FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 99/AA del 24/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FABIANI S.S. LAZIO S.P.A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1044 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Mariano FABIANI, e della società S.S. LAZIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIANO FABIANI, dirigente Responsabile del Settore Giovanile della S.S. LAZIO S.P.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in violazione del Comunicato Ufficiale n. 1 SGS della S.S. 2022-2023, il quale prevede che l’età minima per sottoporre a prova giovani calciatori da parte delle società professionistiche sia di 10 anni e che le società affiliate sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, il tutto per aver consentito che fosse organizzato in data 19.05.2023 presso il Centro Sportivo “Green Club” di Roma un allenamento a fini di reclutamento al quale hanno partecipato i calciatori Edoardo Marino e Jacopo Provitali, entrambi nati nel 2015 e tesserati per il Montello Calcio 3Tabernae. S.S. LAZIO S.P.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Mariano Fabiani, così come riportati nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mariano FABIANI, e dal Sig. Claudio Lotito in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S. LAZIO S.P.A;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Mariano FABIANI, e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società S.S. LAZIO S.P.A;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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