FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 36/AA del 25/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FUSANO ALIANO FERRERI MONTEROSI TUSCIA FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro FUSANO, Anthony Hernest ALIANO, Stefano FERRERI e della società MONTEROSI TUSCIA FC S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
MAURO FUSANO, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., dal 07/10/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20-bis, commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., 32, commi 5-ter e 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento: alla Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; alla Centro Energia S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 35% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; alla Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria delle società acquirenti: Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; Centro Energia S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 35% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto tardiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione con produzione documentale che risulta pervenuta solo in data 19 dicembre 2022, decorso il termine di 15 giorni dall’acquisizione (perfezionatasi il 7 ottobre 2022), stabilito dall’art. 20-bis delle NO.I.F., e pertanto sanzionabile ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S., nonché del successivo comma 5-quater, in quanto trasmessa una volta scaduto anche il termine di 15 giorni assegnatole dalla Commissione in applicazione dell’8°comma dell’art. 20-bis, ritardo che, ai sensi del successivo 9° comma, impedisce alla stessa di prenderne cognizione, ed ancora in quanto la documentazione prodotta risulta insufficiente a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall’art. 20‐bis, 6° comma, lett. A1), punti a.i) e a.ii) vigenti poiché la società sportiva per quanto concerne la Centro Energia S.r.l., si è limitata a inoltrare alla Commissione copia d’una corrispondenza privata intercorsa con l’Agenzia 24 di Roma della Banca Popolare di Sondrio, datata 21 ottobre 2022, in luogo della «dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri […] in forma di lettera di referenze bancarie» richiesta dalla norma, senza neppure integrarla, come da sollecitazione dalla Commissione, nel termine concessole ex art. 20‐bis, 8° comma delle N.O.I.F., mentre, per quanto concerne la Progest S.r.l. e la Master Service S.r.l.,la società sportiva ha trasmesso, il 19 dicembre 2022, previo sollecito ex art. 20‐bis, 8° comma delle N.O.I.F., due dichiarazioni rese dalla Filiale Imprese di Roma della Banca Intesa Sanpaolo, nelle quali, pur risultando «che l’Acquirente, in relazione all’attività professionale o di impresa […] svolta, gode di ottimo merito creditizio», difetta ogni riferimento alla classe di rating 3 richiesta al 6° comma, lett. A1), punto a.ii), dell’art. 20‐bis, e non vengono fornite spiegazioni in ordine alle eventuali ragioni ostative all’attribuzione alle predette società di un rating creditizio, né compaiono indicazioni da cui possa apprezzarsene l’equipollenza rispetto alla richiesta classe B+, e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. FOCOSI Andrea, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Centro Energia S.r.l., ed il sig. FERRERI Stefano, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Master Service S.r.l., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme; n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20-bis, commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., 32, commi 5-ter e 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., con riferimento alla Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria delle società acquirente Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto tardiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione con produzione documentale che risulta pervenuta solo in data 19 dicembre 2022, decorso il termine di 15 giorni dall’acquisizione (perfezionatasi il 7 ottobre 2022), stabilito dall’art. 20-bis delle NO.I.F., e pertanto sanzionabile ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S., nonché del successivo comma 5-quater, in quanto trasmessa una volta scaduto anche il termine di 15 giorni assegnatole dalla Commissione in applicazione dell’8°comma dell’art. 20- bis, ritardo che, ai sensi del successivo 9° comma, impedisce alla stessa di prenderne cognizione, ed ancora in quanto per la Progest S.r.l. sono state trasmesse dalla società sportiva, il 19 dicembre 2022, previo sollecito ex art. 20‐bis, 8° comma delle N.O.I.F., due dichiarazioni rese dalla Filiale Imprese di Roma della Banca Intesa Sanpaolo, nelle quali, pur risultando «che l’Acquirente, in relazione all’attività professionale o di impresa […] svolta, gode di ottimo merito creditizio», difetta ogni riferimento alla classe di rating 3 richiesta al 6° comma, lett. A1), punto a.ii), dell’art. 20‐bis, e non vengono fornite spiegazioni in ordine alle eventuali ragioni ostative all’attribuzione alle predette società di un rating creditizio, né compaiono indicazioni da cui possa apprezzarsene l’equipollenza rispetto alla richiesta classe B+ ANTHONY HERNEST ALIANO, n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., dal 07/10/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20-bis, commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., 