F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 084/TFN – SD del 2 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento del Procuratore Nazionale dello Sport applicato n. 5665/SS 23-24 del 31 agosto 2023, depositato il 1° settembre 2023, nei confronti del sig. Massimo Ferrero – Reg. Prot. 51/TFN-SD

Decisione/0084/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0051/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Giammaria Camici – Componente (relatore)

Gaia Golia – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto (relatore)

Claudio Sottoriva – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 24 ottobre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato n.5665/SS 23-24 del 31 agosto 2023, depositato il 1° settembre 2023, nei confronti del sig. Massimo Ferrero,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 31 agosto 2023, depositato il giorno successivo, la Procura Generale dello Sport deferiva a questo Tribunale il sig. Massimo FERRERO, all’epoca dei fatti Presidente della U.C. Sampdoria S.p.A., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, per la fuoriuscita dalla UC Sampdoria S.p.A. di fondi societari utilizzati dall’entourage sociale per ripianare i debiti di alcune attività del Gruppo Ferrero intestate all’allora socio di maggioranza ed ex Presidente Massimo Ferrero.

La fase istruttoria

La Procura Federale, nel febbraio 2022, apprendeva di un procedimento penale pendente in danno dell’ex Presidente dell’U.C. Sampdoria, sig. Massimo FERRERO, avente ad oggetto il presunto utilizzo di somme di denaro della Sampdoria impiegate per ridurre le esposizioni della fallita “Sport Spettacolo Holding Srl”, società facente parte del Gruppo FERRERO, riferibile al già Presidente della Sampdoria. La Procura apprendeva altresì che il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame dell’ordinanza pronunciata in data 30.11.2021 dal GIP di Paola, aveva accertato per l’appunto quanto ipotizzato dalla stampa. In data 7.02.2022 inviava quindi una nota alla Procura della Repubblica di Paola chiedendo di avere copia dell’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria e copia degli atti del procedimento penale.

La Procura di Paola replicava in data 1.03.2022 rimettendo alla Procura Federale la copia del solo dispositivo del provvedimento del Tribunale del riesame, recante la data del 23.12.2021, spiegando che le motivazioni non erano ancora note e quindi erano indisponibili.

In data 15.12.2022 l’Organo inquirente domestico reiterava la richiesta alla Procura della Repubblica di Paola che, in data 13.01.2023, rilasciava copia delle motivazioni adottate dal Tribunale del riesame, depositate sin dal 18.01.2022, e un’informativa di Polizia Giudiziaria del 17.12.2020 estratta dal fascicolo del procedimento penale che constava di oltre venti faldoni di atti e documenti custoditi in due armadi.

In data 16/01/2023 la Procura Federale, a seguito dell’acquisizione documentale anzidetta, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 494pf22-23, avente ad oggetto “Atti dell’indagine della Procura della Repubblica di Paola inerente il Sig. Massimo Ferrero, all’epoca dei fatti, Presidente della Società U.C. Sampdoria S.p.A.”.

Il successivo 27.01.2023 l’Organo inquirente, avendo appreso che il procedimento penale promosso nei confronti del sig. FERRERO era giunto alla fase dibattimentale, chiedeva nuovamente alla Procura della Repubblica di Paola di poter acquisire copia integrale degli atti di indagine poiché, dalla lettura degli atti inviati in precedenza, sembrava emergere che il sig. Massimo FERRERO, ex Presidente della Sampdoria, avesse illegalmente destinato i fondi della società "Unione Calcio Sampdoria SpA" per coprire il dissesto delle società fallite del Gruppo Ferrero, circostanza che, ove dimostrata, sarebbe stata di rilevante interesse sotto il profilo disciplinare.

La Procura di Paola rimetteva copia degli gli atti richiesti in data 16 febbraio 2023 e 14 marzo 2023 e la Procura Federale, ottenuta una prima proroga del termine di indagine ai sensi dell’art. 119, commi 4 e 5, del C.G.S. e dell’art. 47, comma 3, C.G.S. CONI, provvedeva, nel nuovo termine assegnato, all’acquisizione di documentazione inerente alla Società U.C. Sampdoria SpA e all’audizione dei sigg.ri Alberto Bosco e Alberto Marangon, entrambi, all’epoca dei fatti, tesserati quali dirigenti della Sampdoria, il primo quale Direttore operativo e il secondo quale Team Manager. In esito alla propria audizione il sig. Bosco faceva pervenire all’Organo inquirente documentazione circa i rapporti intercorrenti fra una società del Gruppo FERRERO e la Sampdoria. La Procura Federale, ritenendo istruito il procedimento e non ravvisando elementi che le avrebbero consentito di validamente supportare l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di soggetti coinvolti, con nota del 10.05.2023, accompagnata da provvedimento motivato, comunicava alla Procura Generale dello Sport del CONI (nel prosieguo, per brevità, semplicemente PGS) il proprio intendimento di archiviare il procedimento.

