LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 11.08.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Michel FERREIRA DA LUZ NAZALA/A.S.D.FOOTBALL C.LAMEZIA TERME
RICORSO DEL CALCIATORE Michel FERREIRA DA LUZ NAZALA/A.S.D.FOOTBALL C.LAMEZIA TERME
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 20.7.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Michel Ferreira Da Luz Mazala del 4.5.2023, ricevuto a mezzo pec il 16.5.2023 e regolarmente notificato alla ASD FC Lamezia Terme in pari data (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della ASD FC Lamezia Terme (nel termine perentorio prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento,
PRESO ATTO
della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal legale del calciatore;
VALUTATI
il ricorso e la documentazione ad esso allegata nonché la Liberatoria con contestuale cessata materia del contendere (trasmessa dal legale del calciatore il 19.5.2023), di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;
OSSERVA QUANTO SEGUE
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico biennale ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD FC Lamezia Terme, per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, nel quale è previsto, per la prima delle due stagioni sportive de quibus, un compenso globale annuo lordo, ex art. 2, di euro 30.658,00 (invero, come risulta dalla lettura dell’accordo stesso, di euro 30.650,00) nonché un’ulteriore indennità, ex art. 3, di Euro 39.060,00.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di essere stato trasferito, in data 2.12.2022, alla società AC Nardò e che la resistente, in spregio agli impegni assunti, non avrebbe provveduto ad onorare integralmente l'accordo economico versandogli esclusivamente il minor importo di euro 18.000,00, residuando così un debito (lordo) di euro 7.671,33 (calcolato moltiplicando l’importo giornaliero di euro 208,71 – derivante dalla divisione tra la “somma prevista nell’accordo economico”, pari ad euro 69.710,00, e la “durata complessiva dell’accordo economico” pari a 334 giorni – per i giorni – 123 – compresi nell’arco temporale 1.8.2022-1.12.2023), e conseguentemente ne ha chiesto la condanna al “pagamento della somma ancora dovuta e maturata sino alla data del trasferimento e pari ad euro €. 7.671,33 lorde, oltre interessi, … e/o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia; con vittoria di spese e competenze legali”. Il ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha trasmesso, quindi, in data 19.5.2023, apposito atto datato 18.5.2023 e da lui sottoscritto (allegando, altresì, il proprio documento di identità), nel quale, dopo aver dichiarato che la resistente aveva provveduto a versargli (tramite bonifico bancario) l’importo di euro 4.000,00 (da lui accettato a saldo e stralcio), ha rilasciato liberatoria in merito al quantum dovuto, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
In occasione dell’udienza del 20.7.2023 il difensore del sig. Ferreira Da Luz Mazala Michel ha confermato l’intervenuto perfezionamento dell’accordo transattivo tra le parti in contenzioso e la richiesta, da ultimo, formulata.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara cessata la materia del contendere e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa versata.