32, commi 5-ter e 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; alla Centro Energia S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 35% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; alla Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria delle società acquirenti, Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; Centro Energia S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 35% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto tardiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione con produzione documentale che risulta pervenuta solo in data 19 dicembre 2022, decorso il termine di 15 giorni dall’acquisizione (perfezionatasi il 7 ottobre 2022), stabilito dall’art. 20-bis delle NO.I.F., e pertanto sanzionabile ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S., nonché del successivo comma 5-quater, in quanto trasmessa una volta scaduto anche il termine di 15 giorni assegnatole dalla Commissione in applicazione dell’8°comma dell’art. 20-bis, ritardo che, ai sensi del successivo 9° comma, impedisce alla stessa di prenderne cognizione, ed ancora in quanto la documentazione prodotta risulta insufficiente a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall’art. 20‐bis, 6° comma, lett. A1), punti a.i) e a.ii) vigenti poiché la società sportiva per quanto concerne la Centro Energia S.r.l., si è limitata a inoltrare alla Commissione copia d’una corrispondenza privata intercorsa con l’Agenzia 24 di Roma della Banca Popolare di Sondrio, datata 21 ottobre 2022, in luogo della «dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri […] in forma di lettera di referenze bancarie» richiesta dalla norma, senza neppure integrarla, come da sollecitazione dalla Commissione, nel termine concessole ex art. 20‐bis, 8° comma delle N.O.I.F., mentre, per quanto concerne la Progest S.r.l. e la Master Service S.r.l., la società sportiva ha trasmesso, il 19 dicembre 2022, previo sollecito ex art. 20‐bis, 8° comma delle N.O.I.F., due dichiarazioni rese dalla Filiale Imprese di Roma della Banca Intesa Sanpaolo, nelle quali, pur risultando «che l’Acquirente, in relazione all’attività professionale o di impresa […] svolta, gode di ottimo merito creditizio», difetta ogni riferimento alla classe di rating 3 richiesta al 6° comma, lett. A1), punto a.ii), dell’art. 20‐bis, e non vengono fornite spiegazioni in ordine alle eventuali ragioni ostative all’attribuzione alle predette società di un rating creditizio, né compaiono indicazioni da cui possa apprezzarsene l’equipollenza rispetto alla richiesta classe B+, e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. FUSANO Mauro, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Progest S.r.l., il sig. FOCOSI Andrea, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Centro Energia S.r.l., ed il sig. FERRERI Stefano, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Master Service S.r.l., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme ;
STEFANO FERRERI, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20-bis, commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., 32, commi 5-ter e 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., con riferimento alla Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria delle società acquirente Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto tardiva, avendo la società comunicato l’intervenuta acquisizione con produzione documentale che risulta pervenuta solo in data 19 dicembre 2022, decorso il termine di 15 giorni dall’acquisizione (perfezionatasi il 7 ottobre 2022), stabilito dall’art. 20-bis delle NO.I.F., e pertanto sanzionabile ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S., nonché del successivo comma 5-quater, in quanto trasmessa una volta scaduto anche il termine di 15 giorni assegnatole dalla Commissione in applicazione dell’8°comma dell’art. 20-bis, ritardo che, ai sensi del successivo 9° comma, impedisce alla stessa di prenderne cognizione, ed ancora in quanto per la Master Service S.r.l. sono state trasmesse dalla società sportiva, il 19 dicembre 2022, previo sollecito ex art. 20‐bis, 8° comma delle N.O.I.F., due dichiarazioni rese dalla Filiale Imprese di Roma della Banca Intesa Sanpaolo, nelle quali, pur risultando «che l’Acquirente, in relazione all’attività professionale o di impresa […] svolta, gode di ottimo merito creditizio», difetta ogni riferimento alla classe di rating 3 richiesta al 6° comma, lett. A1), punto a.ii), dell’art. 20‐bis, e non vengono fornite spiegazioni in ordine alle eventuali ragioni ostative all’attribuzione alle predette società di un rating creditizio, né compaiono indicazioni da cui possa apprezzarsene l’equipollenza rispetto alla richiesta classe B+ ;
MONTEROSI TUSCIA FC S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mauro FUSANO, Anthony Hernest ALIANO, Stefano FERRERI, e dal Sig. Salvatore Amato, in qualità di Vice Presidente, per conto della società MONTEROSI TUSCIA FC S.R.L.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.000 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Mauro FUSANO, di € 1.500 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Anthony Hernest ALIANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano FERRERI, e di € 2.500 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società MONTEROSI TUSCIA FC S.R.L.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.