Con nota del successivo 18.05.2023 la PGS comunicava alla Procura Federale che “ non si condivide l’intendimento di archiviazione ritenendo che le valutazioni in merito alla procedibilità debbano svolgersi nella sede naturale, costituita dal Tribunale federale”. La Procura Federale replicava con altra nota del 23.05.2023 con la quale rappresentava alla PGS di non poter provvedere alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini agli interessati in quanto i termini per tale adempimento erano spirati in data 16.05.2023 e la nota del 18.05.2023, con la quale veniva rappresentata la non condivisione dell’intendimento di archiviare, era intervenuta a termini oramai scaduti. Chiedeva quindi alla Procura del CONI di voler “adottare le opportune determinazioni di propria competenza”.

La PGS, con provvedimento del 5.06.2023  prot. n. 0617/2023/D, “… PRESO ATTO che la Procura Federale, in data 23.05.2023, argomentava circa l’impossibilità di poter esercitare validamente l’azione disciplinare; RAVVISATA la necessità di procedere a ulteriori attività di indagine relativa al procedimento disciplinare; RITENUTO, pertanto, ravvisarsi gli estremi per l’avocazione del procedimento da parte della Procura Generale dello Sport, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 quater, comma 4, dello Statuto e dell’art. 51, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, con conseguente applicazione di un Procuratore Nazionale dello Sport, secondo quanto disposto ai sensi dell’art. 12 quater, comma 7, dello Statuto e dell’art. 52, comma 1 e comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; INDIVIDUATO nell’Avv. Dora Mantovano, precedentemente delegata alla valutazione degli intendimenti di archiviazione, il Procuratore Nazionale dello Sport da applicarsi al procedimento; tutto ciò visto, considerato e condiviso, il sottoscritto, nella propria qualità di Procuratore Generale dello Sport AVOCA ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 quater, comma 4, dello Statuto e 51, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, il procedimento iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 494PF22-23 – p.i. FIGC/2023/0040 – ns. prot. n. 0264 del 16.01.2023 e, conseguentemente APPLICA ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 quater, comma 5, dello Statuto e 52, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, l’Avv. Dora Mantovano, Procuratore Nazionale dello Sport, al procedimento iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 494 PF 22-23 – p.i. FIGC/2023/0040 – ns. prot. n. 0264 del 16.01.2023 con decorrenza, a far data dell’assunzione del presente provvedimento, del nuovo termine per il compimento delle indagini pari alla metà di quello ordinariamente previsto”.

Poiché il Procuratore Nazionale dello Sport applicato al procedimento avocato, l’Avv. Dora Mantovano, rappresentava al Procuratore Generale dello Sport “profili di opportunità al conferimento dell’incarico, tali da poterne vanificare l’attività”, la PGS, il successivo 6.06.2023, ritenuto “… di dover provvedere, in conseguenza alla già disposta avocazione del procedimento … all’applicazione di un altro Procuratore Nazionale dello Sport … CONFERMA per le motivazioni espresse nel provvedimento n. 0617/2023, l’avocazione del procedimento iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 494 PF 22-23 … REVOCA l’applicazione dell’Avv. Dora Mantovano … APPLICA … l’Avv. Federico Vecchio, Procuratore Nazionale dello Sport, al procedimento iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 494 PF 22-23 – p.i. FIGC/2023/0040 – ns. prot. n. 0264 del 16.01.2023 con decorrenza, a far data dell’assunzione del presente provvedimento, del nuovo termine per il compimento delle indagini pari alla metà di quello ordinariamente previsto.”

