F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0054/CFA pubblicata il 02 Novembre 2023 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/sig. Fabrizio Ciuti-A.S.D. Sangiorgio
Decisione/0054/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0045/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Tommaso Mauceri – Componente
Marco La Greca - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0045/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 09.10.2023;
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 51 del 29.9.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 23.10.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Marco La Greca e udito l’Avv. Valentina Soravia per il reclamante; nessuno è comparso per le controparti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Procura federale, espletate le relative indagini, deferiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS, il sig. Fabrizio Ciuti, all’epoca dei fatti dirigente per la società A.S.D. Sangiorgio, “per avere lo stesso in data 7.12.2022, trasmesso tramite l’applicazione whatsapp al sig. Federico Vecchiola, allenatore tesserato per la società A.S. Real San Giorgio, un messaggio vocale dal seguente testuale tenore: <dai damme su cazzu de Lignite…dajei non te lu faccio jocà contro de te..pò dopo..al ritorno dopo… capisci a me…la penultima partita de’…al ritorno…dai damme Lignite fa lu bonu…se c’è un qualcosa di economico da dovè tirà fori dimmelo dopo lo tirerà fuori lui perché io non tiro fori co’ però dai chiudemo sa storia… e famo sta affà…vedi tu… che te devo dì… io de mio non te posso dà co’lo sai, io l’unica cosa che te putjo dà te posso dà un ragazzo lì che è con noi, però joca poco, insomma, so’ onesto, non è che te dico te dago chissà che, giusto per, ma non posso far de mejo, vedi tu, daje, non voglio forzà… non voglio mette nessuna cosa… né..vedi tu… però dai chiudiamo sta cosa… a me può far comodo per la coppa, non tanto per il campiunato, la coppa, nell’imminente, mi può far comodo>”.
In relazione al fatto sopra descritto, la società A.S.D. Sangiorgio veniva deferita a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS.
Instaurato regolarmente il contraddittorio avanti al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche, il signor Fabrizio Ciuti depositava memoria difensiva con la quale sosteneva, in buona sostanza, e per quanto in particolare ora rileva, di non avere inteso proporre alcuno scambio illecito consistente in una alterazione della prestazione sportiva, a favore dell’altra squadra, ma di essersi limitato a chiedere la cessione del calciatore richiesto.
Il Tribunale federale, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuti sussistenti i profili di responsabilità ascritti ai soggetti deferiti, disponeva l’inibizione di un mese nei confronti del sig. Ciuti e l’ammenda di € 100 nei confronti della società A.S.D. San Giorgio. La decisione veniva assunta sulla base della seguente motivazione: “Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto. Infatti la documentazione allegata al deferimento ed in particolare l’ascolto del messaggio Whatsapp audio inviato dal Ciuti al Vecchiola, allenatore tesserato per la società A.S. Real San Giorgio provano che il tesserato ha commesso la violazione contestatagli ovvero la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità fissati dall’art. 4 comma 1 del C.G.S.., ponendosi il tono ed il contenuto del messaggio audio in evidente contrasto con i predetti principi. Il Tribunale, tenuto conto della lievità della violazione che, come scritto dalla Procura nell’atto di deferimento si è sostanziata in una <implorazione >, seppur scorretta, per perorare il trasferimento del calciatore alla sua società, ritiene congruo sanzionare la predetta violazione con la inibizione di Ciuti Fabrizio per mesi 1. Per quanto riguarda la società, non sussistendo esimenti, la ASD SANGIORGIO va sanzionata per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del codice di giustizia sportiva con applicazione della sanzione della ammenda di euro 100,00 (cento/00)”.
Avverso detta decisione ha proposto reclamo la Procura federale, chiedendo - sulla scorta di una ritenuta, maggiore gravità (rispetto a quanto opinato nella decisione di primo grado), del comportamento tenuto dal Sig. Ciuti - l’aumento della inibizione al tesserato a mesi sei e dell’ammenda applicata alla società a euro 500,00 (cinquecento/00).
La parte reclamata ha depositato memoria, senza tuttavia avvalersi del patrocinio di un difensore.
All’udienza del 23 ottobre 2023, presente l’Avv. Valentina Soravia per la Procura, nessuno per la parte reclamata, la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va pregiudizialmente esaminata la questione relativa all’ammissibilità della memoria sottoscritta personalmente dalla parte reclamata.
Come è noto, in base all’articolo 100, comma 2, CGS, specificatamente dettato per i giudizi avanti alla Corte federale d’appello, “Salvo diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”.
Sul punto, è fermo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte federale nel senso di ritenere che, in applicazione del citato articolo 100, comma 2, CGS - rispetto al quale lo Statuto della FIGC non prevede alcuna deroga, pur ipotizzata dalla disposizione medesima - “il reclamo dinanzi alla Corte federale d’appello richiede il mandato della parte a un difensore e la sottoscrizione del reclamo da parte di quest’ultimo” (CFA, Sezione IV, n. 17/CFA/2020-2021). La mancata osservanza di tali formalità comporta l’inammissibilità dell’atto e dunque, in quel caso, del reclamo (Sezioni unite, decisioni nn. 59/CFA/2019-2020 e 25/CFA/20222023). Nemmeno potrebbe rilevare, in senso contrario, una eventuale procura rilasciata successivamente con finalità sanante (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 92/CFA/2019-2020).
La riportata giurisprudenza, pur dettata con riferimento all’atto di reclamo, va applicata anche con riferimento a ogni altro atto difensivo che venga depositato nel giudizio avanti alla Corte federale d’appello. Nel caso di specie, dunque, la memoria difensiva depositata e sottoscritta personalmente dalla parte reclamata, va ritenuta inammissibile e, per l’effetto, stralciata dagli atti.
Venendo al merito del reclamo proposto dalla Procura, ritiene il Collegio che esso vada accolto, nei sensi di seguito illustrati.
Il deferimento aveva ad oggetto il comportamento tenuto dal tesserato e concretizzatosi nell’invio dell’audio messaggio tramite l’applicazione Whatsapp, la cui trascrizione è stata dianzi riportata.
Il Tribunale federale ha ritenuto che tale audio si esaurisse nella semplice “perorazione” della richiesta di cessione di un calciatore da una società all’altra. Va detto, al riguardo, che era stata la stessa Procura federale, nelle conclusioni dell’atto di deferimento, dopo avere escluso che “La contestualizzazione della vicenda oggetto del presente procedimento… alla luce dei principi enunciati e ribaditi dalla giurisprudenza sportiva in tema di illecito sportivo (ex multis C.F.A. SS. UU. decisioni n. 95 11.4.2018, n. 19 21.9.2020)” facesse emergere con certezza che “il comportamento tenuto dal sig. Fabrizio Ciuti…, fosse volto e diretto ad influire sul corretto svolgimento della gara da disputarsi tra A.S.D. Real San Giorgio ed A.S.D. Sangiorgio”, a ritenere, come rilevato dal Tribunale federale nella decisione impugnata, che “l’esternazione del sig. Ciuti di non far giocare il sig. Lignite contro la società dalla quale lo stesso proveniva in caso di cessione” si sarebbe inserita “in una sorta di <implorazione> al trasferimento alla sua società del calciatore”.
In qualche modo, dunque, era stata la stessa Procura a presentare il comportamento come non di particolare gravità, valutazione che ora viene parzialmente rettificata nell’atto di reclamo. Si tratta di una diversa valutazione, operata in secondo grado da parte della Procura, che non ha, tuttavia, effetti preclusivi rispetto al pieno dispiegamento dello ius decidendi rimesso a questa Corte federale, la quale, come è noto, rispetto ai punti della decisione specificatamente impugnati, ben può, sulla base di un autonomo riesame delle risultante probatorie agli atti, operare un aggravamento delle sanzioni persino se l’atto di reclamo, proveniente dal soggetto sanzionato, fosse stato naturalmente orientato a ottenere una diminuzione delle sanzioni stesse (Sezioni unite, decisione n. 117/CFA/2020-2021).
Tanto preliminarmente osservato, ritiene il Collegio che il comportamento del Sig. Ciuti, complessivamente, andasse oltre la semplice “implorazione” volta a sostenere la richiesta di cessione del calciatore. Se così fosse stato, del resto, non si sarebbe probabilmente nemmeno dovuto procedere al deferimento, o comunque, all’esito del giudizio, non si sarebbero dovute applicare le sanzioni.
Sia dalla lettura della trascrizione che dall’ascolto diretto dell’audio messaggio emerge, di contro, che il tesserato, nel perorare la richiesta di cessione del calciatore, abbia anche lasciato intendere, oltre alla consapevolezza di un possibile scambio di denaro tra il calciatore e la società cedente per favorire l’operazione (aspetto non oggetto di giudizio e che comunque non rileva rispetto alla posizione della parte reclamante), anche un possibile scambio di natura sportiva, consistente sia nel mancato schieramento del calciatore in occasione dello scontro diretto tra le due compagini, sia nell’allusione a qualcosa di ulteriore che (“capisci a me”) sarebbe potuta accadere in occasione della gara di ritorno.
Non vi è prova, poi, che tali alterazioni sportive siano state effettivamente realizzate, e tuttavia anche la loro prospettazione, in parte circostanziata e in parte solo lasciata intendere, rappresenta, ad avviso del Collegio, un comportamento violativo del canone di lealtà sportiva stabilito dall’articolo 4, comma 1, del CGS (da cui consegue la responsabilità anche della società ai sensi dell’articolo 6, comma 2, CGS), con un indice di gravità superiore a quanto ritenuto dal Tribunale federale, sia pure senza doversi giungere alla soglia esposta dalla Procura con l’atto di reclamo.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che il reclamo della Procura vada accolto, con una moderata elevazione delle sanzioni applicate dal Tribunale.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Fabrizio Ciuti l’inibizione per mesi 2 (due);
- alla società A.S.D. Sangiorgio l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco La Greca Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce