F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 066/TFN – SD del 6 Ottobre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 6054/16pf 23-24/GC/SA/mg del 4 settembre 2023, depositato il 6 settembre 2023, nei confronti del sig. Mirko Zecchino e della società ASD Laurentino Futsal Academy – Reg. Prot. 53/TFN-SD
Decisione/0066/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0053/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Giammaria Camici – Componente
Gaia Golia – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto
Claudio Sottoriva – Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6054/16pf 2324/GC/SA/mg del 4 settembre 2023, depositato il 6 settembre 2023, nei confronti del sig. Mirko Zecchino e della società ASD Laurentino Futsal Academy,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 4 settembre 2023, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Zecchino Mirko, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società ASD Laurentino Futsal Academy, partecipante al campionato nazionale maschile di serie B, C5, girone E, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto al tesseramento di un allenatore per la s.s. 2022-2023;
- la società ASD Laurentino Futsal Academy, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, come descritte nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
La Procura Federale istruiva il procedimento a seguito del ricevimento di una segnalazione del giudice sportivo della Divisione Calcio a 5, pervenuta a mezzo pec in data 6 giugno 2023, nella quale veniva evidenziata l’assenza dell’indicazione di un allenatore nelle file della società ASD Laurentino Futsal Academy nella distinta della gara Real Ciampino Academy – Laurentino Futsal Academy, disputatasi in data 28 gennaio 2023.
Dapprima la Procura acquisiva i fogli di censimento della società ASD Laurentino Futsal Academy s.s. 2022-2023; quindi, acquisita una dichiarazione del Settore Tecnico della F.I.G.C., trasmessa in data 7 luglio 2023, l’oggetto del procedimento iscritto in data 3 luglio 2023 con il titolo “Accertamenti in ordine alla mancata presenza di un allenatore in distinta da parte della società Laurentino Futsal Academy nel corso della s.s. 2022-2023” veniva modificato in “Accertamenti in ordine alla mancata presenza di un allenatore in distinta ed all’omesso tesseramento di un allenatore da parte della Società Laurentino Futsal Academy nel corso della s.s. 2022-2023”.
Ritenuto che dall’esame degli atti fossero emersi i comportamenti di rilevanza disciplinare in epigrafe indicati, la Procura notificava comunicazione di conclusione indagini in data 2 agosto 2023.
Non essendo pervenute memorie, l’Organo requirente si determinava, con atto del giorno 4 settembre 2023, notificato e depositato il successivo 6 settembre 2023, a deferire innanzi a questo Tribunale i predetti incolpati.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 26 settembre 2023, nessuna delle parti depositava memoria.
Il dibattimento
All’udienza del 26 settembre 2023, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Alessandro Boscarino in rappresentanza della Procura Federale.
Nessuno compariva per le parti deferite.
La Procura Federale insisteva per l’accoglimento del deferimento e chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Mirko Zecchino, mesi 3 (tre) di inibizione;
- nei confronti della società ASD Laurentino Futsal, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Motivi della decisione
Il Collegio ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili della violazione loro ascritta alla luce delle evidenze documentali indicate dalla Procura Federale.
Risulta dagli atti che, in data 3 luglio 2023, il Settore Tecnico della FIGC aveva comunicato alla Procura che l’ASD Laurentino Futsal non aveva provveduto, per la stagione sportiva 2022/2023, al tesseramento di un allenatore.
Gli incolpati, pur a seguito della comunicazione di conclusione indagini e di fissazione dell’udienza, non hanno presentato alcuna memoria.
Sul punto, va messo in rilievo che, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, le società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di prima e seconda categoria, hanno l’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
Anche nel Comunicato ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2022/2023 della FIGC/LND/Divisione Calcio a 5 è previsto (p. 47) che “alle Società che partecipano ai Campionati Regionali di C, C1, maschili di Calcio a Cinque, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza D, o UEFA Futsal B o ad un allenatore di calcio a 5 Licenza A abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici”.
Non essendovi margini per un’interpretazione di tali previsioni diversa da quella fatta palese dal significato letterale delle espressioni in esse contenute, non può dubitarsi, alla luce delle emergenze comunicate dal Settore Tecnico della FIGC, incontestate, che gli incolpati, omettendo il tesseramento di un allenatore per la stagione 2022/2023, abbiano violato le predette prescrizioni.
Tali condotte integrano non solo la violazione dell’art. 47 co. 1 del Regolamento della LND, ma anche dei principi di lealtà, correttezza e probità, poiché contrarie al dovere generale di collaborazione con gli organismi federali che deve informare l’agire di tutti i soggetti ad esso appartenenti.
La violazione ascritta al Presidente va imputata anche alla società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
Sanzioni eque sono quelle richieste dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Mirko Zecchino, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Laurentino Futsal Academy, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 settembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla Carlo Sica
Depositato in data 6 ottobre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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