F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0066/CFA pubblicata il 22 Dicembre 2023 (motivazioni) – Procura federale/Andrea Arnone
Decisione/0066/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0065/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
Luca Cestaro - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0065/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale in data 28.11.2023
contro
il Sig. Andrea Arnone
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare, n. 0105/TFNSD-2023-2024 del 24 novembre 2023;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Relatore all’udienza del 18.12.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luca Cestaro e udito l’avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale; nessuno è comparso per il sig. Andrea Arnone;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di deferimento prot.5327/999pf22-23/PM/ps, la Procura federale chiedeva al Tribunale federale nazionale (in seguito anche: TFN) di sanzionare Arnone Andrea per:
a) violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento AIA così come integrato anche dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell’AIA per avere questi, in data 26.2.2023, in occasione e nel corso della gara Nuova Oregina Srl -A.N.P.I. Sport E. Casassa, valevole per il Campionato Prov.le Under 14 della D.P. Genova e da lui arbitrata, proferito all’indirizzo di alcuni giovani calciatori della Società A.S.D. Nuova Oregina Srl, le seguenti testuali parole: "stai zitto, bambino di
merda";
b) violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento AIA così come integrato anche dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell’AIA per avere lo stesso, in data 26.2.2023, al termine della gara Nuova Oregina Srl — A.N.P.I. Sport E. Casassa, valevole per il Campionato Prov.le Under 14 della D.P. Genova e da lui arbitrata, una volta rientrato nella zona spogliatoi, proferito all’indirizzo del sig. Andrea De Vita, dirigente della A.S.D. Nuova Oregina Srl, gli epiteti "merda" e "coglione", nonché per aver impugnato una sedia ed aver tentato di lanciarla contro lo stesso sig. Andrea De Vita, non riuscendo nel suo intento poiché bloccato da altri dirigenti della A.S.D. Nuova Oregina Srl.
1.2. All’udienza del 14.11.2023, la Procura chiedeva l’applicazione della sanzione di tre mesi di sospensione a carico del deferito. Il giudizio era definito con la decisione n. 105/TFNSD-2023-2024 recante la declaratoria dell’incompetenza del Tribunale federale nazionale in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria.
Avverso tale statuizione insorgeva la Procura proponendo il presente reclamo con cui contestava la declaratoria di incompetenza poiché in frontale contrasto con le sentenze di questa Corte federale d’appello n. 9/23 del 17 luglio 2023 e nn. 46-47-48 del 17 ottobre 2023. La reclamante, peraltro, nulla osservava sul merito della contestazione limitandosi a chiedere il rinvio al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 106, co. 2, del Codice di giustizia sportiva (CGS).
All’udienza del 18.12.2023, la Procura federale insisteva per l’accoglimento del reclamo mentre nessuno compariva per il deferito Andrea Arnone. La causa era, quindi, trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato e va accolto nei termini che vanno ad illustrarsi.
Torna all’esame delle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello la questione relativa alla individuazione del giudice competente (in primo grado) per i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’Associazione italiana arbitri (d’ora in poi, AIA) per la violazione delle norme del Regolamento AIA, a seguito della novella dell’art. 62 del Regolamento AIA, questione decisa da queste Sezioni unite con la pronuncia n.0009/CFA-2023-2024, il cui orientamento è stato confermato dalle successive pronunce n. 46, 47 e 48/CFA-2023-2024.
Nella decisione gravata il TFN-SD, ribadendo l’orientamento già esaminato e respinto da questa Corte con la pronuncia innanzi richiamata, indica nel criterio della gerarchia delle fonti la regola risolutiva del conflitto ingeneratosi tra la nuova formulazione dell’art.62 del Regolamento AIA e gli artt. 84 e 92 del Codice di giustizia sportiva, individuando nella disposizione regolamentare il precetto di rango (gerarchico) inferiore e, perciò, cedevole rispetto alla diversa previsione codicistica.
L’orientamento del TFN-SD non convince per le ragioni già esposte nella decisione di queste Sezioni unite e che devono intendersi qui integralmente richiamate e, tra esse, il principale seguente rilievo argomentativo: “accedendo all’opzione ermeneutica prescelta dal T.F.N. – S.D. per risolvere l’antinomia tra le fonti normative determinatasi in seguito all’adozione del nuovo regolamento AIA, in punto di riparto delle competenze degli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e di livello territoriale in ambito disciplinare e, dunque, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale”.
Neppure convince l’ulteriore argomentazione spesa a sostegno del proprio indirizzo dal TFN–SD, secondo la quale le nuove disposizioni del Regolamento AIA avrebbero dovuto essere sottoposte all’approvazione della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in forza della previsione dell’art.7, comma 5, lett. L) dello Statuto CONI (secondo cui la Giunta nazionale di tale organismo: «1) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate»), di tal che, in difetto di detta approvazione le nuove disposizioni regolamentari AIA dovrebbero considerarsi inefficaci. Può, infatti osservarsi, in contrario, che la disposizione di cui all’art.7, comma 5, dello Statuto CONI non solo, dal punto di vista letterale, non ricomprende i regolamenti di settore, come quello AIA (o del Settore tecnico), ma anche che essa ha il suo corrispondente nella previsione dell’art.27, comma 2, dello Statuto FIGC che sottopone all’approvazione della Giunta nazionale del CONI «gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate», non, quindi, i regolamenti di settore.
Queste Sezioni unite ribadiscono, pertanto, il proprio orientamento secondo cui il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra le fonti normative in esame (art.62 Regolamento AIA; artt. 84 e 92 C.G.S.) deve essere individuato in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapponibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (lex posterior derogat priori), ciò non senza evidenziare, però, l’opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un’unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva, cosicché va, conseguenzialmente, affermata la prevalenza del criterio di radicamento, a livello nazionale, della competenza del giudice sportivo con riguardo all’ambito disciplinare delle condotte dei tesserati AIA.
Così decisa la questione preliminare di competenza, può scrutinarsi il merito della vicenda oggetto del deferimento, non sussistendo i presupposti – per le ragioni esposte nella più volte richiamata decisione n. 0009/CFA-2023-2024 (cui si rinvia anche la citazione dei precedenti in termini) - per rimettere il procedimento al primo giudice, atteso che la fattispecie non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di rinvio di cui all’art.106 C.G.S.
Venendo, quindi, alla fattispecie in esame, e tenuto conto del pieno effetto devolutivo dell’appello nell’ordinamento processuale sportivo (per cui vi è perfetta coincidenza tra l’ambito della cognizione del giudice d’appello e l’ambito della cognizione del giudice di primo grado), occorre ricostruire la vicenda da cui sono originate le condotte oggetto del deferimento.
Essa è descritta nella decisione della Corte sportiva d’appello territoriale di cui al comunicato ufficiale n. 77 del 6.4.2023 della Lega nazionale dilettanti (Comitato reg. Liguria). In sintesi, è emerso che nel corso della gara del 26.2.2023 tra Nuova Oregina s.r.l. e A.N.P.I. Sport E. Casassa, valevole per il Campionato prov. le Under 14 della D.P. Genova, si generavano contestazioni a seguito di uno specifico episodio di gioco. In particolare, l’incolpato – dopo che uno dei giocatori della Nuova Oregina s.r.l era rimasto a terra a seguito di uno scontro - non fermava l’azione ritenendo la non gravità dell’infortunio; nel prosieguo dell’azione, la squadra avversaria segnava una rete e tanto causava aspre proteste da cui scaturiva l’espulsione dello stesso De Vita. Questi, al termine della partita, nell’area spogliatoi dell’impianto sportivo, aggrediva il direttore di gara che subiva lesioni giudicate guaribili in 25 giorni (v. il referto del Pronto Soccorso presso l’Ospedale Villa Scassi di Genova del 26.2.2023 in cui le lesioni sono così descritte: «contusione escoriata emivolto sx, distrazione del rachide cervicale»).
La menzionata decisione della Corte sportiva d’appello della Liguria, dopo aver irrogato al De Vita la sanzione della squalifica per quattro anni, rilevava, tuttavia, come l’incolpato avesse quanto meno reagito verbalmente. In merito, la decisione dava atto delle testimonianze a carico dell’odierno incolpato secondo cui la sua reazione sarebbe stata contraddistinta anche da condotte violente e minacciose (capo ‘b’ del deferimento); inoltre, emergeva che l’Arnone durante la partita si sarebbe rivolto con espressioni sprezzanti e offensive ai giovani calciatori di entrambe le squadre (capo ‘a’ del deferimento).
Nell’analisi del materiale probatorio, occorre rammentare che, nell’ambito della giustizia sportiva, lo standard probatorio richiesto, ai fini della affermazione della denunciata violazione di norme dell’ordinamento sportivo, si pone ad un livello inferiore rispetto a quello prescritto nell’ambito del processo penale: per poter ritenere sussistente una violazione è sufficiente che la stessa risulti provata non già oltre ogni ragionevole dubbio, ma, più semplicemente, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità. In altre parole, in ambito di giustizia sportiva “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito disciplinare né il superamento del ragionevole dubbio come nel penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e precisi in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto” (TNAS Lodo 5.11.2010 n.2419, cfr. anche CFA, sez. I, decisione n.63/CFA 2021-2022, nonché CFA, Sezioni unite, decisione n. 12/CFA/20212022; sez. I, n. 24/CFA/20212022; n. 35/CFA/2021-2022; n. 53/CFA/2021-2022; n. 48/CFA/2022-2023).
Passando all’esame dei fatti per cui è causa, la condotta di cui al capo ‘a’ del deferimento è adeguatamente dimostrata. In tal senso, convergono le dichiarazioni acquisite nell’ambito tanto di questo procedimento quanto di quello che ha portato all’irrogazione della sanzione a carico del De Vita. In merito, rilevano le audizioni di Francesco Bardanelli (genitore di uno dei calciatori), Mauro Pistoia e Manuel Magro (gli ultimi due, dirigenti della Nuova Oregina; v. atti istruttori proc. 999 pfi 22-23, in atti) nonché la relazione del dirigente della Nuova Oregina s.r.l., Maurizio Aliberti (riferisce di parolacce e insulti) e le dichiarazioni scritte di alcuni genitori dei giovani calciatori (Roberta Crupi, Maria Gorizia; v. documenti relativi alla segnalazione De Vita – Arnone, in atti).
Diversamente, la vicenda di cui al capo ‘b’ presenta contorni più incerti. In particolare, la versione fornita dall’odierno incolpato secondo cui l’aggressione sarebbe stata unilaterale da parte dal De Vita è isolata nel raffronto con le numerose dichiarazioni raccolte dalla Procura federale e nell’ambito dello stesso procedimento disciplinare a carico del De Vita. Per altro verso, il racconto del deferito è supportato da alcune circostanze oggettive e, in particolare, dai referti relativi alle lesioni subite e dall’aver egli stesso chiamato i Carabinieri (circostanza acclarata dalla Corte d’appello territoriale nella menzionata sentenza).
Va aggiunto che, né nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del De Vita né nel giudizio innanzi agli organi territoriali di giustizia sportiva sono emersi elementi di sicura attendibilità; neppure il confronto disposto dalla Corte di appello territoriale tra De Vita e Arnone (v. verbale di udienza innanzi alla Corte Sportiva d’Appello del 29.3.2023) ha fornito elementi di chiarezza per essere ciascuna delle parti rimasta ferma nel rendere una versione a sé univocamente favorevole.
L’esame del materiale probatorio sopra richiamato, peraltro, consente di ritenere dimostrato con sufficiente grado di attendibilità che l’incolpato abbia reagito, quanto meno con violenza verbale, all’aggressione subita dal De Vita e tanto integra senza dubbio una violazione dei doveri di comportamento degli associati A.I.A.
In conclusione, l’aver insultato dei giocatori – peraltro under 14 - in campo (capo a) e l’aver reagito con violenza verbale all’aggressione subita da parte di De Vita Andrea (capo b) sono condotte che violano i doveri di comportamento facenti capo ai tesserati dell’A.I.A.
In particolare, l’art. 42, comma 3, lett. c) del regolamento dell’A.I.A. impone ai tesserati di « improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale».
Inoltre, il codice etico e di comportamento dell’A.I.A., richiamato dall’art. 42, comma 3, lett. a) del medesimo regolamento, impone agli associati una condotta connotata da «correttezza e la lealtà nella vita sportiva come in quella sociale» essendo la cultura del “fair play” «valore da applicare non solamente sui campi di gioco ma a cui riferirsi come stile di vita…» (par. 3, secondo capoverso). La condotta degli associati, poi, «deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà. I comportamenti oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla “virtù del ben operare” (…). Non devono essere mai usate espressioni, offensive e ingiuriose, nei confronti degli altri» (par. 6.1.).
Giova, altresì, il richiamo del par. 5 del medesimo codice etico secondo cui: «(…) Nell’esercizio delle attività di rispettiva competenza ogni Associato deve dimostrare sempre trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, mirando al raggiungimento del c.d. “principio di qualità”. L’arbitro rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione (…)».
La violazione delle descritte norme di condotta impone l’irrogazione della sanzione della sospensione di cui all’art. 63, comma 1, lett. c). del regolamento dell’A.I.A.
La sanzione, peraltro, va commisurata tenendo conto delle difficili circostanze ambientali in cui l’arbitro si è trovato a operare (v. anche il referto arbitrale in atti), avendo, altresì, subito una vera e propria aggressione da parte di uno dei dirigenti della società Nuova Oregina s.r.l. (appunto De Vita Andrea, squalificato per quattro anni all’esito del giudizio di reclamo innanzi alla Corte Sportiva d’Appello Liguria). Operano, quindi, le circostanze attenuanti di cui all’art. 64, comma 2, lett. c) e, quanto alla seconda condotta, lett. d) del regolamento dell’A.I.A. («la sanzione è attenuata se … emerge a carico dell’Ufficiale di gara una o più delle seguenti circostanze attenuanti: … c) le obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa l’infrazione; d) l’aver agito in seguito a provocazione; …»).
All’esito, risulta congrua l’applicazione della sanzione di mesi tre di sospensione come richiesto dalla Procura nel giudizio di prime cure.
Il reclamo deve, quindi, essere accolto quanto all’affermazione della competenza di questa Corte federale d’appello. Per l’effetto, va applicata al deferito Andrea Arnone la sanzione della sospensione di tre mesi.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Andrea Arnone la sospensione di mesi 3 (tre).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Cestaro Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce