FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 71/AA del 23/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD CIMONE FOOTBALL CLUB
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pfi 22-23 adottato nei confronti della società A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Lorenzo Capitani, tesserato della A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB all’epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara A.S.D. Cimone Football Club – S.S. La Veloce di Fiumalbo del 12.3.2023, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, inviato dal proprio account Instagram all’account Instagram dell’arbitro della gara appena citata messaggi offensivi e provocatori.
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MENEGANTI, nella qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.