F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0065/CFA pubblicata il 21 Dicembre 2023 (motivazioni) – Procura Federale Nazionale dello Sport/omissis

 Decisione n. 0065/CFA/2023-2024     

Registro procedimenti n. 0061/CFA/2023-2024 

 

CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri

Mario Luigi Torsello – Presidente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Luigi Caso – Componente

Ida Raiola - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0061/CFA/2023-2024 proposto della Procura Federale Nazionale dello Sport in data 23.11.2023

contro

omissis e omissis,

per la riforma della Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. omissis; visto il reclamo e i relativi allegati;  visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 12.12.2023, tenutasi in videoconferenza, la Pres. Ida Raiola e uditi gli Avv.ti Federico Vecchio per la Procura Federale Nazionale dello Sport; Andrea Scalco e Luca Bronzato per i resistenti.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto prot. 5315/ss23-24 del 29 agosto 2023, il Procuratore nazionale dello sport in funzione di Procuratore federale della Federazione italiana giuoco calcio, giusta avocazione del 6 giugno 2023, deferiva, innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare (d’ora in poi, TFN-SD) i sigg.ri  omissis, all’epoca dei fatti tesserato per la società omissis, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice della giustizia sportiva (d’ora in poi CGS), ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il CGS e le norme CONI previsto dall’art. 3, comma 1, del CGS., con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di comportamento sportivo CONI, che impongono a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, oltre al rispetto del principio di lealtà, di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti, per essere stati gli stessi destinatari di un provvedimento di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguito dalla Polizia di Stato su ordine della Procura della Repubblica di omissis, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, e omissis, all’epoca dei fatti tesserato per la società omissis, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS., ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il CGS e le norme CONI previsto dall’art. 3, comma 1, del C.G.S., con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di comportamento sportivo CONI, che impongono a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, oltre al rispetto del principio di lealtà, di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti, per essere stati gli stessi destinatari di un provvedimento di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguito dalla Polizia di Stato su ordine della Procura della Repubblica di omissis, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

1.1. All’udienza svolta dinanzi al Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare del 9 novembre 2023, il rappresentante della Procura nazionale dello sport in funzione di Procuratore federale FIGC chiedeva l’irrogazione, in danno di ciascuno dei soggetti deferiti, della sanzione di anni 1 (uno) di squalifica.

1.2. Con decisione omissis, depositata in data 17 novembre 2023, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice sportivo.

1.3. Con atto prot. 13799/ss 23-24 del 23/11/2023, il Procuratore nazionale dello sport, con funzione di Procuratore federale FIGC, proponeva reclamo avverso la detta pronuncia del Tribunale federale nazionale, lamentandone l’erroneità in punto di declaratoria del difetto di giurisdizione.

1.4. La difesa dei deferiti depositava memorie difensive in data 07/12/2023, con le quali chiedeva il rigetto del reclamo e la condanna di parte reclamante al pagamento delle spese di lite, in favore dei soggetti deferiti, ai sensi dell’art.55 CGS.

1.5. All’udienza del giorno 12 dicembre 2023, tenutasi con la modalità della videoconferenza, l’avv. Federico Vecchio, per la Procura federale nazionale dello sport, insisteva per la riforma della decisione di primo grado, mentre gli avv. Andrea Scalzo e Luca Bronzato, intervenuti per le parti reclamate, ne chiedevano la conferma.

1.6. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo va respinto.

2.1. La Corte federale, nell’occasione chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite, è nuovamente investita della questione della assoggettabilità di soggetti dell’ordinamento sportivo al regime di responsabilità - e al conseguente apparato sanzionatorio – previsto da detto ordinamento, in relazione a condotte penalmente rilevanti (e, dunque, di sicura rilevanza per l’ordinamento statale) tenute dai predetti, ma non immediatamente riferibili allo svolgimento di attività sportiva.

2.2. Già in due precedenti (e recenti) occasioni, le Sezioni Unite della Corte federale hanno confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva dichiarato il difetto di giustiziabilità della pretesa disciplinare da parte del giudice sportivo in vicende analoghe, ribadendo, da un lato, in via preliminare, l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale e affermando, dall’altro, l’astratta imputabilità, a titolo di responsabilità, anche nell’ordinamento sportivo, di condotte di per sé non immediatamente riferibili allo svolgimento dell’attività sportiva, a condizione che la  rilevanza delle stesse per l’ordinamento sportivo – in ragione della loro gravità e del clamor fori provocato - sia stata espressamente sancita a livello normativo (CFA, Sez. Un. Decisione/0098/CFA-2022-2023; CFA, Sez. Un. Decisione/0039/2023-2024).

2.2.1. Nelle due pronunce appena richiamate, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, allo stato, ai fini della sanzionabilità della tipologia delle condotte in parola anche nell’ordinamento sportivo (si ribadisce, quando le stesse non immediatamente riferibili allo svolgimento di attività sportiva, ma siano state poste in essere in ambiti diversi) non può essere invocata - nonostante la latitudine del precetto normativo ivi contenuto e dell’ampia portata applicativa che il giudice sportivo ordinariamente vi riconnette - la previsione di cui all’art. 4, comma 1, CGS, alla cui stregua “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”, proprio in ragione dell’espresso riferimento, contenuto nella disposizione richiamata, alla necessità della sussistenza di un “rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

2.3. È noto, peraltro, ed è stato rimarcato più volte nelle sue prospettazioni difensive, dal Procuratore dello sport - il quale, nel presente procedimento, ha avocato a sé le funzioni di Procuratore federale - che il legislatore nazionale, con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, recante “Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, emanato in attuazione della legge delega n. 86/2019 ed entrato in vigore il 31 agosto 2022, all’art. 16 “Fattori di rischio e contrasto alla violenza di genere nello sport”, ha fatto obbligo alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del detto decreto, “le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.” (comma 1).

Il successivo comma 5 prevede poi che “I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609undecies del codice penale.”.

2.3.1. Avuto riguardo alle previsioni normative appena riportate, può, dunque affermarsi che anche in capo alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) grava l’obbligo: a) di redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità età o orientamento sessuale; b) di prevedere, nel proprio regolamento di giustizia, specifiche sanzioni disciplinari per i casi di accertata violazione da parte di tesserati dei divieti di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero di condanne ai sensi di norme penali riferibili a specifici “delitti contro la libertà individuale” (artt. 600 bis – 600 quinquies, ss. c.p.), nonché ai “delitti contro l’uguaglianza” (artt. 604 bis e 604 ter c.p.), e a una serie di “delitti contro la libertà personale” (artt. 609 bis – 609 quinquies, art. 6).

2.4. E’ però un fatto che la FIGC non abbia ancora provveduto a predisporre e ad approvare il corpus normativo federale necessario per rendere operativo in ambito sportivo il regime di responsabilità (e il conseguente apparato sanzionatorio) per la incolpazione e, ricorrendone i presupposti, l’assoggettamento a sanzione dei soggetti dell’ordinamento sportivo che si rendano responsabili della tipologia di reato innanzi indicata (la cui odiosità in sé e le cui ricadute in termini di immagine e di reputazione sociale sono di indiscutibile gravità, è sempre bene ribadirlo), come del resto osservato dallo stesso Procuratore dello sport in sede di reclamo, laddove discorre di non compiuta attuazione del precetto legislativo statale (v. pag. 5, primo capoverso).

2.5. Ed è, altresì, un fatto che la mancata attuazione da parte della FIGC dei precetti normativi innanzi richiamati perduri tuttora, nonostante il monito a provvedervi sollecitamente sia stato già formulato da questa Corte federale (CFA, Sez. Un. Decisione/0039/2023-2024, § n.10); monito che non può che essere nuovamente – e, se possibile, con maggiore forza - formulato anche in questa sede, attesa, non solo la gravità, ma anche la preoccupante frequenza di episodi analoghi a quello per il quale gli odierni reclamati si trovano attualmente assoggettati a procedimento penale.

2.6. In ultimo, la Corte osserva che - in disparte da ogni eventuale diversa opzione ermeneutica - i fatti per i quali gli odierni reclamati risultano imputati sono avvenuti nel mese di omissis, laddove il d.lgs. n.39/2021 e il d.lgs. n.36/2021 sono entrati in vigore, rispettivamente, in data 31 agosto 2022 e 17 novembre 2022, in epoca successiva, quindi, alla condotta ascritta ai reclamati, di tal che deve ritenersi preclusa in radice ogni, sia pure astratta, applicabilità di quella normativa (si ripete, ancora non attuata a livello di ordinamento federale) alla vicenda in esame.

3. Il reclamo del Procuratore dello sport va, pertanto, respinto.

4. Quanto alle spese del procedimento, che la difesa dei reclamati ha chiesto, ai sensi dell’art. 55 CGS, di liquidare in suo favore, la Corte è dell’avviso che sussistano, invece, giusti motivi per compensarle, in considerazione della complessità delle questioni esaminate e decise e della natura degli interessi coinvolti.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe e dispone la compensazione delle spese.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                                          Mario Luigi Torsello 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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