LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 05.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Kalombo Sedrick MBUYAMBA/ANR AF ARDEA CALCIO già A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005
RICORSO DEL CALCIATORE Kalombo Sedrick MBUYAMBA/ANR AF ARDEA CALCIO già A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005
La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore MBUYAMBA SEDRICK KALOMBO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 e successivamente trasmesso a questa Commissione,
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale e della costituzione della società in parola;
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;
OSSERVA
quanto segue:
Il sig. MBUYAMBA SEDRICK KALOMBO espone di aver sottoscritto apposito accordo economico con la A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 per lo svolgimento dell’attività sportiva per la stagione 2022/2023.
Il ricorrente ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato per ottenere il pagamento delle somme previste dal predetto accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., il quale prevedeva un compenso annuo lordo di Euro 24.000,00. Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive fino alla data del 13.12.2022. Tuttavia, il la società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 avrebbe corrisposto in suo favore solo il minor importo di € 4.500,00, ragion per cui l’odierno ricorrente risulterebbe creditore di ulteriori € 4.500,00, importo così quantificato in relazione alle rimanenti mensilità previste dall’accordo economico e per le quali la prestazione sportiva è stata svolta.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.
Nel merito, va osservato che in vista dell’udienza calendarizzata presso questa Commissione in data 20.07.2023 la A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, ritualmente evocata, ha trasmesso comunicazione con la quale ha asserito di aver effettuato apposita disposizione di bonifico per le somme rivendicate dal calciatore, riconoscendo in tal modo, peraltro, la fondatezza della pretesa posta a base del ricorso. Poiché il bonifico sarebbe stato effettuato soltanto a ridosso dell’udienza, la vertenza è stata oggetto di un breve rinvio al fine di verificare la possibile cessazione della materia del contendere.
Senonché, in vista della nuova udienza del 13.09.2023 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando come la A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 (divenuta, nelle more, NF ARDEA CALCIO) non abbia disposto alcun pagamento.
In considerazione di quanto esposto, può ritenersi pacificamente esistente il credito azionato, il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND. A proposito del quantum debeatur, si osserva come la società resistente non ne ha mai contestato l’ammontare ma, al contrario, ne ha implicitamente riconosciuto la debenza assumendo di aver provveduto al pagamento spontaneo in corso di causa.
Pagamento che, tuttavia, non risulta mai stato eseguito, rimanendo la società intimata tutt’oggi debitrice nei confronti del ricorrente per gli importi considerati.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 (oggi, NF ARDEA CALCIO) al pagamento in favore del sig. MBUYAMBA SEDRICK KALOMBO ella somma di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del ricorrente regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.