F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 016/TFN – SD del 24 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 31267/705pf22-23/GC/SA/mg del 26 giugno 2023, depositato il 27 giugno 2023, nei confronti della società SSDARL Aglianese Calcio Srl – Reg. Prot 196/TFN-SD
Decisione/0016/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0209/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Rotondo – Presidente
Andrea Fedeli – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Valentina Ramella – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31267/705pf2223/GC/SA/mg del 26 giugno 2023, depositato il 27 giugno 2023, nei confronti della società SSDARL Aglianese Calcio Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 31267/705pf22-23/GC/SA/mg del 26.6.2023, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il signor Francesco Baiano, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSDARL Aglianese Calcio 1923, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che il relazione all’art 19 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella settimana preparatoria alla gara Aglianese-United Riccione, valevole per il campionato nazionale di Serie D girone D del 05/02/23, parlando con i suoi giocatori, definito in maniera offensiva il calciatore Mirco Vassallo, riferendosi nello specifico alle condotte poste in essere da quest’ultimo quando era tesserato con la società SSDARL Aglianese Calcio 1923, ritenendolo: “pessima persona e non adatta a stare in un gruppo squadra...uomo di merda, un giocatore che non vorrei mai avere” e esprimendo l’opinione che “qualcuno di estraneo ai miei giocatori gli desse qualche schiaffo per metterlo in riga”, pensiero che qualcuno dei suoi giocatori aveva interpretato come “Spero che qualcuno gli faccia male”;
- la società SSDARL Aglianese Calcio SRL, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Baiano così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Pubblicazione di un post facebook dal contenuto disciplinarmente rilevante da parte del calciatore Mirco Vassallo, tesserato per la società ASD United Riccione”, trae origine dalla richiesta presentata dal signor Francesco Baiano di agire in deroga dinanzi alle competenti Autorità giudiziarie in sede penale e civile, nei confronti del calciatore Mirco Vassallo in relazione al contenuto di un post, asseritamente diffamatorio, pubblicato da quest’ultimo sulla propria pagina Facebook al termine della gara Aglianese – United Riccione.
A seguito del diniego all’istanza, gli atti venivano trasmessi alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.
Nel corso delle indagini preliminari, originariamente anche a carico del calciatore Vassallo e della Società United Riccione, veniva acquisita la documentazione di rito e si procedeva all’audizione di numerosi calciatori ed esponenti delle due Società in merito ai fatti occorsi in occasione della gara citata e, per quel che qui rileva, in relazione alle affermazioni proferite dall’allenatore Baiano ai propri calciatori nella fase di preparazione della gara medesima. Venivano inoltre sentiti sia il Vassallo, che con riguardo al post pubblicato produceva alcuni screenshot dei messaggi ricevuti dai calciatori Konate e Baggiani, nonché lo stesso Francesco Baiano, in due differenti occasioni.
Notificata ritualmente la comunicazione di conclusione indagini, il Vassallo e lo United Riccione definivano la propria posizione processuale con applicazione della sanzione ex art. 126 CGS, mentre il solo Baiano depositava memoria difensiva. Veniva quindi emesso il deferimento in oggetto nei confronti degli odierni incolpati.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento, il deferito Baiano, per il tramite del difensore e procuratore speciale, ha depositato richiesta di applicazione della sanzione ex art. 127 CGS munita del consenso del rappresentante della Procura Federale.
Il dibattimento
All’udienza del 20 luglio 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi l’Avv. Loredana Fardello per la Procura Federale, l’Avv. Silvestro Amodio per la difesa del sig. Baiano, nonché personalmente il Presidente della società deferita.
Quanto alla posizione del deferito Baiano, le parti hanno provveduto all’integrazione dell’accordo ex art. 127 CGS con specifico riferimento alla decorrenza della sanzione come da verbale d’udienza. In merito, il Tribunale si è pronunciato con separato provvedimento, dichiarando efficace l’accordo così come integrato dalle parti.
Il dibattimento è proseguito quindi nei confronti della sola Società Aglianese.
Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento, chiedendo l’irrogazione della sanzione di cui al verbale d’udienza.
Il Presidente della Società Aglianese ha espresso il proprio rammarico per l’accaduto, chiedendo il contenimento dell’irroganda sanzione.
La decisione
Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità della Società deferita per i fatti per cui si procede.
Il presente procedimento trae origine, come sopra accennato, dalla richiesta presentata dal Baiano di agire in deroga dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria nei confronti del calciatore Mirco Vassallo in relazione al contenuto di un post, pubblicato da quest’ultimo sulla propria pagina Facebook al termine della gara Aglianese – United Riccione. Ad avviso del Baiano, detto post conteneva affermazioni lesive della propria reputazione personale e professionale.
A seguito del diniego ad accedere alla tutela dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, la Procura Federale, incaricata di svolgere gli opportuni accertamenti, verificava con il diretto interessato, il calciatore Vassallo, in precedenza tesserato proprio con la Aglianese, la paternità del post incriminato, effettivamente lesivo della reputazione dell’allenatore Baiano pur non espressamente indicato per nome, e le ragioni allo stesso sottese.
Si accertava così che il post in questione seguiva uno scambio di messaggi del Vassallo con alcuni ex compagni di squadra, e segnatamente Konate Dramane e Lorenzo Baggiani, dai quali si evinceva come nella fase preparatoria della gara Aglianese – United Riccione, riferendosi al Vassallo, l’allenatore Baiano avesse effettivamente proferito le affermazioni di cui all’odierna incolpazione (“pessima persona e non adatta a stare in un gruppo squadra...uomo di merda, un giocatore che non vorrei mai avere” ) nonché l’auspicio che “qualcuno di estraneo ai miei giocatori gli desse qualche schiaffo per metterlo in riga”. Gli screenshot dei messaggi venivano prodotti dal Vassallo ed allegati al relativo verbale.
Sentiti nel corso delle indagini preliminari, i due calciatori citati confermavano di aver effettivamente inviato i messaggi prodotti, precisando però entrambi che non avevano voluto riferirsi ad un invito diretto dell’allenatore dell’Aglianese alla squadra di commettere gravi falli (“far male”) nei confronti del Vassallo, piuttosto ad un auspicio da questi manifestato. Aggiungeva poi il Konate Dramane di non essere stato testimone diretto dell’evento ma di averlo appreso da altro calciatore, Raphael Milvar, il quale – essendo all’estero – non è stato possibile convocare.
Va rilevato comunque che quanto all’accaduto nella fase di preparazione alla gara, lo stesso Baiano, sentito in data 21.4.2023, ammetteva di aver posto in essere le specifiche condotte indicate nell’incolpazione, limitandosi a negare di aver incitato i propri giocatori ad aggredire l’ex compagno di squadra e “fargli male”.
Alla luce degli elementi appena sintetizzati ritiene il Tribunale che le condotte contestate al Baiano, per le quali è chiamata a rispondere la Società di appartenenza, debbano ritenersi provate.
Nulla quaestio, ad avviso del Tribunale, circa la gravità e la lesività della definizione, dinanzi all’intera squadra, del Vassallo quale “uomo di merda”, epiteto che trasmoda evidentemente in un ingiustificato attacco alla professionalità e alla stessa dignità personale del calciatore, sminuito di fronte agli ex compagni in maniera del tutto esorbitante da qualsivoglia legittima critica.
Rileva il Tribunale come anche l’auspicio che qualcuno potesse prendere a schiaffi il giocatore “per metterlo in riga” costituisce condotta contraria ai doveri di lealtà, probità e soprattutto correttezza che devono informare il comportamento di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, in particolare dell’allenatore, che ha un ruolo di esempio e di direzione della condotta dei propri calciatori e che, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico, ha il dovere di “disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori”.
L’auspicio che pretesi difetti caratteriali del calciatore possano essere corretti da terzi con la violenza, oltre che profondamente diseducativo per i calciatori che lo hanno percepito, ha in sé un connotato di pericolosità che è stato evidentemente sottovalutato nel caso di specie, ben potendo essere tradotto, come di fatto è accaduto, come un invito a “far male”.
Della condotta posta in essere dal proprio tesserato risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, la Società.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutati i fatti e valorizzata la condotta processuale della deferita, che ha sostanzialmente ammesso l’addebito, il Tribunale ritiene equo comminare la sanzione dell’ammenda nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società SSDARL Aglianese Calcio Srl la sanzione di euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 luglio 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Ramella Giuseppe Rotondo
Depositato in data 24 luglio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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