F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0017/CSA pubblicata del 9 Ottobre 2023 – SSD ARL Manfredonia Calcio 1932
Decisione/0017/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0017/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0017/CSA/2023-2024, proposto dalla società SSD ARL Manfredonia Calcio 1932;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 20 del 19.09.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.09.2023, il Dott. Alberto Urso; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue
RITENUTO IN FATTO
La società società SSD ARL Manfredonia Calcio 1932 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND (Com. Uff. n. 20 del 19.09.2023) con cui le è stata inflitta la sanzione dell’ammenda per € 3.000,00 e della disputa di una gara a porte chiuse per avere, al termine della gara del 17 settembre 2023 del Campionato di Serie D, girone H, contro il Team Altamura, “nello spiazzo antistante gli spogliatoi, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società:
- rivolto reiterate espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara mentre cercavano il contatto fisico con il medesimo, non riuscendovi solo grazie alla fattiva collaborazione di un dirigente del sodalizio;
- lanciato uno sputo all’indirizzo di un A.A. che lo colpiva al volto”.
Nel dolersi di tale decisione, la reclamante deduce che i soggetti individuati come autori dei fatti descritti nulla avrebbero a vedere con la società Manfredonia Calcio e non sarebbero alla stessa riconducibili; non si vede, al riguardo, come il direttore di gara abbia potuto ricondurre i suddetti soggetti alla società reclamante, considerato peraltro che gli stessi non sono stati identificati dalle forze dell’ordine e nulla risultano avere a che fare con il Manfredonia Calcio.
Peraltro, come emerge dagli stessi rapporti di gara, la dirigenza della società si è fattivamente ed efficacemente adoperata al fine di evitare più gravi incidenti.
La stessa reclamante avrebbe ben adottato, d’altra parte, tutti gli accorgimenti necessari perché la gara si svolgesse in sicurezza.
Concludendo in conformità, la reclamante chiede l’annullamento della sanzione della “ squalifica del campo e quindi la disputa della gara a porte chiuse” e, in via subordinata, la drastica riduzione dell’ammenda di € 3.000,00.
Alla riunione del 27 settembre 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Il rapporto dell’arbitro, sulla cui base il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione impugnata, riferiva quanto segue alla voce “Pubblico ed incidenti”: “A fine gara, nello spazio antistante agli spogliatoi erano presenti due persone non identificate, ma riconducibili alla società ospitante (Manfredonia) che venivano verso di me cercando il contatto, il quale non c’è stato in quanto il dirigente accompagnatore della società ospitante (Scuotto Livio) fungendo da scudo umano mi ha accompagnato all’interno del mio spogliatoio. Inoltre […] mi aggredivano verbalmente, urlando le seguenti frasi ingiuriose: figlio di puttana! Non devi tornare più a Manfredonia!”.
Allo stesso modo, riferisce il rapporto del secondo assistente: “A partita terminata, mentre mi recavo verso gli spogliatoi, nello spazio antistante a quest’ultimi erano presenti due persone non identificate e non presenti in distinta, riconducibili alla squadra locale, di cui una delle due mi sputava, colpendomi, in viso”.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, C.G.S. (“Fatti violenti dei sostenitori") “Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.
Il successivo comma 3 prevede che “Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f) [...]”.
A sua volta, il comma 4 prevede che “ Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00 [...]”.
Nella specie, la contestazione mossa dalla reclamante s’incentra sulla non riconducibilità dei due soggetti autori della condotta alla società Manfredonia.
Al riguardo, tuttavia, è sufficiente la lettura del referto arbitrale, provvista della fede privilegiata di cui all’art. 61, comma 1, C.G.S., in cui si legge che fra le frasi profferite vi era anche “Non devi tornare più a Manfredonia”, che consente di identificare i due soggetti quali (quanto meno) sostenitori della società.
Dal momento che, come suesposto, le società rispondono per i fatti violenti (anche) dei propri sostenitori (in tal senso, cfr. anche l’art. 6, comma 3, C.G.S.), fatti fra cui rientra senz’altro anche lo sputo (cfr. l’art. 35, comma 1, C.G.S.), le deduzioni di parte reclamante non valgono a mandarla esente da responsabilità, essendo accertato che i soggetti autori dell’illecito erano appunto (almeno) sostenitori del Manfredonia.
A ciò si aggiunga peraltro, in ogni caso, che ai sensi dell’art. 6, comma 4, C.G.S. “ La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti […]”, e che dunque incombe sulle società l’obbligo di garantire la sicurezza dei luoghi in occasione delle gare: il che non può ritenersi avvenuto nel caso di specie, in cui due soggetti estranei e non ammessi all’accesso ai luoghi sono riusciti a raggiungere gli spazi riservati ai tesserati e alla terna arbitrale, in specie lo spazio “antistante agli spogliatoi”, e così a commettere le gravi azioni suindicate, di cui la società è dunque comunque chiamata a rispondere.
In tale contesto, la sanzione inflitta sfugge alle critiche di parte reclamante, né la collaborazione prestata dal dirigente, della quale si dà conto nel rapporto arbitrale, vale a ridurne l’entità, che risulta complessivamente congrua nell’ambito delle misure edittali previste dall’art. 26, comma 3 e 4, C.G.S., in combinato con l'art. 8, comma 1, lett. e), C.G.S., considerato d'altra parte che fra le condotte poste in essere è ricompresa anche quella dello sputo, di natura particolarmente riprovevole, oltreché violenta.
In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va respinto e la sanzione integralmente confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce