F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 042/TFN – SD del 29 Agosto 2023 (motivazioni) – Ricorso ex artt. 25, 27 e ss. CGS CONI ed ex artt. 83 e ss. CGS FIGC proposto dal sig. Michele Lombardi – Reg. Prot. 25/TFN-SD

Decisione/0042/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0025/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 agosto 2023, sul ricorso ex artt. 25, 27 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva CONI ed ex artt. 83 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, proposto dal sig. Michele Lombardi contro l'Associazione Italiana Arbitri - AIA e la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, nonché in qualità di controinteressati i soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di assistenti arbitrali CAN per la s.s. 2023/2024, per la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o di annullamento della delibera adottata dal Comitato Nazionale dell’AIA, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 - Stagione Sportiva 2023/2024 - del 1° luglio 2023, con la quale, nell’ambito della “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2023/2024”, è stata disposta la dismissione del ricorrente dall’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B [CAN] “per motivate valutazioni tecniche”,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con tempestivo ricorso ex artt. 25 e 30, CGS-CONI e 83 ss. CGS-FIGC, l’assistente arbitrale (a.a.) Michele Lombardi, della Sezione AIA di Brescia, nella stagione sportiva 2022/2023 inquadrato per il 6° anno nell’organico degli Assistenti Arbitrali a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B (CAN), assuntane la illegittimità, ha chiesto dichiararsi la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o l’annullamento della delibera adottata dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 - Stagione Sportiva 2023/2024 - del 01.07.2023, con la quale, nell’ambito della “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2023/2024”, ne è stata disposta la dismissione dall’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN “per motivate valutazioni tecniche” ex art. 25, terzo comma, Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA, nonché di tutti gli atti prodromici e/o presupposti e/o collegati e/o preliminari alla predetta delibera, delle previsioni e degli atti regolamentari per la formazione dei ruoli arbitrali per la stagione arbitrale 2023/2024, con particolare riferimento alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici AIA, con conseguente reintegrazione del ricorrente nell’organico degli Assistenti Arbitrali a disposizione della predetta Commissione Arbitri Nazionale per la corrente stagione sportiva 2023/2024.

Il ricorso è stato proposto nei confronti dell’AIA - Associazione Italiana Arbitri e della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché, quali contro interessati, nei confronti dei “soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Assistenti Arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023, con riserva di identificare il soggetto o i soggetti “da escludere” in favore dell’odierno ricorrente.” Con una sovrapposizione tra motivi in fatto ed in diritto, il ricorrente premette:

a) nella stagione sportiva 2022/2023 l’organico degli Assistenti Arbitrali a disposizione della CAN era composto da n. 87 elementi;

b) con il Comunicato Ufficiale n. 85 del 25.03.2023, il Comitato Nazionale AIA, ex 14 del Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA - discostandosi dal numero di 10 dismissioni indicativamente menzionato ex art. 14, quarto comma, lettera b) del predetto Regolamento - deliberava “il numero delle promozioni e degli avvicendamenti per la (…) stagione sportiva 2022/2023”, determinando in n. 13 le dismissioni dall’organico CAN degli Assistenti Arbitrali;

c) con il Comunicato Ufficiale n. 98 del 24.06.2023 il Comitato Nazionale AIA., ex 14 del Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA e “preso atto delle indicazioni degli Organi Tecnici Nazionali, con particolare riferimento a quelle del Responsabile CAN A e B in ordine all’opportunità di variare l’organico a sua disposizione per esigenze di migliore pianificazione e programmazione tecnica”, deliberava “il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti per la (…) stagione sportiva 2022/2023”, confermando in n. 13 le dismissioni dall’organico CAN degli Assistenti Arbitrali;

d) in base a tali Comunicati Ufficiali, ed al netto delle deroghe regolamentari ex 25, terzo comma, ultimo cpv., lettera c), ed ex art. 25, quarto comma, lettera a) del Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA le posizioni della classifica finale interessate dalla dismissione avrebbero dovuto essere dalla 87^ alla 75^ compresa;

e) con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023 il Comitato Nazionale AIA deliberava la dismissione “ per motivate valutazioni

tecniche - Art. 25, c. 3 Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA” di n. 13 Assistenti Arbitrali, tra i quali l’odierno ricorrente;

f) alla data del 31.05.2023, in base all’ultima comunicazione resagli disponibile in data 1.06.2023 - ex 6, comma 19, Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA, il quale dispone che “gli Organi Tecnici Nazionali devono far pervenire mensilmente agli associati

dei rispettivi organici […] le medie degli A.E., degli A.A., dei V.M.O. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito” - risultava avere una media complessiva pari ad 8.500 ed occupare la posizione n. 70 nella graduatoria;

g) di non avere ricevuto ulteriori comunicazioni né dopo l’1.06.2023, né dopo il C.U. n. 1 del 01.07.2023, fatta eccezione per la comunicazione di notifica di cambio OT del 04.07.2023, con la quale al ricorrente veniva semplicemente comunicato l’inserimento nell’Organo Tecnico Sezionale;

h) di non avere ricevuto la comunicazione di cui all’art. 6, comma 18, Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA, il quale dispone che “il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA - Sinfonia4You-., riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell’avvicendamento”;

i) di avere inoltrato istanza di accesso agli atti in data 24.07.2023, al momento della proposizione del ricorso (31.07.2023) ancora inevasa;

j) che il mancato riscontro all’istanza di cui sopra viola i diritti, anche di difesa, garantiti ad ogni assicurato;

k) di riservare, all’esito della ricezione di quanto richiesto, la proposizione di ragioni e/o motivi aggiuntivi di impugnazione avverso le delibere e/o i provvedimenti e/o i Comunicati Ufficiali sopra richiamati, ovvero avverso altre determinazioni e/o provvedimenti illegittimi ed allo stato non noti.

Con motivi più specificamente in diritto, il ricorrente assume la radicale ingiustizia e/o infondatezza e/o illegittimità, della delibera impugnata, oltre che degli altri provvedimenti citati in ricorso, perché assunta e/o adottata in violazione di norme regolamentari e/o statutarie e/o in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, uguaglianza ed equità propri del diritto sportivo e delle norme federali ed associative atte a garantire condizioni di parità nello svolgimento delle prestazioni sportive e nella formazione delle relative graduatorie di merito e chiede pronunciarsi declaratoria di sua nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullamento. In particolare, con il primo motivo, articolato in due profili, eccepisce il difetto di motivazione, la illegittimità ed irregolarità del provvedimento impugnato, asseritamente assunto in violazione dei principi di adeguata motivazione  e, dunque, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, comma 18, Regolamento Organi Tecnici AIA, perché non comunicatagli “la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell’avvicendamento” (primo profilo); la illegittimità e, in ogni caso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 25, terzo e quarto comma, Reg. Organi Tecnici, perché non esposte le ragioni dell’adozione delle eventuali deroghe accordate, la cui applicazione in via automatica presenterebbe profili di indeterminatezza dei criteri di selezione e di formazione della graduatoria finale, cui conseguirebbe, da ultimo l’assoluta illegittimità della stessa (secondo profilo).

Con il secondo motivo, anch’esso articolato in più profili, lamenta la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, uguaglianza ed equità ex art. 33 dello Statuto CONI ed ex art. 1, secondo comma, regolamento AIA.

Deduce, sul punto:

- la contrarietà ai principi di imparzialità ed uguaglianza della graduatoria finale ottenuta sulla base di un numero non omogeneo di visionature ed all’esito dell’applicazione di deroghe adottate in assenza di criteri e canoni “eminentemente valutativi e non predeterminati” (profili 2.1.1. e 2.1.2.);

- l’illegittimità dell’art. 14, Reg. Organi Tecnici AIA nella parte in cui, al quarto comma, consente al Comitato Nazionale “ entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva” e, dunque a soli due mesi dal termine del campionato, di fissare il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri e assistenti arbitrali”, nella fattispecie fissato in misura superiore al numero di dieci assistenti “indicativamente” previsto dal precedente comma 3, lett. b) (profilo 2.2.);

- l’illegittimità dell’art. 6, Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA, per contraddittorietà e violazione del principio di tutela del merito sportivo (profilo 2.3.).

In tesi, la media conclusiva di 8,50 con cui il ricorrente ha concluso la stagione corrisponde ad una piena idoneità per la categoria superiore, che per gli appartenenti all’organico di Serie A e B corrisponde ad una piena idoneità alla categoria di appartenenza; in contraddizione con tale previsione, secondo l’art. 6, settimo comma, quarto capoverso Reg. OO.TT., “i singoli voti di tale scala numerica […] non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti”; tanto svuoterebbe sostanzialmente di significato e valenza tecnica ogni votazione, con conseguente elusione del principio di salvaguardia del merito sportivo, nel mentre, e contraddittoriamente, tale valenza sarebbe prevista in presenza di “una media globale definitiva  inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell’ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza” (art. 6, comma 11, Reg. OO.TT.).

Con il terzo ed ultimo motivo “Sulla manifesta disparità di trattamento (e quindi illegittima esclusione) dell’odierno ricorrente dalla ‘Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 202372024’” (punto 3 del ricorso), premessa l’assenza di una specifica graduatoria che consenta di identificare i contro-interessati, il ricorrente deduce la necessità di comunicare “la pendenza della lite” a tutti gli Assistenti Arbitrali attualmente in organico “o , nel minimo a coloro che abbiano il medesimo punteggio e/o valutazioni complessive pari”.

In ragione di tanto, rappresenta che sarebbe stato “doveroso” ricevere, prima della lista meramente alfabetica contenuta nel C.U. n. 1, una graduatoria generale degli ammessi, attesa l’inadeguatezza della sola graduatoria all’1.06.2023, in cui figurava alla 70^ posizione,  a comprendere le ragioni della propria esclusione, per tale motivo assunta in violazione del principio di parità di trattamento deducibile dal rilievo della evidente conferma di soggetti con valutazione pari o inferiore alla propria.

Le memorie

All’esito della fissazione dell’udienza di trattazione per il 22.08.2023 comunicata al ricorrente, all’AIA ed alla FIGC, ancora il ricorrente, con memoria del 18.08.2023, deduceva la ricezione da parte dell’AIA della copia integrale della Relazione di fine Stagione Sportiva 2022-23 della C.A.N. in data 04.08.2023 e, in data 08.08.2023, della comunicazione del Comitato Nazionale prevista dall’art. 6, comma 18, Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA.

Quanto all’invio della comunicazione ex art. 6, comma 18, Reg. OO.TT., il ricorrente deduceva la inidoneità del suo tardivo invio a sanare i già lamentati vizi dell’impugnata delibera.

Con riferimento alla relazione di Fine Stagione Sportiva della CAN, evidenziava ulteriori due profili riferiti all’applicazione dell’art. 25, terzo comma, lettera c, del Reg. OO.TT. (primo profilo), ed alla illegittimità della formazione della graduatoria finale per violazione dei principi di imparzialità, uguaglianza, equità e di tutela del merito sportivo (secondo profilo).

In ordine alla Relazione di Fine Stagione, deduceva di avere rilevato solo da questa la presenza in graduatoria, nelle posizioni finali e con media global inferiore alla propria, “di ben 5 assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza” confermati nel ruolo in applicazione della deroga prevista dall’art. 25, terzo comma, lettera c, del Reg. OO.TT., tali Tiziana Trasciatti, Andrea Niedda, Federico Longo, Francesco Cortese e Thomas Miniutti. Tuttavia, pur constatata “in astratto” la qualità di contro-interessati dei citati colleghi AA.AA., ribadiva essere la riammissione in sovrannumero il petitum principale del ricorso, sebbene richiamate le eccezioni e deduzioni esposte sub punti 1.2 e 2.1.2. inerenti all’applicazione sostanzialmente automatica dell’art. 25, terzo comma, lett. c), del Reg. OO. TT.

Quanto alla formazione della graduatoria finale, infine, lamentava la già eccepita disomogeneità del numero di gare con visionatura tra i soggetti collocati nelle prime posizioni e quelli collocati nelle ultime posizioni della stessa (punto 2.1.1. del ricorso).

Infine, ancora una volta ribadito essere unicamente l’AIA e la FIGC i soggetti interessati dal ricorso, asseritamente vertente meramente su questioni di diritto non coinvolgenti i soggetti confermati nel ruolo e, essendo il petitum principale rappresentato dalla richiesta di riammissione in sovrannumero, circostanze a suo dire escludenti la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti “dei soggetti astrattamente contro-interessati”, il ricorrente instava, in via preliminare, ove ritenuta necessaria e/o opportuna e previa concessione del termine per provvedervi, per la integrazione del contraddittorio nei confronti di Tiziana Trasciatti, Andrea Niedda, Federico Longo, Francesco Cortese e Thomas Miniutti e di eventuali altri soggetti.

In via principale, nel merito, richiamati i motivi di impugnazione, concludeva come da ricorso per la sua “ immediata reintegrazione, ove occorra anche in sovrannumero, […] nell’organico degli Assistenti Arbitrali a disposizione della predetta Commissione Arbitri Nazionale per la corrente stagione sportiva 2023/2024.” L’AIA e la FIGC non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il Dibattimento

All’udienza del 22.08.2023 tenutasi in modalità video conferenza, hanno preso parte il ricorrente, Michele Lombardi, ed il suo difensore, avv. Jacopo Tognon.

Nessuno è comparso per l’AIA e la FIGC.

L’avv. Tognon, richiamata la documentazione prodotta con la memoria del 18.08.2023, ha esposto essere la media globale di 8,50 il fulcro del ricorso, la cui domanda in principalità è rappresentata dalla richiesta di riammissione in sovrannumero. All’esito della discussione il procedimento è stato riservato per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come visto in premessa, il ricorso è stato proposto nei confronti dell’AIA - Associazione Italiana Arbitri e della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché, quali contro interessati, nei confronti dei “soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Assistenti Arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023, con riserva di identificare il soggetto o i soggetti ‘da escludere’ in favore dell’odierno ricorrente”.

Ciò non di meno, contestualmente al suo deposito, il ricorso è stato comunicato esclusivamente ai soggetti nei confronti è stato proposto (AIA e FIGC), mentre ne risulta omessa la notificazione ad almeno uno dei potenziali contro-interessati, dallo stesso ricorrente individuati nei “soggettiattualmente presenti in graduatoriae selezionati per ilruolo di Assistenti ArbitraliC.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023.” Vi è, però, che “il codice di giustizia sportiva della FIGC definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS (rubricato “principi del processo sportivo”) stabilisce che «il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo» (dec. n. 88/CFA/2020-2021).  Secondo quanto già affermato dalla CFA in una precedente decisione (dec. n. 66/CFA/2020-2021), “Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio. In tale ottica, il quarto comma dell’art 49 CGS dispone che “[…] copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità […]’”.

Ad escludere l’onere del ricorrente dalla comunicazione del ricorso ai contro-interessati o quanto meno ad uno dei controinteressati, non vale l’espressa “riserva di identificare il soggetto o i soggetti ‘da escludere’ in favore dell’odierno ricorrente”, né, per quanto si vedrà, l’avere escluso la “intenzione (di) andare a privare un proprio collega assistente arbitrale – con cui ha condiviso la passione ed i sacrifici per raggiungere i massimi obiettivi sportivi arbitrali – di un diritto acquisito” (memoria 18.8.2023 – pag. 3).

Non può non evidenziarsi, infatti, che il ricorrente ha eccepito, se pure in via subordinata, l’assoluta illegittimità delle modalità con le quali è stata formata la graduatoria finale di merito (pag. 9 ricorso), oltre che contestato le modalità di formazione della media globale definitiva, perché frutto di un numero non omogeneo di visionature (punto 2.1.1.); perché contestate le modalità di esercizio delle deroghe regolamentari (punto 2.1.2.).

Tali eccezioni attengono all’iter procedimentale che ha determinato la formazione della graduatoria finale di merito, il che le rende potenzialmente idonee a coinvolgerne l’intero assetto e, con esso, tutti i soggetti confermati nel ruolo, non solo gli Assistenti Arbitrali con un solo anno di anzianità beneficiari della deroga prevista dall’art. 25, Reg. OO.TT.