In conseguenza di ciò, il Procuratore Nazionale dello Sport applicato, senza che fosse espletata alcuna ulteriore indagine rispetto a quelle compiute dalla Procura Federale, provvedeva, con atto del 24.07.2023, a notificare al sig. Massimo FERRERO la comunicazione di chiusura delle indagini (nel prosieguo anche CCI) contestando allo stesso quanto oggetto del presente procedimento e invitandolo a usufruire dei mezzi e dei termini consentiti dal CGS per svolgere le proprie difese. In assenza di richieste di audizione o di memorie difensive il Procuratore Nazionale dello Sport applicato si determinava, con atto del giorno 31.08.2023, a deferire innanzi a questo Tribunale il sig. Massimo FERRERO, ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale e l’udienza del 26.09.2023

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 26.09.2023.

In data 25.09.2023 si costituiva il deferito mediante deposito di mandato difensivo all’Avv. Piero Sommella del Foro di Paola che depositava istanza di rinvio del dibattimento avendo ricevuto l’incarico difensivo solo qualche giorno prima dell’udienza ed essendo impegnato innanzi al Tribunale penale di Palmi proprio il giorno dell’udienza. L’Avv. Sommella depositava poi, sempre in data 25.09.2023, ulteriore istanza di rinvio, unitamente a molti documenti di natura contrattuale e contabile, non avendo avuto la possibilità di accedere al fascicolo telematico a causa di un problema tecnico oltre che temporale.

All’udienza del 26.09.2023, tenuta in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2023, era presente il solo Procuratore Nazionale dello Sport applicato Avv. Federico Vecchio. Tuttavia il Tribunale, rilevato che l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione era stato notificato al deferito solo in data 19.09.2023, con conseguente mancato rispetto dei termini a comparire dettati dall’art. 85, comma 2, del CGS, pronunciava ordinanza del seguente tenore: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta rispettato il termine di comparizione in favore del deferito, rinvia la trattazione del procedimento all’udienza del 24 ottobre 2023, ore 10:00, in modalità videoconferenza e con salvezza dei diritti di prima udienza”.

La fase precedente l’udienza del 24.10.2023

In data 19.10.2023, per il tramite dell’Avv. Sommella, il deferito depositava memoria rilevando, in prima battuta, l’improcedibilità del deferimento posto che la Procura Generale dello Sport non aveva rispettato, dopo l’avocazione del procedimento, i termini perentori per l’esercizio dell’azione disciplinare dettati dall’art. 123 del CGS. Il termine per la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini sarebbe scaduto il 16.05.2023 e la ridetta comunicazione sarebbe stata notificata il 24.07.2023 a termini oramai perenti. Deduceva poi l’inammissibilità dell’azione disciplinare in quanto la Procura Generale dello Sport, nel provvedimento con cui aveva avocato a sé il procedimento, aveva rappresentato la necessità di effettuare ulteriori indagini che, di fatto, non erano state compiute con la conseguenza che, alla luce della documentazione raccolta dalla Procura federale, dalla stessa ritenuta non idonea a procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, in assenza di elementi nuovi e non essendo stato giudicato “irragionevole” l’intendimento di archiviazione proposto dalla Procura federale, il deferimento era da considerarsi inammissibile. Nel merito rappresentava la legittimità dell’operato del sig. Massimo Ferrero in quanto il pagamento eseguito con il denaro della Sampdoria era stato eseguito proprio per far fronte a un’obbligazione dalla stessa contratta e documentata da quanto in precedenza versato in atti.

Il dibattimento

All’udienza del 24.10.2023 era presente il Procuratore Nazionale dello Sport applicato Avv. Federico Vecchio, in rappresentanza della Procura Federale il quale, richiamato l’atto di deferimento, in merito alle eccezioni sollevate dalla difesa del deferito, evidenziava la possibilità della Procura Generale dello Sport di avocare il procedimento, dopo l’intendimento di archiviazione della Procura Federale, per la necessità di svolgere ulteriori indagini o anche solo per ulteriori valutazioni della documentazione già acquisita. Con riferimento al superamento dei termini per procedere richiamava l’attenzione del Tribunale sulla circostanza che l’art. 52, comma 1, del CGS CONI prevedeva, nel caso di avocazione del procedimento, un ulteriore termine di 30 giorni per il completamento delle indagini, termine ritenuto troppo stringente, e concludeva per l’affermazione della responsabilità del deferito e per l’irrogazione della sanzione di un anno di inibizione.

Per il deferito era presente l’Avv. Piero Sommella il quale, richiamato il contenuto del proprio scritto difensivo, insisteva nelle eccezioni preliminari e, nel merito, concludeva per il proscioglimento del proprio rappresentato.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il deferimento vada dichiarato improcedibile per lo spirare del termine, perentorio, previsto dall’art. 123, primo comma, del CGS per la notifica all’interessato della comunicazione di conclusione delle indagini.

È d’uopo, per meglio comprendere la fattispecie in esame, una ricostruzione cronologica dei tempi del procedimento disciplinare.

Come anticipato nella parte relativa alla fase istruttoria, lo stesso risulta essere stato iscritto nel relativo registro in data 16/01/2023. A mente del dettato di cui al comma 4 dell’art.119, il termine per l’espletamento delle indagini sarebbe quindi scaduto il 17.03.23, senonché la Procura Federale, avvalendosi di quanto previsto al quinto comma dell’articolo anzidetto, con nota del 9.03.2023 provvedeva a chiedere alla Procura Generale dello Sport del CONI (nel prosieguo anche solo PGS) la concessione della proroga del termine di cui al quarto comma. Quest’ultima, con nota in pari data, concedeva la richiesta proroga specificando che gli ulteriori 40 giorni concessi per il completamento delle indagini sarebbero decorsi “dal giorno successivo della scadenza del termine ordinario di cui all’art. 47, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI” di cui il richiamato art. 119 del CGS della FIGC ricalca i contenuti.

In virtù della concessa proroga il temine per la conclusione delle indagini slittava quindi al 26.04.2023 e il termine per la notifica della comunicazione di conclusione al successivo 16.05.2023 in virtù del dettato del primo comma dell’art. 123 del CGS (art. 44, comma 4, CGS CONI). Tuttavia, con nota del 10.05.2023, il Procuratore Federale, all’esito dell’attività istruttoria espletata, non ravvisando “allo stato e in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento, elementi che possano giustificare e/o validamente supportare l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di soggetti, persone fisiche e/o giuridiche appartenenti all’Ordinamento federale”, comunicava alla PGS il proprio intendimento di procedere all’archiviazione del procedimento. Quest’ultima, con comunicazione del successivo 18.05.2023, informava la Procura Federale di non condividere la volontà di archiviare il procedimento “ritenendo che le valutazioni in merito alla procedibilità debbano svolgersi nella sede naturale, costituita dal Tribunalefederale” invitandola quindi, implicitamente, a dar seguito all’azione disciplinare.

L’Organo federale deputato a dare ulteriore corso al procedimento replicava alla PGS, con nota del 23.05.2023, rappresentando che già alla data della precedente comunicazione del 18.05.2023 “… risultavano già scaduti i termini perentori concessi al Procuratore Federale dal vigente Codice di Giustizia Sportiva della FIGC per poter validamente notificare agli interessati l’avviso di conclusione delle indagini” e rilevato che “… allo stato la scrivente Procura Federale si trova impossibilitata a poter validamente notificare l’avviso di conclusione delle indagini” concludeva chiedendo “… alla S.V. di adottare le opportune determinazioni di propria competenza”.

Con provvedimento del 5.06.2023, reiterato il giorno successivo a seguito di sostituzione del Procuratore Nazionale applicato al procedimento, la PGS “… PRESO ATTO che la Procura Federale, in data 23.05.2023, argomentava circa l’impossibilità di poter esercitare validamente l’azione disciplinare; RAVVISATA la necessità di procedere a ulteriori attività di indagine relativa al procedimento disciplinare”  provvedeva ad avocare a sé il procedimento, nominava il Procuratore Nazionale dello Sport applicato e, vista la previsione di cui al comma 1 dell’art. 52 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, stabiliva che il nuovo termine per il compimento delle indagini, pari alla metà di quello ordinariamente previsto (trenta giorni n.d.r) avesse “… decorrenza, a far data dell’assunzione del presente provvedimento” e quindi dal 6.06.2023 con la conseguenza che le indagini si sarebbero dovute concludere entro il 6.07.2023 e la CCI sarebbe dovuta intervenire entro il successivo 26.07.2023 come in effetti avvenuto perché detta comunicazione è del 24.07.2023. Seguiva l’atto di deferimento del 31.08.2023.

Apparentemente, quindi, sembrerebbero rispettati i termini perentori di cui al primo comma dell’art. 123 del CGS (art. 44, comma 4, CGS CONI) per la notifica all’interessato della CCI e quelli previsti dall’art. 125, comma 2, del CGS (art. 44, comma 4, CGS CONI) ma di fatto, ad avviso del Collegio e per quanto infra, non risultano invece rispettati tali termini perentori con la conseguenza che anche l’attività successiva, relativa al deferimento, rimane travolta dall’improcedibilità dell’azione disciplinare. Il problema è costituito, ad avviso del Tribunale, non propriamente da quanto eccepito dalla difesa del deferito, sebbene la conclusione cui si giunge sia la medesima, circa il lasso di tempo intercorso fra il termine di scadenza delle indagini (16.05.2023) e la data di notifica della CCI (24.07.2023), ma dal fatto che la PGS, nel provvedimento finale di avocazione del procedimento, datato 6.06.2023, ha ritenuto di far decorrere il nuovo termine per il compimento delle indagini, pari alla metà di quello ordinariamente previsto e quindi di 30 giorni, “…a far data dell’assunzione del presente provvedimento” e dunque dal 6.06.2023 e non dal 17.05.2023, in aggiunta, senza  soluzione della continuità, al termine per la notifica della CCI, così prolungando di oltre 20 giorni, al di là del consentito, il termine appena menzionato.

La fattispecie dell’avocazione è regolata, sotto il profilo procedurale, nel caso in esame e per quanto di interesse, dal primo comma dell’art. 52 del CGS CONI che così recita: “1. In tutti i casi in cui è disposta l’avocazione il Procuratore generale dello sport applica un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L’applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini e, in ogni caso, legittima l’esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito ... Il Procuratore nazionale dello sport in applicazione rimane soggetto nei confronti della Procura generale dello sport, in quanto compatibili, ai doveri del Procuratore federale sostituito. L’applicazione, nei casi in cui è disposta l’avocazione di cui al presente comma, si intende cessata quando il procedimento o il processo viene definito in sede federale”.

Premesso che il Procuratore Nazionale dello Sport applicato dalla PGS al procedimento avocato, come ribadito nell’ambito del dibattimento proprio dal rappresentate della Procura presente in aula, agisce in sostituzione del Procuratore Federale e che pertanto è soggetto all’osservanza di quei termini che proprio in Codice CONI ha dettato e imposto a tutte le Federazioni sportive affiliate, la norma in esame nulla dispone circa la decorrenza del nuovo termine per il compimento delle indagini di talché deve ritenersi che gli ulteriori trenta giorni, come accade per il termine di proroga delle indagini richiesto dalla Procura Federale ai sensi dell’art. 119, commi 4 e 5, del C.G.S. e dell’art. 47, comma 3, C.G.S. CONI, debbano avere corso dalla scadenza del termine che si intende prolungare, in continuità con lo stesso, e non certo “ad libitum” della PGS. Ciò in ossequio ai principi generali del processo sportivo quale quello del giusto processo e della parità delle parti di cui all’art. 44, comma 1, del CGS (art. 2, comma 2, del Codice CONI), a quello di celerità del procedimento e a quello del rispetto dei termini processuali, come noto perentori.

Diversamente opinando non si avrebbe più alcuna certezza della durata del procedimento e delle indagini in quanto potrebbe verificarsi l’ipotesi, come peraltro accaduto nel caso di specie per un periodo temporale di circa venti giorni, che il Procuratore Federale comunichi alla PGS l’intendimento di archiviazione, che quest’ultima non lo condivida e non comunichi tale dissenso nel termine utile per la notifica della CCI, che nelle more, quindi, detto termine venga a spirare, che la Procura Federale non possa perciò più procedere né all’archiviazione né, tantomeno, alla notifica della CCI, con la conseguenza che il procedimento rimarrebbe sospeso, senza nessuna previsione normativa, per un tempo indefinito e cioè fino a quando la PGS, di sua libera iniziativa, non abbia a provvedere all’avocazione riaprendo i termini di indagine per ulteriori trenta giorni. Come detto, consentire che il termine di riapertura delle indagini abbia decorso dalla data di assunzione del provvedimento di avocazione e non in prosecuzione e in continuità con il termine di scadenza per la notifica della CCI, in assenza di una specifica norma in tal senso, violerebbe, in primis, il principio del giusto processo e di parità delle parti, poi quello di celerità del procedimento e violerebbe i termini processuali qualificati perentori da innumerevoli pronunce della CFA a Sezioni Unite e dal Collegio di Garanzia del CONI. In considerazione di quanto sopra, si deve affermare il principio di diritto secondo il quale, in caso di non condivisione da parte della PGS dell’intendimento di archiviazione del Procuratore Federale con conseguente avocazione del procedimento sportivo da parte della prima, il “… nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini …” di cui al primo comma dell’art. 52 del Codice CONI deve avere decorrenza dalla scadenza del termine per la notifica della CCI di cui al primo comma dell’art. 123 del CGS (art. 44, comma 4, CGS CONI) e in continuità con lo stesso.

In virtù del principio appena enunciato, ove si vertesse nell’ipotesi di un’avocazione adottata dalla PGS prima della scadenza del termine di cui all’art. 123 CGS, i trenta giorni per il compimento delle ulteriori indagini preliminari avrebbero decorrenza non dalla data di adozione del provvedimento con cui la PGS ha chiamato a sé il procedimento ma andrebbero ad aggiungersi, anche questa volta in continuità, alla scadenza del termine per la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini così come accade, come già visto in precedenza, nel caso di concessione delle proroghe di cui all’art. 119, commi 4 e 5, del CGS per la prosecuzione delle indagini.

In conclusione, nella fattispecie, scaduto il termine per la notifica della CCI il 16.05.2023, prolungati i termini di indagine di trenta giorni sino al 15.06.2023 e aggiunti gli ulteriori venti giorni per la notifica della CCI, si giunge al risultato che l’ultimo giorno utile per tale adempimento era il 5.07.2023 con la conseguenza che la notifica della comunicazione in questione in data 24.07.2023 determina l’improcedibilità del deferimento, peraltro rilevabile d’Ufficio.

Quanto sin qui detto consente al Collegio di ritenere assorbita la seconda eccezione sollevata dal deferito circa il fatto che la PGS abbia avocato il procedimento “ravvisata la necessità di procedere a ulteriori attività di indagine” senza, di fatto, aver poi svolto alcuna attività in tal senso. Tuttavia, in proposito e incidentalmente, il Tribunale non può esimersi dall’osservare come il provvedimento di avocazione, certamente carente sotto il profilo motivazionale se si ha riguardo al dettato del comma 6 dell’art. 51 del Codice CONI, nel momento in cui evidenzia la necessità di ulteriori indagini, appaia in palese contraddizione con il precedente invito fatto alla Procura Federale di procedere nell’azione disciplinare sulla base delle indagini fin lì espletate che poi sono state ritenute esaustive per procedere oltre disciplinarmente.

Ancora in via incidentale, per quanto detto circa l’improcedibilità del deferimento, il Collegio ritiene che comunque lo stesso sia da ritenersi infondato nel merito. Il Procuratore nazionale dello Sport applicato ha ritenuto che potesse configurarsi – a carico del tesserato sig. Massimo Ferrero – la violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, per la fuoriuscita dalla UC Sampdoria spa di fondi societari utilizzati dall’entourage sociale per ripianare i debiti di alcune attività del Gruppo Ferrero intestate all’allora socio di maggioranza ed ex Presidente Massimo Ferrero. Dalla documentazione acquisita sarebbe emerso che la UC Sampdoria spa, dopo aver ricevuto in data 26.11.2020 un finanziamento con garanzia pubblica SACE (“Finanziamento SACE”) pari ad 25.000.000 (venticinquemilioni/00) - secondo le prescrizioni del D.L. n. 23 dell’8.04.2020 convertito nella legge n. 40 del 05.06.2020 -, provvedeva in data 30.11.2020 ad effettuare un bonifico di 400.000 (quattrocentomila/00) in favore del socio unico Sport Spettacolo Holding srl (SSH srl) – fondi dapprima trasferiti alla società Holding Max srl – società capogruppo – e successivamente utilizzati per concludere accordi transattivi con le procedure fallimentari riguardanti la Blu Cinematografica srl, la Blu Line srl e la Maestrale srl – tutte società facenti parte del Gruppo Ferrero. Nella fattispecie la PGS – malgrado il trasferimento della somma di 400.000 (quattrocentomila/00) sia stato effettuato dalla UC Sampdoria spa alla SSH srl in forza di regolare continuativo rapporto sottostante tra le due società, cui ha fatto seguito l’emissione di una fattura da parte della SSH srl, ritiene che le risultanze documentali dimostrino come parte dei fondi ottenuti dal “Finanziamento SACE” siano stati volontariamente utilizzati non per la gestione finanziaria della società calcistica bensì per far fronte agli accordi transattivi in scadenza il 05.12.2020 relativi ai fallimenti delle società Blu Cinematografica srl e Blu Line srl. Questo sarebbe avvenuto in spregio di quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lettera n) del D.L. n. 23 dell’8.04.2020 convertito nella Legge n. 40 del 05.06.2020 e, per quello che rileva in questa sede, dell’art. 4 comma 1 del C.G.S.

