F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFNT del 21 Agosto 2023 (motivazioni) – Pol. D. Città di Ciampino – Reg. Prot. 6/TFN-ST
Decisione/0008/TFNST-2023-2024
Registro procedimenti n. 0006/TFNST/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo – Vice Presidente
Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente
Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente
Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore)
ha pronunciato, all’udienza del giorno 10 agosto 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Pol. D. Città di Ciampino (matr. 650967) avverso lo svincolo ex art. 108 NOIF del calciatore Fileni Federico Filipponi (24.4.2007 - matr. 2475069),
la seguente
DECISIONE
Il ricorso
La società Pol. D. Città di Ciampino (matr. 650967) in persona del suo Presidente, sig. Antonio Paolo Cececotto, ha proposto dinanzi alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, per mezzo PEC all’indirizzo: tfn.tesseramenti@pec.figc.it, datata 26 luglio 2023, un ricorso ai sensi dell’art. 108 NOIF avverso lo svincolo art. 108 del suo calciatore Filipponi Fileni Federico (matr. 2475069) “... per i seguenti motivi:
- la scrivente società non ha mai rilasciato, né al calciatore né ad alcun membro della famiglia, per la stagione 2022-2023, il modulo dell'art. 108, svincolo per accordo;
- non è stato stampato, e di conseguenza non è stato firmato elettronicamente, alcun modulo di svincolo dal portale di riferimento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella stagione 2022-2023;
- la scrivente società è venuta a conoscenza dello svincolo del giocatore direttamente dal citato portale della Federazione il giorno 01 Luglio 2023, in quanto non ha ricevuto altra comunicazione, di tipo informale o ufficiale, né dalla famiglia, né dalla Federazione stessa.”.
L'udienza
All’udienza comparivano il sig. Antonio Paolo Cececotto, nella sua qualità di Presidente della società ricorrente Pol. D. Città di Ciampino, e il sig. Gianluca Marzullo, responsabile della Scuola Calcio della detta società nella passata stagione sportiva, mentre nessuno è comparso per il calciatore Federico Filipponi Fileni.
Prendeva la parola il sig. Antonio Paolo Cececotto, in rappresentanza della società Pol. D. Città di Ciampino, il quale, nel riportarsi all’atto introduttivo depositato, dichiarava di non aver proceduto alle rituali notifiche alle controparti del procedimento per motivi di urgenza e di aver notificato lo stesso al solo Tribunale Federale Nazionale. Lo stesso sig. Antonio Paolo Cececotto, nella detta qualità, dichiarava, altresì, di non aver mai, né sottoscritto, né rilasciato in favore del predetto calciatore alcun modulo di svincolo ex art. 108 NOIF.
Motivi della decisione
Dalla disamina della documentazione versata in atti non risulta che la Società abbia notificato il ricorso al calciatore Federico Filipponi Fileni ed all’organo federale competente, il Comitato Regionale Lazio – LND, in quanto parti controinteressate.
Tale circostanza è stata poi anche confermata espressamente nel corso dell’udienza dai rappresentanti della società ricorrente. Questa omissione assume autonoma e assorbente rilevanza ai fini del decidere, in quanto rappresenta una violazione delle regole di instaurazione del contraddittorio, previste dall’art. 49 CGS, e porta pertanto questo Tribunale a rilevare preliminarmente tale vizio e a dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società.
L’omessa notifica del ricorso al calciatore ed all’organo federale competente, in quanto parti controinteressate, è, infatti, rilevabile d’ufficio, con la conseguente pronuncia dell’inammissibilità del ricorso stesso, e la rilevazione preliminare di tale vizio è da ritenersi assorbente rispetto alla valutazione di ogni altra questione.
La valutazione del merito della vicenda è, pertanto, preclusa dalla violazione così compiuta.
Ciò secondo quanto viene di seguito illustrato.
Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, rispettivamente al capo III e IV, definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. La rilevanza costituzionale di tali principi su cui, per trasposizione nell’ambito della giustizia sportiva, si fonda il processo sportivo, impone il coinvolgimento – ai fini della regolare costituzione del contraddittorio – di tutte le parti interessate all’esito del giudizio.
In tale ottica, il quarto comma dell’art. 49 CGS dispone che “i ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.
La disposizione trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza di garantire e assicurare al controinteressato il diritto di difendere le proprie ragioni in condizioni di uguaglianza con le altre parti del giudizio.
Con particolare riferimento al caso che ci occupa ed alla necessità della notifica del ricorso oltre che al calciatore anche al Comitato Regionale controinteressato, c'è da sottolineare come la disciplina normativa di riferimento in caso di svincolo per accordo (art. 108 delle NOIF) ponga un procedimento ben delineato, pur nella sua snellezza. Esso, secondo il testo attuale e quello previgente, prevedeva, e prevede, come soggetti titolati a “partecipare” all’iter, gli “organi federali”, “Leghe, Comitati e Divisioni”.
La partecipazione di tali soggetti è presente in tutti e tre i momenti nei quali è scandito il procedimento e precisamente:
- (comma 1) l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione;
- (comma 2) lo svincolo – decadenza operano conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale;
- (comma 3) le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.
Ciò detto, bisogna osservare ulteriormente quanto segue.
La necessità del “coinvolgimento” degli Organi Federali nel procedimento per reclamo ex art. 108 delle NOIF di cui si tratta emerge dagli stessi dati a disposizione del Tribunale.
Vi è in atti la copia del modulo compilato relativo allo “Svincolo per accordo” relativo alla s.s. 2022-2023, accompagnato dalla fotocopia della busta di spedizione (a mezzo raccomanda) che reca come mittente il padre del calciatore ed è indirizzato al Comitato Regionale Lazio – Via Tiburtina 1072 – 00156 – Roma (RM). Le dette copie dell’accordo e della busta, che in questa sede assurgono al rango di “documento”, dimostrano l’effettuazione dell’adempimento di cui al comma primo dell’art. 108 delle NOIF (“l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione”).
Da ciò segue che, nel caso in questione, risulta illegittimamente omessa la notifica oltre che al calciatore, anche all’Organo Federale competente, notifica che è da ritenersi necessaria ai sensi del citato art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva – FIGC.
Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (decisione/0095/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023, del 3 maggio 2023) hanno sottolineato, infatti, come il ricorso di primo grado vada notificato tempestivamente anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento. Soggetti che, pertanto, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenere le ragioni del provvedimento dinanzi agli organi della Giustizia sportiva.
Da tale omissione la Corte ha fatto derivare l’inammissibilità del ricorso.
Si badi al riguardo che la decisione n. 95 delle Sezioni Unite della Corte è del 03.05.2023, ben anteriore alla stesura del ricorso (datato 26 luglio 2023).
L’orientamento giurisprudenziale ora richiamato ha trovato conferma, nel segno del consolidamento, nella Decisione/0125/CFA2022-2023 Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023, del 28 giugno 2023, della Prima Sezione della Corte Federale d’Appello laddove si motiva la decisione in tal modo: “...CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Il Collegio ritiene che il reclamo vada respinto. Non sussistono infatti i vizi della decisione reclamata prospettati mentre, nei termini di seguito esposti, ricorrono le condizioni per fare applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte federale di appello n. 0095/CFA/2022-2023, cui la decisione impugnata ha fatto ampio rinvio.
8. Sotto un profilo sistematico, è in discussione la legittimità della omessa notificazione del ricorso di primo grado al Comitato regionale del Lazio - LND, quale organo competente alla emissione del provvedimento di svincolo impugnato. Non vi è dubbio sul fatto che il ricorso di primo grado debba essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) anche agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, perciò, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva.”
Si osservi ancora che anche tale decisione n. 125 della Sezione Prima della Corte è del 28.06.2023, dunque, anteriore alla stesura del ricorso (datato 26 luglio 2023). La detta decisione n. 125 ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite puntualizzando, inoltre, che:
“9.1. In primo luogo, va considerato che l’art. 49, comma 4, CGS prevede, per ogni tipologia di ricorso o reclamo, che esso debba essere trasmesso agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 (via pec) e che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso debba essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. È quindi inequivoco il CGS nell’individuare come parti necessarie per la legittima costituzione del giudizio tanto l’organo competente che ha emesso il provvedimento impugnato quanto la controparte”.
La Corte Federale, a significativo corollario di quanto disposto, ha rimarcato ancora che: “... La natura perentoria del termine sarebbe inefficace qualora non fosse assistita dalla sanzione della inammissibilità del ricorso che non sia stato tempestivamente comunicato a tutti i soggetti necessari del giudizio entro i termini previsti dal Codice...”.
La diversità degli ambiti nei quali le due decisioni sopra richiamate sono state adottate non pare consentire un discostamento dall’indirizzo giurisprudenziale detto.
Nel caso in esame, infatti, dalla lettura del testo dell’art. 108 delle NOIF (nel testo attuale ed in quello previgente), emerge come nella fattispecie in esame l’Organo federale eserciti un potere nell’esercizio di una propria funzione. Esso, infatti, opera lo svincolo (nel testo previgente) – la decadenza (nel testo attuale). La norma, stabilendo che l’esercizio di tale potere avviene “...nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale...”, sottolinea, di riflesso, come la funzione dell’Organo Federale sia compiutamente inserita in un sistema di più ampia portata ed articolazione. Sistema finalizzato, come evidente, allo svolgimento dell’attività sportiva che si presenti organizzata in modo ordinato quanto alla militanza degli atleti nelle varie compagini sociali.
Ecco, dunque, che il testo dell’art. 108 delle NOIF pare caratterizzato da un tenore evidentemente asciutto e stringato, ma non certo per l'eventuale flessibilità del contenuto, bensì in virtù della linearità ed inderogabilità delle esigenze alla cui tutela è finalizzato. A tale linearità del procedimento sembrerebbe dover corrispondere altrettanta linearità, e speditezza, sul piano processuale, allorquando l’attività dell’Organo Federale sia messa in discussione, seppur in via mediata.
La partecipazione di esso al processo sportivo si presenterebbe, dunque, necessaria proprio per “esigenze di sistema”.
Tale corrente lettura delle norme del procedimento sportivo, d’altronde, si ispira e si conforma in modo evidente ai principi generali del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e agli altri principi del giusto processo che indiscutibilmente governano e informano anche i procedimenti dinnanzi agli organi della giustizia sportiva. Ciò, al momento presente, se da un lato sembra apparentemente abbreviare gli spazi dei consociati federali, dall’altro lato, invece, produce l’effetto voluto di una maggiore compattezza dell’ordinamento sportivo, rendendo imprescindibile la necessità dell’adattamento della vita materiale degli stessi consociati ai principi generali, grazie alla valorizzazione della capacità statica di questi ultimi, impiegata come strumento di certezza del diritto sportivo, in ragione della sua autonomia.
Se, dunque, i soggetti del procedimento di cui all’art. 108 NOIF sono il calciatore, la Società, gli Organi Federali, gli stessi soggetti sono quelli necessariamente coinvolti dal processo finalizzato alla soluzione delle criticità tra loro insorte ed i detti precedenti giurisprudenziali, nella loro univocità, nonostante siano stati adottati con riferimento ad ambiti diversi tra loro, confermano la necessità della partecipazione degli Organi Federali ai “processi sportivi” relativi ai procedimenti da questi stessi curati.
Pertanto, nel caso in questione, l’omessa notifica del ricorso al calciatore ed all’organo federale competente, in quanto parti controinteressate, determina la conseguente pronuncia dell’inammissibilità del ricorso stesso, e la valutazione del merito della vicenda è preclusa dalla violazione così compiuta.
Per altro aspetto, le contestazioni risultanti dal ricorso circa l'autenticità del modulo recante l’accordo di svincolo ex art. 108 NOIF, datato 13 giugno 2023, confermate in udienza dal rappresentante della società Pol. D. Città di Ciampino, che ha dichiarato, altresì, di non aver mai né sottoscritto, né rilasciato in favore del predetto calciatore alcun modulo di svincolo ex art. 108 NOIF, inducono questo Tribunale a trasmettere copia degli atti alla Procura Federale, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS per gli accertamenti di competenza, in ordine alla contestata autenticità del modulo recante l’accordo di svincolo ex art. 108 NOIF, datato 13 giugno 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara la inammissibilità del ricorso per omessa notifica alle parti controinteressate.
Trasmette gli atti alla Procura Federale, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS per gli accertamenti di competenza, in ordine alla contestata autenticità del modulo recante l’accordo di svincolo ex art. 108 NOIF, datato 13 giugno 2023.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 agosto 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Pasquale Perta Gioacchino Tornatore
Depositato in data 21 agosto 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai