla formale denuncia, necessaria affinché la polizia si attivasse per procedere all’identificazione del tifoso responsabile, ha disertato l’invito a testimoniare, formulato dalla Procura Federale.

L’inesistenza di un compendio probatorio idoneo – non potendosi ritenere le testimonianze de relato, acquisite in sede di audizione, rilevanti – non consente, pertanto, di affermare la responsabilità della deferita società.

Non senza considerare che l’art. 26 del CGS punisce le società per “fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. Nel caso di specie, come emerge dalle audizioni, lo steward colpito non ha avuto alcuna conseguenza dal colpo ricevuto, continuando a prestare servizio presso un altro settore. Pertanto non risulterebbe essersi neppure concretizzato l’elemento del “danno grave all’incolumità fisica”, rilevante ai fini della sanzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie la società FC Crotone Srl.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                          IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 21 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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