Orbene il Tribunale rileva che i “Finanziamenti SACE” concessi ai sensi del D.L. n. 23 dell’8.04.2020 (convertito nella legge n. 40 del 05.06.2020) alle imprese - sportive e non – rientravano tra i provvedimenti varati dalle Autorità Governative a sostegno delle attività economiche colpite dagli effetti negativi derivanti dalla pandemia da Covid 19; detti finanziamenti infatti avevano i seguenti vincoli di destinazione (art. 1 comma 2 lett. n e n bis D.L. 23/2020): “lettera n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi ed attività che siano localizzate in Italia  …(omissis) ….il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato all’impresa beneficiaria purchè il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; lettera n bis: il finanziamento di cui alla lettera n deve essere altresì destinato in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti  scadute o in scadenza nel periodo emergenziale 01.03.2020 – 31.12.2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid - 19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione  che l’impossibilità oggettiva del rimborso  sia attestata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R-. 445/2000”.

Il Tribunale non può non rilevare come il pagamento avvenuto il 30.11.2020 per l’importo di 400.000 (quattrocentomila/00) dalla UC Sampdoria spa a favore della SSH srl (società controllante) riguarda un acconto della fattura n. 1/2020, emessa da quest’ultima in data 10.02.2020 ed avente ad oggetto la 3° rata del contratto di sfruttamento del marchio “Sampdoria”   per la stagione sportiva 2019/2020 (per completezza informativa va evidenziato che la SSH srl detiene il marchio in forza di contratto di “sale end lease back” con Banca Intesa; tale accordo prevede il pagamento di un canone trimestrale a favore dell’istituto di credito). Peraltro l’utilizzo del marchio Sampdoria spa – inizialmente stimato in 3.000.000 (tremilioni/00) – e ridotto nel periodo Covid 19 ad 1.000.000 (unmilione/00) deriva da accordi la cui origine risale alla precedente gestione societaria, risalente alla famiglia Garrone (con rinnovi e relativi adeguamenti depositati in atti). Il pagamento di 400.000 (quattrocentomila/00) del 30.11.2020 così come quelli indicati nell’atto di deferimento e cioè 25.000 (venticinquemila/00) il 15.10.2020, causale pagamento acconto ft. 1/2020 e ft. 12/2019 - 20.000 (ventimila/00) il 13.11.2020 causale pagamento acconto ft. 1/2020 - 100.000 (centomila/00) il 23.11.2020 causale pagamento acconto ft. 1/2020 - 30.000 (trentamila/00) il 09.12.2020 causale pagamento acconto ft. 1/2020 – risultano pertanto non solo legittimi ma anche dovuti in quanto corrispettivi di prestazioni ricevute e regolamentate in contratti stipulati dalla precedente proprietà.

Da un punto di vista contabile è inoltre acclarato “per tabulas” che i suddetti pagamenti sono perfettamente coerenti con il dettato normativo dell’art. 1 comma 2 lett. n) e n bis) D.L. 23/2020 (convertito nella Legge n. 40/2020); si tratta infatti di debiti di natura commerciale (derivanti dal contratto di sfruttamento del marchio e dalla locazione di immobili) che in quanto rientranti nella nozione di “capitale circolante” soddisfano pienamente il vincolo di destinazione previsto dai “Finanziamenti SACE”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il deferimento improcedibile e, comunque, infondato nel merito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2023.

 

I RELATORI                                                                              IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                                 Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 2 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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