In ragione di quanto precede, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto rendersi parte diligente e comunicare il ricorso ad almeno uno dei “soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Assistenti Arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024 come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023”,  dovendosi ritenere contro-interessati al ricorso, e pertanto contraddittori necessari, in quanto titolari di un interesse  qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ossia di una situazione giuridica soggettiva analoga, ma di segno opposto a quella del ricorrente (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport – dec. n. 39/2018), tutti i soggetti selezionati per il ruolo di A.A. all’esito dello scrutinio della graduatoria finale trasfusa in tale elenco sebbene, all’evidenza, senza la indicazione della media globale effettiva.

A nulla rileva, quindi, che l’AIA abbia aderito alla richiesta di accesso agli atti solo il 4 e l’8 agosto 2023.

Contrariamente all’assunto del ricorrente, infatti, omessa la circostanza che l’istanza è stata inoltrata solo il 24 luglio 2023 e che il riscontro alla stessa è stato sicuramente tempestivo, si ribadisce che la indicazione dei soggetti identificati dal C.U. n. 1 era di per sé già sufficiente alla individuazione di almeno un contro-interessato, salva la eventualità, ove emersane la necessità all’esito della ricezione e produzione della Relazione Finale e dell’allegata graduatoria finale, di individuare altri contro-interessati, circostanza che avrebbe consentito al Collegio di aderire alla richiesta del termine per provvedere alla integrazione del contraddittorio. In definitiva, in assenza della trasmissione del ricorso ad almeno uno dei contro-interessati, non può accedersi alla richiesta di concessione del termine per provvedere alla integrazione del contradditorio ed il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Anche in sede di udienza, il difensore del ricorrente ha ribadito che la domanda del ricorso, “ in principalità”, è rappresentata dalla richiesta di reintegrazione in sovrannumero.

4. Il ricorso è inammissibile anche sotto tale profilo.

5. La richiesta, invero, in disparte le questioni attinenti il difetto di motivazione e la violazione dei principi di trasparenza e del merito sportivo, presuppone la declaratoria di nullità e/o l’annullamento della delibera adottata dal C.N. dell’AIA di cui al C.U. n. 1 del 1°.7.2023, in quanto eccepita l’illegittimità dell’iter procedimentale che ha comportato la formazione della graduatoria finale, per tale motivo da ritenersi a sua volta connotata da illegittimità.

Pur tuttavia, anche a volere superare il già esposto rilievo di inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio, vi è che tale richiesta è a sua volta inammissibile, in quanto comporterebbe a carico dell’AIA la condanna ad un “facere” non contemplato da alcuna norma regolamentare.

Come invece ben noto anche al ricorrente, nell’ambito del Regolamento dell’AIA, compete al solo Comitato Nazionale provvedere “all’inquadramento annuale degli arbitri e degli assistenti …………. a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dismissioni” (art. 11, comma 6, Reg. AIA), sulla base della “ graduatoria di merito di fine stagione” predisposta dagli Organi tecnici di riferimento (art. 25, comma 2, lett.  f, Reg. cit.).

In conformità alla previsione regolamentare, poi, l’art. 14 del Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA demanda al Comitato Nazionale, in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati, la definitiva fissazione degli organici degli A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali (comma 1), nel mentre il numero degli avvicendamenti degli A.A. a disposizione della CAN per ogni singola stagione sportiva è (solo: nds) indicativamente determinato in numero di dieci (lett. b, comma 3) di talché, sempre il C.N., entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri e assistenti arbitrali, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma (comma 4).

Così delineata, in linea di massima, la modalità della composizione degli organici degli Assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N., la reintegrazione del ricorrente in sovrannumero potrebbe allora essere disposta dalla sola A.I.A., unicamente nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto ai suoi organi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari che ne sovrintendono il funzionamento, non già per ordine degli Organi della Giustizia Federale, cui è demandata la valutazione della conformità del provvedimento impugnato solo laddove introitato, il relativo procedimento, nel rispetto del codice di giustizia sportiva della FIGC, che “definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento,” attuati “i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo» (dec. n. 88/CFA/2020-2021).

6. Nulla per le spese in ragione della mancata attività difensiva dell’AIA e della FIGC.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 agosto 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                              Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 29 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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