F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0128/TFN – SD del 21 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 9675/918pf22-23/GC/blp nei confronti dei sigg.ri Aldo Spinelli, Roberto Spinelli, Giorgio Heller, Rosario Carrano e Silvio Aimo – Reg. Prot. 77/TFN-SD

Decisione/0128/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0077/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 14 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9675 /918pf2223/GC/blp dell'11 ottobre 2023, nei confronti dei sigg.ri Spinelli Aldo, Spinelli Roberto, Heller Giorgio, Carrano Rosario e Aimo Silvio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot.  9675/918pf22-23/GC/blp dell'11 ottobre 2023, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al competente TFN, Sezione Disciplinare:

1. il sig. SPINELLI Aldo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusta nomina del 01 marzo 1999 iscritto presso la CCIAA di Livorno in data 7 aprile 1999 fino all’11 settembre 2020, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. ed anche in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver omesso di attivare le disposizioni civilistiche di cui all’art. 2446 c.c. stante la persistente situazione negativa della società, che prevedono la convocazione – senza indugio – dell’assemblea per gli opportuni provvedimenti del caso e per aver determinato con il proprio comportamento il grave dissesto economico-patrimoniale della società ;

2. il sig. SPINELLI Roberto, nella sua qualità di Amministratore Delegato, giusta nomina del 21 settembre 2002 iscritta presso la CCIAA di Livorno in data 27 settembre 2002 fino all’11 settembre 2020, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed anche in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver omesso di attivare le disposizioni civilistiche di cui all’art. 2446 c.c., stante la persistente situazione negativa della società, che prevedono la convocazione – senza indugio – dell’assemblea per gli opportuni provvedimenti del caso e per aver determinato con il proprio comportamento il grave dissesto economico-patrimoniale della società;

3. il sig. HELLER Giorgio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal 23 ottobre 2020 al 19 maggio 2021, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed anche in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver omesso di attivare le disposizioni civilistiche di cui all’art. 2446 c.c., che prevedono, stante la persistente situazione negativa della società, la convocazione – senza indugio – dell’assemblea per gli opportuni provvedimenti del caso e per aver determinato con il proprio comportamento il grave dissesto economico- patrimoniale della società;

4. il sig. CARRANO Rosario, nella sua qualità di Consigliere del CdA e Amministratore Delegato, dal 23 ottobre 2020 al 24 dicembre 2020 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed anche in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver omesso di attivare le disposizioni civilistiche di cui all’art. 2446 c.c., che prevedono, stante la persistente situazione negativa della società, la convocazione – senza indugio – dell’assemblea per gli opportuni provvedimenti del caso e per aver determinato con il proprio comportamento il grave dissesto economico- patrimoniale della società;

5. il sig. AIMO Silvio, nella sua qualità di Consigliere del CdA e Amministratore Delegato, dal 24 dicembre 2020 al 19 maggio 2021 e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 19 maggio 2021 al 9 luglio 2021, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed anche in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver omesso di attivare le disposizioni civilistiche di cui all’art. 2446 c.c., che prevedono, stante la persistente situazione negativa della società, la convocazione – senza indugio – dell’assemblea per gli opportuni provvedimenti del caso e per aver determinato con il proprio comportamento il grave dissesto economico-patrimoniale della società.

La fase istruttoria

Il deferimento aveva origine a seguito della fase di indagine rubricata "Accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 21 delle NOIF ed eventuali ulteriori violazioni commesse in ordine al fallimento dall'A.S. Livorno Calcio s.r.l." iscritto nel registro dei procedimenti al n. 918pf22-23 in data 26 aprile 2023, dopo che il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 23 del 5 luglio 2022, aveva dichiarato il fallimento del sodalizio sportivo, che aveva già concluso la propria attività sportiva agonistica da un anno per effetto del C.U. n. 70 del 5 agosto 2021, con il quale il Consiglio della L.N.D. aveva deliberato la non ammissione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2021/2022.

La Procura aveva acquisito numerosi documenti agli atti fra i quali rivestono particolare rilevanza i fogli di censimento, la relazione del Curatore ex art. 33 L.F., i verbali societari (adunanze C.d.A., verbali assembleari e relazioni dei Sindaci unici) i verbali ispettivi Co.Vi.Soc per le stagioni sportive 2019/2020 (campionato di Serie B) e 2020/2021 (campionato di Serie C), i fascicoli dei bilanci per dette stagioni, le decisioni degli Organi di Giustizia.

La fase pre-dibattimentale

A seguito della notificazione della comunicazione di conclusioni delle indagini, i signori Aldo Spinelli e Roberto Spinelli hanno presentato una memoria difensiva congiunta datata 8.9.2023 e il signor Giorgio Heller ha presentato autonoma memoria, poi integrata con altro scritto, ed ha partecipato all'audizione del 7.9.2023.

Il signor Rosettano Navarra ha invece presentato, in data 8.9.2023, proposta di accordo ex art. 126 CGS che è stata ritenuta congrua, inviata alla PGS e poi trasmessa al Presidente Federale.

Il dibattimento

La Procura Federale ha proceduto al deferimento degli incolpati, salvo il signor Rosettano Navarra, non ritenendo fondate le eccezioni sollevate nelle suddette memorie con contestuale motivazione.

I difensori dei signori Aldo e Roberto Spinelli hanno fatto pervenire, in data 3 novembre 2023, una memoria difensiva con 21 allegati chiedendo il proscioglimento dei due assistiti.

Alla prima udienza del 7 novembre 2023 erano presenti, per la Procura Federale, l'avv. Lorenzo Giua ed il dott. Paolo Montesano. Erano altresì presenti gli avv.ti Andrea D'Angelo e Paolo Gatto, difensori dei signori Aldo e Roberto Spinelli, l'avv. Marcello Carriero difensore del signor Giorgio Heller, pure presente in proprio, l'avv. Andrea Zonca difensore del signor Silvio Aimo. Non era presente il signor Rosario Carrano.

A tale udienza il Collegio, rilevato il mancato reperimento agli atti del verbale assembleare di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, del bilancio stesso e dei relativi allegati, nonostante i richiami allo stesso e per eliminare eventuali equivoci per un utilizzo improprio della terminologia, ha emesso ordinanza a carico della Procura Federale con la quale ha ordinato il deposito di tale documentazione entro il 28 novembre, ore 17.00, rinviando l'udienza al 14.12.2023, ore 11.00.

Tale delibera approvativa, corredata dal bilancio e dalle note di accompagnamento obbligatorie, non risultava infatti depositata dall'esame della visura camerale, come pure sostenuto nell'istanza di fallimento in atti, nonostante risultasse predisposto il progetto di bilancio approvato dal C.d.A. all'adunanza del 21.5.2021, evidenziando una perdita di ben Euro 5.759.827,36= e che per la sua approvazione venisse convocata apposita assemblea ordinaria per il giorno 23.6.2021, con rinvio ex art. 2423 c.c. al 2.7.2021, ove però difettava il quorum costitutivo. Senonché nella relazione del Sindaco Unico dott. Antonio Mastrangelo del 23.7.2021, si faceva riferimento ad una delibera approvativa del bilancio chiuso al 31.12.2020 nell'assemblea ordinaria del 9.7.2021, di cui non v'è traccia nei quasi 5.000 documenti in atti. A sua volta la Procura Federale, nell'avviso di conclusione delle indagini, come d'altronde nell'atto di deferimento, fra i documenti acquisiti, fa generico riferimento a "fascicoli inerenti i bilanci di esercizio per le S.S. 2020/2021..." e nell'atto di deferimento richiama, a pag. 17, un verbale di assemblea del 21.5.2021 in cui sarebbe stato approvato il bilancio chiuso al 31.12.2020 (in realtà nella data indicata, come sopra anticipato, risultava adottato dall'adunanza del C.d.A. il solo progetto di bilancio, sprovvisto dalle relazioni accompagnatorie).

Con nota del 24.11.2023 la Procura Federale, in ossequio alla citata ordinanza, trasmetteva quanto comunicatole dal Curatore Fallimentare, con e-mail dell'8.11.2023, il quale riferiva che il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 non era mai stato approvato e depositato nel registro delle imprese.

La stessa Procura Federale ha poi redatto delle note di precisazione per l'odierna udienza, inoltrandole in copia a tutti i deferiti, nelle quali riferiva che la circostanza della mancata approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 emergeva dalla visura camerale e dalla relazione di indagine per i quali l'ultimo bilancio depositato sarebbe quello chiuso al 31.12.2019 (in realtà la relazione di indagine tace sui bilanci approvati ed anzi in svariati punti f riferimento "a fascicoli in re ti il Bilancio d esercizio per le S.S. 2019/2020 e 2020/2021, comprensivi di Relazioni semestrali e Situazioni Patrimoniali intermedie, con relativi indicatori di controllo"). Aggiungeva che detta mancata approvazione emergeva altresì dai verbali delle assemblee dei soci che non hanno mai raggiunto il quorum costitutivo, palesando che questi ultimi non avevano voluto assumersi alcuna responsabilità per il bilancio in questione, ponendo in essere una causa di scioglimento della società. Richiamava nel resto i dati dell'esercizio dal 2020 in avanti risultanti dalla relazione ex art. 33 della curatela già agli atti e noti al Collegio (ricostruzioni contabili eseguite sulla base delle risultanze reperite e non certo ad inesistenti bilanci approvati dall'esercizio 2020 in avanti), confermando la sussistenza delle violazioni ascritte.

Sempre in vista dell'udienza del 14 dicembre 2023, il deferito signor Giorgio Heller e la Procura Federale producevano, per l’approvazione del Tribunale, un accordo per l'applicazione della sanzione ex art. 127 CGS che prevedeva una sanzione finale concordata di 4 mesi di inibizione.

All'udienza del 14 dicembre 2023 sono comparsi, per la Procura Federale, l'avv. Lorenzo Giua, con i collaboratori dottori Renato Pedullà e Paolo Montesano. Presenziavano inoltre l'avv. Marcello Carriero difensore del signor Giorgio Heller, pure presente personalmente, l'avv. Roberto Cota difensore del signor Silvio Aimo e gli avv.ti Paolo Gatto e Andrea D'Angelo, difensori dei signori Aldo e Roberto Spinelli. Nessuno era presente per il signor Rosario Carrano.

L'avv. Lorenzo Giua ha preliminarmente chiesto la dichiarazione di efficacia dell'applicazione della sanzione concordata con il signor Giorgio Heller con emissione di apposita decisione con definizione del procedimento nei confronti del richiedente ex art. 127 CGS.

L'avv. Carriero si è associato alla richiesta, pur precisando che il precedente procedimento disciplinare a carico del suo assistito per le vicende del fallimento di altra società sportiva era stato differito al 17.1.2024, chiedendo, se possibile, la riunione o almeno un rinvio alla stessa udienza.

Il Collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, respingeva l'istanza per le ragioni che saranno di seguito indicate.

Alla ripresa del dibattimento l'avv. Giua ed il dott. Pedullà ribadivano le ragioni della fondatezza del deferimento ed il primo ha poi chiesto l'adozione delle seguenti sanzioni nei riguardi degli incolpati:

per i sigg.ri Aldo Spinelli e Roberto Spinelli, un anno di inibizione; per il sig. Silvio Aimo, sei mesi di inibizione; per il sig. Giorgio Heller, un anno e sei mesi di inibizione; per il sig. Rosario Carrano, un anno di inibizione.

L'avv. Carriero, per conto del signor Heller, ha sostenuto che il dissesto della società era antecedente alla data nella quale il suo assistito ha assunto la carica di Presidente del C.d.A. (23.10.2020 e mantenuta sino al 19.5.2021) e che lo stesso, in tale veste, ha convocato l'assemblea straordinaria del 25.11.2020, al fine di deliberare l'aumento del capitale sociale dal 1 a 4 milioni di Euro, non versato dal Gruppo Carrano. Ha concluso chiedendo il proscioglimento del signor Heller.

L'avv. Cota, per conto del signor Aimo, Consigliere del C.d.A. e Amministratore Delegato dal 24 dicembre 2020 al 19 maggio 2021 e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 19 maggio 2021 al 9 luglio 2021, ha sostenuto che il suo assistito non aveva partecipato alla formazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 e che il progetto di bilancio era stato approvato dall'adunanza dei C.d.A. e portato all'assemblea dei soci per l'approvazione che non si è potuta tenere per mancanza del quorum. Ha concluso chiedendo il proscioglimento del signor Aimo.

L'avv. Gatto, per conto dei signori Aldo Spinelli, Presidente del C.d.A. del sodalizio sportivo dal 7 aprile 1999 fino all’11 settembre 2020 e Roberto Spinelli, amministratore delegato dal 21 settembre 2002 fino all’11 settembre 2020, ha richiamato la memoria difensiva agli atti e la documentazione alla stessa allegata affermando che durante lo svolgimento degli incarichi di Presidente del C.d.A. e di amministratore delegato, non erano in essere i presupposti per l'applicazione dell'art. 2446 c.c. e la legittimità della cessione di quote da Spinivest s.r.l. ad altri soggetti. con richiesta di proscioglimento dei due assistiti.

I motivi della decisione

a) Sunto dei fatti.

Il presente procedimento trae origine dal fallimento della A.S. Livorno Calcio s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Livorno con sentenza n. 23 del 5 luglio 2022, cui ha fatto seguito la revoca dell'affiliazione della società deliberata dalla FIGC con C.U. n. 156 del 14.4.2023. L'indagine della Procura si è estesa al biennio antecedente la sentenza includendo le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, nel corso delle quali il sodalizio ha rispettivamente partecipato al campionato di Serie B, risultando retrocessa, ed al campionato di Lega Pro, risultando retrocessa. Il Consiglio Direttivo della LND, con delibera risultante dal C.U. n. 70 del 5.8.2021, ha decretato la non ammissione al campionato di Serie D per una pluralità di ragioni dovute a carenza dei requisiti (mancanza del campo di giuoco, difetto di prova dei pagamento dei tesserati ed assenza di liberatorie, esistenza di debiti nei confronti di ex calciatori) con l'effetto che nella stagione sportiva successiva del 2021/2022 la società sportiva non ha partecipato ad alcun campionato ed è rimasta sostanzialmente inattiva. Nel frattempo, con delibera del 9.7.2021, la società sportiva veniva messa in liquidazione.

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura Federale ha acquisito un'istanza di fallimento (erano pendenti altre 7), la sentenza dichiarativa, la relazione del Curatore ex art. 33 L.F. che ricostruiva le partecipazioni societarie nel biennio e gli amministratori succedutisi nel tempo, la visura storica del sodalizio, i fogli di censimento per le varie stagioni sportive, i libri dei verbali della adunanze del C.d.A., i verbali delle assemblee, i verbali del Sindaco Unico, la documentazione della Co.Vi.So.C. comprese le ispezioni trimestrale dall'1.7.2019 al 30.6.2021, i c.d. fascicoli di bilancio per le s.s. 2019/2020 e 2020/2021, comprensivi di relazioni semestrali, delle situazioni patrimoniali intermedie con indicatori di controllo, le quattro decisioni del TFN per complessivi 8 punti di penalizzazione del corso della stagione sportava 2020/2021 (poi ridotti parzialmente in appello), quasi tutti connessi a violazioni di carattere economico-finanziario, sempre commesse dopo la cessione di quote di Spininvest s.r.l..

b) Considerazioni in diritto

1. Preliminarmente il Collegio ritiene di rigettare l'istanza di applicazione della sanzione concordata ex art. 127 CGS tra la Procura Federale e il signor Heller. Infatti, nella stessa risulta testualmente che la sanzione base considerata sarebbe di "6 mesi di inibizione in continuazione al procedimento n. 919pf22-23/GC/gb", poi ridotti di un terzo e quindi per una sanzione effettiva di mesi quattro.

È poi emerso che il procedimento richiamato, relativo al fallimento di altro sodalizio sportivo, vedeva fra i deferiti anche il signor Heller (con altri estranei al presente procedimento) ed era stato chiamato all'udienza del 12 corrente avanti ad altro Collegio di questo TFN e che nello stesso era presente altra istanza di applicazione della sanzione concordata con il signor Heller (in quel caso con pena base di 12 mesi di inibizione) e differito al 17 gennaio 2024. Tali circostanze hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei rappresentanti delle parti all'odierna udienza.

Orbene, l'odierno Collegio è a conoscenza dell'orientamento della CFA che, anche recentemente, con decisione n. 0055 del 14.12.2022, ha statuito che l'istituto della continuazione ex art. 81 c.p., ancorché non espressamente contemplato dall'art. 9 CGS, trova applicazione anche nell'ordinamento federale, presupponendo l'unicità dell'azione o dell'omissione ovvero che il fatto sia stato commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il cui onere della prova grava sull'incolpato (Corte Federale d'Appello, Sez. III, n. 68/2021-2022). In assenza di quest'ultimo requisito si fuoriesce dalla fattispecie del reato continuato, punibile con la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo e si ricade nel concorso materiale di reati per i quali si applica il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata. Tuttavia, l'assenza degli atti del procedimento richiamato ai fini della determinazione della sanzione in continuità impedisce in radice ogni valutazione sulla ricorrenza di tale continuità. A ciò va aggiunto che l'applicazione della sanzione concordata in questa sede avrebbe come presupposto la precedente decisione in ordine al "patteggiamento" ex art. 127 con accettazione dello stesso nel primo procedimento che invece è ancora in corso. Non vi sono poi ragioni di connessione tali da giustificare la riunione dei due procedimenti alla luce della certa non identità soggettiva dei deferiti (salvo il signor Heller) né sono agli atti elementi che possano far ritenere anche solo in astratto una qualche connessione oggettiva dei due procedimenti. Infine, il Collegio neppure ritiene che sussistano valide ragioni di opportunità per rinviare alla medesima udienza già fissata per l'altro procedimento il presente giudizio nel quadro di incertezza obiettiva sopra delineato, scelta al buio che finirebbe invece con il sacrificare la speditezza e la celerità dell'azione disciplinare.

2. Entrando nell'esame di merito, va osservato che la Procura Federale, alla luce della documentazione acquisita e dell'intervenuto fallimento del sodalizio sportivo, contesta ai cinque incolpati, nella loro ex qualità di Presidenti del C.d.A. (i signori Aldo Spinelli, Giorgio Heller e Silvio Aimo) e di Amministratori Delegati (i signori Roberto Spinelli, Rosario Carrano e Silvio Aimo) in diversi lassi temporali (sino all'11.9.2020 per i signori Spinelli, dal 23.10.2020 al 19.5.2021 per il signor Heller, dal 23.10.2023 al 24.12.2020 per il signor Carrano, dal 24.12.2020 al 19.5.2021, quale Amministratore Delegato per il signor Aimo e quale Presidente dal 19.5.2021 al 9.7.2021) le medesime violazioni dell'art. 4, comma 1, del CGS in relazione al disposto dell'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, anche in relazione all'art. 19 Statuto FIGC, "per aver omesso di attivare le disposizioni civilistiche di cui all'art. 2446 c.c., stante la persistenza situazione negativa della società, che prevedono la convocazione senza indugio dell'assemblea per gli opportuni provvedimenti del caso e per aver determinato con il proprio comportamento il grave dissesto economicopatrimoniale della società".

2.1. La norma citata di cui all'art. 2446 c.c., dettata in tema di società per azioni (ma che ha contenuto identico nell'art. 2482-bis c.c. per le società a responsabilità limitata, come quella in esame), dispone che quando risulta la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, "devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti" e che nel corso della stessa deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato di controllo sulla gestione, da depositare preventivamente presso la sede sociale onde consentirne la visione. "Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori ed i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio". Tale decreto, soggetto a reclamo, deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Pertanto la contestazione disciplinare verte sull'omessa convocazione dell'assemblea, essendosi verificati i presupposti di legge a seguito di perdite superiori al terzo del capitale sociale e sulla conseguente omissione delle determinazioni opportune e comunque di quelle necessarie nell'esercizio successivo, con l'effetto di aver aggravato il grave dissesto economico-finanziario della società sportiva.

3. Prima di passare all'esame dei profili di responsabilità dei singoli deferiti, è opportuno una breve ricostruzione delle risultanze agli atti relative all'andamento economico-patrimoniale del sod lizio sportivo nel corso degli anni.

In proposito risulta particolarmente significativo quanto esposto dal Curatore fallimentare nella sua relazione ex art. 33 L.F., ove, comparando le informazioni sui costi ed i ricavi negli ultimi cinque esercizi dal 2017, rileva che la società ha sempre conseguito "risultati economici fortemente negativi già a livello di margine operativo lordo, manifestando una generale attitudine della gestione a generare perdite ed assorbire liquidità, visto che i soli ricavi non sono sufficienti a coprire costi operativi monetari", rilevando che "nel complesso, la struttura economica fortemente sbilanciata sul lato dei costi manifesta una complessiva e perdurante anti economicità della gestione, che non poteva prescindere da periodici apporto di capitale e liquidità da parte dei soci a copertura delle perdite conseguite e per il soddisfacimento del fabbisogno finanziario necessario a garantire la continuità aziendale". Aggiunge che "la fallita operava nel settore sportivo del calcio professionistico, per diversi anni anche ai massimi livelli nazionali, conducendo una gestione sostanzialmente in perdita costante- condizione molto comune nel settore del calcio professionistico- e per diverse volte, anche solo nel corso dell'ultimo quinquennio, in conseguenza delle perdite di esercizio maturate ha perso interamente il capitale sociale, poi sempre ricostruito dal socio Spininvest".

Segnala il medesimo che le perdite di esercizio risultavano pari a Euro 740.192,95= al 31.12.2017, a Euro 3.841.304,59= al 31,.12.2018, a Euro 3.521.240,95= al 31.12.2019, a Euro 5.759.827,36= al 31.12.2020 ed a Euro 4.292.978,39= al 31.12.2021. Inoltre, riferisce che il passivo risultante dalla contabilità ammonterebbe a Euro 8.598.938,42=, dei quali Euro 311.469,82= per debiti verso dipendenti, Euro 162.649,60= per debiti verso professionisti, Euro 5.854.878,64= per debiti contributivi e per imposte erariali e locali, Euro 1.715.640,36= per debiti verso fornitori, Lega Calcio e banche e Euro 554.300,00= per debiti verso il socio Spininvest s.r.l.

Ravvede la principale causa del dissesto nel trasferimento del 90% delle quote societarie dal socio unico Spininvest s.r.l. ad altre società avvenuto l'11.9.2020, con la conseguente revoca di tale socio degli affidamenti in essere ad opera della stessa presso Banca Carige per Euro 5.000.000,00= e Banca del Monte Lucca per Euro 295.000,00= a favore del sodalizio sportivo. Ciò in quanto i nuovi soci si dimostravano incapaci di eseguire una nuova immissione di liquidità o di trovare nuove fonti di approvvigionamento sul mercato, perdendo "la capacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con le fonti finanziarie disponibili".

A sostegno di tale causale il Curatore, sottolinea:

- che i nuovi soci avevano contratto finanziamenti bancari per l'acquisto delle quote;

- che i medesimi avevano subito disatteso la prima scadenza per il pagamento di stipendi e contributi di fine settembre 2020 per l'insufficienza della liquidità disponibile, patendo una penalizzazione di punti in classifica;

- che i rapporti tra i nuovi soci si dimostravano problematici, con un costante avvicendamento di amministratori e modifiche alla compagine sociale;

- che la carenza di risorse provocava lo svincolo dei migliori calciatori;

- la ritardata presentazione di una fideiussione a garanzia degli obblighi nei confronti dei calciatori, poi rivelatasi falsa;

- la perdurante incapacità di adempiere al versamento degli stipendi e dei contributi in scadenza al 16.12.2020 (assolta dall'ex socio unico) nonostante un aumento di capitale da 1.000.000,00= a 4.000.000,00= deliberato il 25.11.2020 dall'Assemblea ordinaria, ma non versato se non in parte.

A parere del Curatore, la società ha così palesato gravi difficoltà finanziarie ed insolvenze sin dal trasferimento delle quote e gli amministratori avrebbero dovuto adire una procedura concorsuale per facilitare il passaggio di proprietà a nuovi soci in grado di mantenere la continuità aziendale e salvaguardare il titolo sportivo ed i valori aziendali.

La piena consapevolezza in capo alla nuova compagine sociale, nella quale Spininvest s.r.l. deteneva solo il 10% delle quote, delle difficoltà finanziarie del sodalizio sportivo è certamente nota sin dall'atto delle cessioni di quote dell'11.9.2020. Depongono in tal senso il verbale del C.d.A. del 22.9.2020 nel quale il Presidente (all'epoca il signor Rosettano Navarra, che ha raggiunto l'accordo di applicazione sanzione ex art. 126 CGS, come anticipato) riferisce delle esigenze finanziarie della società sino ad Euro 1.100.000,00= da reperire per il 65% entro il 26.9.2020 (ragionevolmente in vista delle scadenze di fine mese) e per il residuo 35% entro il 10.10.2020, tramite un finanziamento soci, nonché dell'ulteriore esigenza di richiedere una fideiussione integrativa rispetto a quella depositata in Lega per la sottoscrizione di ulteriori contratti dei calciatori pari al 40% dell'ingaggio lordo, ed il verbale del C.d.A. del 5.10.2023, con il quale si incarica il Presidente di richiedere il rilascio di fideiussione bancaria o assicurativa per conto di AS Livorno Calcio s.r.l. fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00= a favore della FIGC per operare sul mercato, ed il successivo verbale del C.d.A. del 28.10.2020 nel quale l'amministratore Delegato dott. Carrano "poste le difficoltà di natura finanziaria in cui versa la società nell'immediato, ritiene utile che nel brevissimo termine debba essere deliberato un aumento di capitale di almeno Euro 3.000.000.00=", necessità apertamente ribadita nel verbale del C.d.A. del 5.11.2020, successiva ad una visita della Co.Vi.So.C.

Gli esiti delle delibere del C.d.A., risultati sia dai verbali assembleari sia dalle verifiche periodiche del Sindaco Unico, denotano che la nuova compagine sociale non è stata in grado di assecondare le delibere del C.d.A.

Ad esempio, nell'assemblea dei soci del 23.10.2020, con dimissioni e contestuale nomina di nuovi amministratori, si dava conto che il finanziamento soci di Euro 1.100.000,00= deliberato dal C.d.A. era stato eseguito assai parzialmente e solo da due soci (Spininvest s.r.l. e Nh Investimenti s.r.l.) per le rispettive quote, nell'inerzia degli altri soci, che la fideiussione di Euro 1.000.000,00= necessaria per il calcio mercato non era stata rilasciata, che i costi per sopportare l'intera stagione ammontavano  a circa Euro 5.800.000,00= a fronte di ricavi stimati in Euro 1.435.000,00=, al punto che un componente del C.d.A. asseriva che senza "urgenti ed importanti interventi di iniezione di liquidità o mediante finanziamenti deisoci o mediante ricapitalizzazione, la Società è a forte rischio di mantenimento della continuità aziendale", poi dimettendosi con altri. Nell'assemblea straordinaria del 25.11.2020 veniva deliberato di aumentare il capitale sociale da Euro 1.000.000,00= ad Euro 4.000.000,00= mediante l'emissione di nuove quote sociali da offrire in opzione ai soci in proporzione alle singole partecipazioni per i primi 15 giorni e poi a terzi nei successivi 30, anche se nel verbale dell'assemblea dei soci del 24.12.2020 si dava atto che l'aumento del capitale sociale era rimasto inoptato per Euro 1.811.012,00=, emergendo nuovamente i forti contrasti all'interno della compagine sociale che non ha più reso possibile lo svolgimento di assemblee dei soci per l'assenza del quorum deliberativo (al punto che neppure il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 è mai stato approvato e tantomeno il successivo per il quale neppure risulta presentato un progetto in C.d.A.).

4. Tanto anticipato e passando all'esame delle varie incolpazioni, si valuta dapprima la posizione dei signori Aldo e Roberto Spinelli che alla data dell'11.9.2020 sono stati sostituiti da altri rispettivamente nei ruoli di Presidente e di Amministratore Delegato della società sportiva avendo Spininvest s.r.l., già detentrice dell'intero capitale sociale di A.S. Livorno Calcio s.r.l., contestualmente ceduto il 90% della sua partecipazione ad altre società di capitale in varia misura, con previsione di revoca di precedenti fideiussioni da sostituire ad opera dei nuovi soci, dovendo stabilire se a tale data già sussistesse il presupposto della perdita di oltre un terzo del capitale sociale ai fini dell'applicazione dell'art. 2446 c.c. in capo agli amministratori uscenti, la cui omissione avrebbe cagionato il grave dissesto economico-patrimoniale della società.

A tal proposito assumono peculiare rilievo i bilanci chiusi al 31.12.2018, al 31.12.2019 e la situazione economica contabile al 31.8.2020. Orbene, dal bilancio chiuso al 31.12.2028 con una perdita di Euro 3.860.054,00= emergeva un patrimonio netto negativo di Euro 97.771,00= e che gli amministratori hanno convocato l'assemblea straordinaria dei soci per il 19.4.2019, che ha deliberato l'azzeramento del capitale ex art. 2482-ter c.c., la copertura delle perdite pregresse e la ricostituzione del capitale sociale tramite utilizzo delle riserve in conto aumento capitale ed in conto copertura perdite, aumentandolo da Euro 200.000,00= a Euro 1.000.000.00=, con sovrapprezzo di Euro 1.500.000.00=. La società AS Livorno Calcio s.r.l. eseguite le suddette incombenze ha potuto iscriversi al campionato di Serie B anche per la stagione sportiva 2019/2020, possedendo tutti i requisiti e gli indici economici-finanziari. Dal bilancio chiuso al 31.12.2019 ed approvato dall'assemblea dei soci il 26.6.2020 risulta che il capitale sociale di Euro 1.000.000.00= era integro e non intaccato dalle perdite di esercizio ammontanti a Euro 3.518.580,00=, le quali hanno eroso solo in parte le riserve disponibili ammontanti a Euro 4.302.229,00= (delle quali Euro 1.402.229,00= di riserva da sovrapprezzo ed Euro 2.900.000.00= da versamenti a copertura delle perdite). La suddetta perdita è stata così portata a nuovo, dopo una valutazione positiva del requisito della continuità aziendale, ancorché soggetta ad incertezze nella relazione di gestione, confermando la sussistenza delle condizioni finanziarie e patrimoniali per la prosecuzione dell'attività futura nell'arco temporale di 12/18 mesi, anche tenendo conto dell'art. 7 D.L. n. 23 dell'8.4.2020, poi convertito in legge, di fatto avallata dal Sindaco Unico e dalla società di revisione. Il patrimonio netto, determinato in Euro 5.302.228,00=, come confermato nell'ispezione della Co.Vi.So.C. del 3.2.2020, si riduceva a Euro 1.783.649,00= detratta la perdita di esercizio, dei quali Euro 783.649,00= di riserve disponibili ed Euro 1.000,000.00= di capitale sociale.

La situazione economica patrimoniale al 31.8.2020, a pag. 15, consentiva di rilevare che il capitale sociale restava positivo per Euro 993.111,00=, in assenza di perdite apprezzabili. Infatti i versamenti effettuati da Spininvest s.r.l. in conto coperture perdite erano stati pari a Euro 7.312.229,00=, di cui Euro 1.000.000.00= di capitale sociale ed i restanti di riserve disponibili. Detraendo da tali versamenti la perdita di esercizio al 31.12.2019 e quella accumulata nel corso dell'anno 2020 di Euro 2.800.538,00=, le riserve si azzeravano intaccando il capitale sociale di soli Euro 6.889,00=. La suddetta risultanza del capitale sociale al 31.8.2020 ha trovato conferma nell'ispezione della Co.Vi.So.C. del 31.10.2020, a pag. 20 della relazione, pur evidenziandosi nella stessa la consistente riduzione degli incassi da stadio e da sponsorizzazione (nella stagione sportiva 2020/2021 il sodalizio partecipava al campionato di Serie C, essendo retrocessa nella precedente stagione) ed il conseguente forte disequilibrio economico. In ordine al presupposto della continuità aziendale l'organo di vigilanza lo ritiene "molto critico viste le perdite ricorrenti e la contrazione del fatturato", dipendendo sostanzialmente dal sostegno finanziario dei nuovi soci, senza che gli stessi avessero all'epoca (e neppure successivamente) individuato le modalità di un intervento immediato e concreto.

Ne consegue che nell'espletamento del mandato gestorio di AS Livorno Calcio s.r.l., i signori Aldo e Roberto Spinelli, pur operando continuativamente in una situazione di disequilibrio finanziario e collazionando reiterate perdite di esercizio, hanno sempre consentito la continuità aziendale grazie ad interventi di finanziamento e di ricapitalizzazione e che durante la loro gestione della società, sino alla cessione di quote dell'11.9.2020, non si sono mai verificate le condizioni di cui agli artt. 2446 c. e 2482-bis c.c. Fra l'altro la loro società Spininvest s.r.l., anche dopo la cessione del 90% della partecipazione sociale, non ha mai fatto mancare il sostegno finanziario al sodalizio sportivo avendo sempre partecipato ai finanziamenti richiesti ed agli aumenti di capitale. Non a caso detta società è poi stata ammessa al passivo fallimentare per l'importo di Euro 1.224.300,000= in via chirografaria, dei quali Euro 554.300,00= per finanziamento soci e di Euro 700.000,00= per aver patito l'escussione di due garanzie bancarie autonome a prima richiesta rilasciate a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico. Inoltre, il dott. Aldo Spinelli in proprio ha insinuato al medesimo passivo la somma di Euro 156.636,48= al chirografo a fronte di una fideiussione rilasciata a Banca del Monte Lucca per un'esposizione bancaria di AS Livorno Calcio s.r.l.

5. Tutti i restanti deferiti, che si sono succeduti nelle cariche di Presidente e di Amministratore Delegato del sodalizio sportivo dall'11.9.2020 sino alla messa in liquidazione di AS Livorno Calcio s.r.l. del 9.7.2021 risultano colpevoli delle infrazioni disciplinari loro ascritte. Infatti, pur a conoscenza sin dal momento dell'acquisto delle quote di partecipazione dell'impossibilità del sodalizio sportivo di perseguire il proprio oggetto sociale in ssenza di continue iniezion fi anziarie, come sempre avvenuto in precedenza, gli stessi si sono limitati a proporre ai soci dei finanziamento e degli aumenti di capitale sociale, senza mai trarre le conseguenze della parziale inerzia dei soci sia a versare i finanziamenti sia a ricapitalizzare che ha sin dall'inizio impedito il corretto adempimento delle obbligazioni nei confronti dei creditori del sodalizio sportivo provocando effetti negativi di varia natura, compresi quelli derivanti dalle varie penalizzazioni subite dagli organi disciplinari della FIGC (non a caso la società al termine della stagione sportiva 2020/2021 retrocederà dal campionato di Serie C a quello di Serie D), finendo con il perdere nel giro di pochi mesi il capitale sociale, provocando al 31.12.2020 una perdita di esercizio stimata sulla base delle risultanze contabili dal Curatore in Euro 5.759.827,36=, ripercossa anche sull'esercizio successivo al 31.12.2021 che palesa altra perdita di Euro 4.292.978,39= nonostante l'attività sportiva risulti cessata al giugno 2021 per la mancata ammissione al campionato di Serie D (con il venir meno dei costi per gli stipendi dei calciatori e gli altri oneri connessi alla partecipazione al campionato) disperdendo il patrimonio sociale. Inoltre gli amministratori sono rimasti inerti senza assumere le necessarie iniziative pur avendo constatato in più occasioni l'esistenza di rilevanti contrasti tra i nuovi soci, compreso da ultimo quello che ha portato alla mancata approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, il cui progetto era stato predisposto ed approvato dall'adunanza del C.d.A. in data 21.5.2021.

5.1 Passando alle responsabilità individuali dei soggetti deferiti, il signor Heller ha assunto la qualità di Presidente del C.d.A. in data 23.10.2020, mantenendola sino al 19.5.2021 (data nella quale l'assemblea dei soci ha provveduto in modo unanime a deliberare la sua revoca, diventando consigliere semplice) e durante la sua gestione già si stavano producendo gli effetti negativi del parziale mancato finanziamento alle casse sociali che era stato deliberato dal C.d.A. in data 22.9.2020, che si sono aggravati nel tempo, complicati dall'acquisizione di una fideiussione fasulla, al punto da indurlo, su indicazione del signor Carrano  nel corso del C.d.A. del 28.10.2020, a deliberare in C.d.A. di convocare l'assemblea straordinaria per l'aumento del capitale di 1 a 4 milioni di Euro che si è tenuta il 25.11.2020 e che, nonostante l'approvazione dei soci, consapevoli che dal 11.9.2020 il capitale sociale si era depauperato, è stato solo parzialmente eseguito. Dopo l'inerzia di mesi il signor Heller, nell'adunanza C.d.A. del 15.3.2021, si è limitato a proporre la convocazione di altra assemblea straordinaria dei soci per nuovo aumento del capitale sociale non inferiore ad un milione "per coprire il fabbisogno finanziario occorrente a terminare la stagione sportiva", ma le successive assemblee straordinarie con tale argomento all'ordine del giorno (del 12 e del 19 aprile 2021) non hanno mai deliberato tale aumento, preferendo rinviarlo a data successiva all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, senza peraltro che venisse più deliberato. Ne consegue che il signor Heller, pur ricoprendo la posizione apicale ed in piena consapevolezza di amministrare un sodalizio sportivo per il quale si erano verificate cause di scioglimento della società, quali quella della progressiva perdita del capitale sociale ex att. 2482-bis e poi 2482-ter c.c., dell'impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale per l'inadempimento dei soci agli obblighi assunti e per le difficoltà di funzionamento a deliberare anche nelle poche assemblee dei soci nelle quali era raggiunto il quorum costitutivo, non ha assolto alle obbligazioni sullo stesso gravante di proporre la liquidazione della società e comunque di dar corso a procedure concorsuali, foss'anche quella della presentazione di istanza di fallimento in proprio, al fine di evitare che la prosecuzione dell'attività provocasse, come puntualmente avvenuto, un continuo aggravamento del dissesto e la perdita del patrimonio. Con tali condotte il signor Heller ha violato il disposto dell'art. 19 dello Statuto FIGC che impone alle società professionistiche di rispettare i principi dell'equilibrio economico e finanziario e della corretta gestione che sono anch'essi estensione degli obblighi generali di cui all'art. 4, comma 1, CGS.

5.2 La stessa responsabilità va ascritta al signor Aimo, che ha rivestito le cariche di Amministratore Delegato dal 24 dicembre 2020 al 19 maggio 2021 e poi Presidente del Consiglio di amministrazione dal 19 maggio 2021 al 9 luglio 2021 (data della messa in liquidazione). Anch'egli non ha posto in essere le opportune iniziative conseguenti alla progressiva perdita del capitale sociale pur in presenza di finanziamenti soci e aumento di capitale solo parziali rispetto a quelli deliberati ed insufficienti a consentire di raggiungere un corretto bilanciamento economico e finanziario del sodalizio sportivo, senza reagire tempestivamente al verificarsi di plurime cause di scioglimento della società (impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale, mancato regolare funzionamento dell'assemblea dei soci), consentendo con la prosecuzione dell'attività l'aggravarsi del dissesto e la dispersione del patrimonio sociale.

5.3 Anche il signor Carrano ha le medesime responsabilità del signor Heller per aver ricoperto la carica di Amministratore Delegato dal 23.10.2020 al 24.12.2020, durante la Presidenza di quest'ultimo, in quanto non ha assunto le iniziative  conseguenti al verificarsi di cause di scioglimento della società, quali quella della progressiva perdita del capitale sociale ex att. 2482-bis e poi 2482-ter c.c. e dell'impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale per l'inadempimento dei soci agli obblighi assunti, non avendo assolto alle obbligazioni sullo stesso gravante di proporre la liquidazione della società e comunque di ricorrere a procedure concorsuali, provocando un continuo aggravamento del dissesto economico finanziario.

6. In ordine alla graduazione delle sanzioni, va in primo luogo dato atto che l'art. 21, comma 2 delle NOIF prevede che “ Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16”. A fronte di una disposizione che sembra disporre una sorta di automatica inconferibilità della funzione per i soggetti sopra indicati, il successivo comma 3  rende possibile disporre la preclusione in capo agli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza di fallimento e di quelli in carica nel biennio precedente a seguito, tuttavia, di deferimento della Procura federale e previa decisione degli organi di giustizia sportiva (il richiamo alla Commissione disciplinare ed alla CAF deve intendersi riferito all’attuale assetto della giustizia sportiva endofederale).

Ritiene, quindi, il collegio che l’afflizione della massima sanzione sopra esposta sia disciplinata dalle ordinarie regole che orientano i procedimenti disciplinari e che, quindi, debba essere demandata al giudizio di questo Tribunale e, prima ancora, alla valutazione della Procura federale ed al necessario contraddittorio delle parti.

Nel caso di specie, in assenza fra l’altro di specifica richiesta da parte del rappresentante della Procura Federale, con riferimento all’applicabilità del sopra indicato art. 21 delle NOIF, questo Tribunale ritiene eque e proporzionate le sanzioni richieste che tengono conto dei ruoli apicali di Presidente e Amministratore Delegato, del tempo in cui sono stati svolti, della loro durata e dei rispettivi gradi di responsabilità. Con questi criteri ritiene corretta la richiesta di un anno e sei mesi di inibizione al signor Heller che ha ricoperto il ruolo di Presidente dell'AS Livorno Calcio s.r.l. ininterrottamente dal 23.10.2020 alla revoca del 19.5.2021, e quindi per sette mesi nei quali si è peraltro verificata gradualmente la perdita del capitale sociale ed i gravi inadempimenti dei soci ai versamenti dei finanziamenti ed agli obblighi di ricapitalizzazione. Altrettanto corretta è la richiesta di un anno di inibizione a carico del signor Aimo che ha svolto il ruolo di Amministratore Delegato per cinque mesi nei quali era Presidente il signor Heller, assumendo le stesse responsabilità, e di Presidente dal 19.5.2021 al 9.7.2021 e quindi per meno di due mesi nel corso dei quali sono andate deserte le assemblee dei soci convocate per approvare il bilancio chiuso al 31.12.2020. Infine è da ultimo condivisibile la richiesta di sei mesi di inibizione a carico del signor Carrano che, come anticipato, ha ricoperto l'incarico di Amministratore Delegato, dal 23 ottobre 2020 al 24 dicembre 2020, quando Presidente era il signor Heller e quindi per la durata di soli due mesi.

7. Per quanto la tematica non sia stata oggetto di discussione all'odierna udienza, il Collegio, alla luce delle memorie in atti, ritiene di precisare che nella fattispecie esaminata non ricorrono affatto i presupposti per l'applicazione della legislazione emergenziale introdotta per contrastare gli effetti economici del Covid-19 a partire dal D.L. n. 23 dell'8.4.2020. La stessa, negli artt. 6 e 7 prevede una temporanea e parziale sospensione, fino al 31.12.2020 (data poi prorogata) degli obblighi di riduzione del capitale sociale di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, commi da 4 a 6 e, 2482-ter c.c. e di scioglimento della società per perdite rilevanti di cui all'art. 2484, comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. ed una presunzione di continuità aziendale per la redazione dei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31.12.2020 e chiusi ma non approvati al 23.2.2020, se tale condizione sussisteva nell'ultimo bilancio d'esercizio, consentendo in tal caso la possibilità di differire a successivi esercizi l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Senonché tale normativa, per essere applicabile, reclama che non vi siano evidenze contrarie alla finzione di continuità aziendale pur in presenza di una valutazione positiva nel bilancio chiuso al 31.12.2019 e poi che gli amministratori non si sottraggano ai doveri di informazione di cui all'art. 2423 e 2446 c.c. Ciò comporta che nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2020 debba essere incluso un prospetto che evidenzi la genesi delle perdite, la loro movimentazione nel corso dell'esercizio, la mancata generazione di ulteriori perdite successive al 31.1.2020, le ragioni della perdurante sussistenza della continuità aziendale, con conferma nella nota del Sindaco Unico, al fine di farne conseguire in sede assembleare l'adozione di delibera che differisca le determinazioni sul capitale sociale. In assenza per gli amministratori della possibilità di presentare un nuovo piano industriale per attuare una modifica strutturale dell'assetto produttivo in tempi rapidi per fronteggiare i prossimi esercizi sociali, gli amministratori debbono convocare l'assemblea straordinaria per porre la società in liquidazione o per adottare senza indugio gli opportuni provvedimenti.

Nel caso di specie, le perdite verificatesi nell'ultimo trimestre dell'anno 2020, i parziali mancati finanziamenti ed il parziale aumento di capitali hanno compromesso il presupposto della continuità aziendale, essendo assente qualsivoglia piano industriale atto a fronteggiare il continuo formarsi di perdite, destinate a dilatarsi nel tempo. Queste perdite infatti non avevano carattere contingente così che v'era la ragionevole certezza del loro aggravamento, determinando le condizioni di un'insolvenza esteriorizzata e rendendo necessario il ricorso agli strumenti previsti dalla legge fallimentare. Per di più l'inapplicabilità della legislazione emergenziale risulta anche sotto un profilo formale non esistendo agli atti la delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 e neppure risultano predisposte la relazione accompagnatoria degli amministratori e le osservazioni del Sindaco Unico che propongano il differimento delle determinazioni relative alla perdita di esercizio e che andavano depositate nella sede societaria per almeno otto giorni antecedenti l'assemblea per consentirne ai soci la presa visione.

Gli stessi amministratori erano talmente consci dell'inapplicabilità della legislazione emergenziale, che già nel corso dell'anno 2020, e precisamente in data 25.11.2020, hanno convocato un'assemblea straordinaria per deliberare, come avvenuto, l'aumento del capitale sociale da 1 a 4 milioni di Euro, e poi hanno deliberato in C.d.A. altra convocazione di assemblea straordinaria per aumentare di un milione il capitale sociale nel corso del mese di marzo 2021, anche se senza ottenerne l'approvazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Spinelli Aldo e Spinelli Roberto.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Heller Giorgio, anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Carrano Rosario, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Aimo Silvio, anni 1 (uno) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                               Pierpaolo Grasso

Luca Voglino        

 

Depositato in data 21 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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