F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0072/CFA pubblicata il 28 Dicembre 2023 (motivazioni) –PFI e altri
Decisione n. 0072/CFA/2023-2024
Registro procedimenti n. 0064/CFA/2023-2024
Registro procedimenti n. 0072/CFA/2023-2024
CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
Mario Luigi Torsello – Presidente
Vincenzo Barbieri – Componente
Salvatore Lombardo – Componente
Mariangela Caminiti – Componente
Francesca Morelli - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0064/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 27.11.2023 e il reclamo incidentale numero 0072/CFA/2023-2024 proposto in data 04.12.2023;
per la riforma della decisione del omissis;
visti i reclami e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 19.12.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Francesca Morelli e uditi l’avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale Interregionale, l’avv. Stefania De Canonico, l’avv. Claudio Cimato, l’avv. Pierluigi Vossi, l’avv. Fabrizio Giovagnoni e l’avv. Gabriele Fagioli per i resistenti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il omissis ha accolto il deferimento nei confronti:
- del sig. omissis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società omissis, deferito per:
1) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, tenuto fermo unitamente al sig. omissis il calciatore compagno di squadra sig. omissis, mentre il sig. omissis mostrava un dito della mano che avvicinava al sedere dello stesso, giungendo a toccare il compagno di squadra;
2) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, tenuto fermo unitamente al sig. omissis il calciatore compagno di squadra sig. omissis, mentre il sig. omissis mostrava un dito della mano che avvicinava al sedere dello stesso, giungendo a toccare il compagno di squadra”;
- del sig. omissis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società omissis, deferito per:
1) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, tenuto fermo unitamente al sig. omissis il calciatore suo compagno di squadra sig. omissis, mentre il sig. omissis mostrava un dito della mano che avvicinava al sedere dello stesso, giungendo a toccare il compagno di squadra;
2) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, tenuto fermo unitamente al sig. omissis il calciatore suo compagno di squadra sig. omissis, mentre il sig. omissis mostrava un dito della mano che avvicinava al sedere dello stesso, giungendo a toccare il compagno di squadra;
3) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, unitamente al sig. omissis, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, tenuto fermo il calciatore suo compagno di squadra sig. omissis, mentre il sig. omissis mostrava un dito della mano che avvicinava al sedere dello stesso, giungendo a toccare il compagno di squadra”;
- del sig. omissis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società omissis, deferito per:
1) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso nel mese di febbraio 2023, mentre si trovava negli spogliatoi della società Omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, mostrato al sig. omissis, calciatore minorenne tesserato per la medesima società che era tenuto fermo dai compagni di squadra sigg.ri omissis e omissis, un dito della mano che avvicinava al sedere dello stesso, giungendo a toccare il compagno di squadra;
2) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, mostrato al sig. omissis, calciatore minorenne tesserato per la medesima società, un dito della mano che avvicinava al sedere dello stesso, giungendo a toccare il compagno di squadra;
3) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, unitamente al calciatore sig. omissis, mentre si trovava negli spogliatoi della società Omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, tenuto fermo il calciatore sig. omissis mentre il compagno di squadra sig. omissis mostrava un dito della mano che avvicinava al sedere dello stesso, giungendo a toccare il compagno di squadra;
4) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, unitamente ai sigg.ri omissis ed omissis, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, spinto sotto la doccia dalla quale usciva acqua fredda i compagni di squadra sigg.ri omissis e omissis”;
- del sig. omissis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società omissis, deferito per:
1) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, mostrato al suo compagno di squadra sig. omissis, che era tenuto fermo dai sigg.ri omissis e omissis, un dito della mano che avvicinava al sedere dello stesso, giungendo a toccare il compagno di squadra;
2) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, unitamente ai sigg.ri omissis e omissis, mentre si trovava negli spogliatoi della società Omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, spinto sotto la doccia dalla quale usciva acqua fredda i sigg.ri omissis e omissis, loro compagni di squadra;
3) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis a seguito di un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, colpito con un asciugamano bagnato i sigg.ri omissis e omissis suoi compagni di squadra”;
- del sig. omissis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società omissis, deferito per:
1) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, unitamente ai sigg.ri omissis ed omissis, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, spinto sotto la doccia dalla quale usciva acqua fredda i sigg.ri omissis e omissis, suoi compagni di squadra;
2) violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, colpito più volte con una cintura il sig. omissis, suo compagno di squadra”;
- della società omissis, chiamata a rispondere “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri omissis, omissis, omissis, omissis ed omissis, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione”.
La Procura aveva richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: al sig. omissis, 5 mesi di squalifica; al sig. omissis, 7 mesi di squalifica; al sig.omissis, 8 mesi di squalifica; al sig. omissis, 7 mesi di squalifica; al sig. omissis, 5 mesi di squalifica; alla società omissis, l’ammenda di euro 3.000.
Il Tribunale aveva ritenuto, invece, di irrogare sanzioni più modeste e in particolare: al sig. omissis la squalifica sino al 20.12.2023, al sig. omissis la squalifica sino al 15.1.2024, al sig.omissis la squalifica sino al 31.1.2024, al sig. omissis la squalifica sino al 15.1.2024, al sig. omissis la squalifica sino al 20.12.2023 ed alla società omissis l’ammenda di euro 1.200.
Propone, quindi, reclamo la Procura federale interregionale dolendosi della modesta entità delle sanzioni irrogate, tale da ledere il principio di effettività ed afflittività delle sanzioni disciplinari; si sottolinea, nel reclamo, il disvalore sociale delle condotte oggetto del deferimento, che hanno addirittura assunto una rilevanza penale, seppure il relativo procedimento incardinato presso il Tribunale per i minorenni dell’ omissis si è concluso con un’archiviazione per difetto di condizione di procedibilità.
Si ripercorrono, altresì, i punti salienti degli atti di indagine per concludere che si è in presenza di accertate reiterate condotte comportanti la costrizione fisica e la prevaricazione nell’ambito della stessa squadra, senza che sussista alcun tipo di possibile o anche soltanto potenziale provocazione e che tali condotte costituiscono la negazione radicale dei principi generali che la pratica sportiva intende assicurare. Quanto alla società deferita, si evidenzia che tutte le condotte sono state poste in essere nello spogliatoio senza che fosse presente alcun adulto che potesse evitare fatti quali quelli verificatisi, sicché la società ha omesso ogni e qualsiasi dovuta vigilanza nei confronti dei propri atleti minori di età.
Nei reclami incidentali formulati nell’interesse dei giocatori deferiti si denunzia una errata valutazione delle risultanze di indagine, si sottolinea l’avvenuta definizione del procedimento penale instaurato presso il Tribunale per i minorenni con un decreto di archiviazione che ridimensiona i fatti e li riconduce al novero degli scherzi di spogliatoio, così smentendo la ricostruzione operata dalla Procura federale interregionale, e si chiede, quindi, il proscioglimento dei deferiti e il rigetto del reclamo della Procura.
In particolare, nel reclamo incidentale proposto nell’interesse della omissis, oltre ad evidenziare l’assenza di responsabilità dei tesserati, si invoca la scriminante di cui all’art.7 CGS, in considerazione dei provvedimenti che la società aveva adottato per evitare fatti del tipo di quelli contestati nell’atto di deferimento e della condotta tenuta successivamente alla denuncia di tali episodi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presente procedimento riguarda condotte lesive addebitate a giocatori della omissis e commesse in danno di alcuni compagni di squadra minorenni.
In particolare si fa carico ai signori omissis, omissis e omissis di avere, i primi due, immobilizzato i compagni di squadra omissis e omissis mentre il terzo mostrava un dito della mano che avvicinava al sedere delle parti offese, fino a toccarlo.
Identica condotta è addebitata al terzetto formato dai giocatori omissis, omissis e omissis in danno del compagno di squadra omissis; in questo caso i signori omissis e omissis avrebbero immobilizzato il sig. omissis ed il sig. omissis avrebbe mostrato il dito avvicinandolo al sedere della persona offesa, toccandolo. I signori omissis, omissis e omissis avrebbero poi spinto sotto la doccia fredda i compagni di squadra omissis e omissis; il sig. omissis avrebbe colpito con un asciugamano bagnato i compagni omissis e omissis e il sig. omissis avrebbe colpito con una cintura il sig. omissis.
Considerati gli argomenti sviluppati nei reclami e nelle memorie presentate, oltre che nella discussione finale, la decisione deve essere articolata su più temi: l’ammissibilità del reclamo incidentale nell’ambito del procedimento sportivo, il valore assegnato in quest’ambito al decreto di archiviazione pronunciato nel procedimento penale, la valutazione della prova e, infine, la congruità della sanzione.
Circa l’ammissibilità del reclamo incidentale nel procedimento disciplinato dal Codice di giustizia sportiva oggi vigente, contestata dalla Procura federale nella memoria da ultimo proposta, si è pronunciato il Collegio di garanzia dello sport con la decisione SS.UU., n. 25/2019: “Per quanto riguarda la questione relativa alla ammissibilità o meno dell’appello incidentale proposto successivamente rispetto alla sua costituzione in giudizio gli artt. 59 e 60 Codice di giustizia sportiva CONI prevedono per la parte intimata e le altri parti destinatarie della comunicazione di cui all’art. 59, c. 1, la facoltà di presentare memorie difensive nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, di proporre eventuale ricorso incidentale non oltre dieci giorni prima dell’udienza (se non siano già decadute da tale facoltà) e, sempre nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, la facoltà (così come le altre parti processuali) di presentare memorie o istanze conclusive. In virtù del rinvio di cui all’art. 2, comma 6, Codice di giustizia sportiva CONI, è applicabile anche al processo sportivo il principio del processo civile per cui l’avvenuta costituzione in giudizio implica per la parte resistente, a pena di decadenza, la necessità di proporre contestualmente anche l’eventuale impugnazione incidentale (anche qualora il relativo termine non sia spirato). Tale principio è enunciato dall’art. 371 c.p.c., il quale stabilisce che la parte che proponga controricorso per resistere all’impugnazione principale è tenuta a proporre nel medesimo atto anche l’eventuale ricorso incidentale, nonché dall’art. 343 c.p.c., che, analogamente, prevede che l’appellato debba proporre l’eventuale appello incidentale nella medesima comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza”.
Si è poi precisato che se “L’ordinamento federale non reca una disciplina organica del reclamo incidentale. Pur tuttavia una corretta esegesi del quadro regolatorio di riferimento non può non tener conto del complesso sistema di fonti normative che concorrono vicendevolmente a governare, nell’ambito di un ordinamento oramai strutturato come multilivello, le condotte ed i rapporti ascrivibili ad ambiti di rilievo endofederale. All’interno di siffatto, articolato contesto normativo assume preminente rilievo il Codice della giustizia sportiva del CONI che assurge a paradigma di legittimità per le singole disposizioni del Codice FIGC e, al contempo, a canone ermeneutico per una “lettura conforme” delle medesime disposizioni endofederali. Depone in tal senso la stessa piana lettura dell’articolo 3 (già articolo 1) del Codice della FIGC che, nel disciplinare i rapporti tra il Codice e le altre fonti normative, reca l’esplicito riconoscimento di un principio di gerarchia a tenore del quale il Codice di giustizia sportiva della FIGC è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del Coni, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva del CONI, dallo Statuto della FIGC, dalle norme della FIFA e dell’UEFA” (Corte federale d’appello, Sez. III, n. 22/2019-2020); tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Corte federale d’appello, Sez. I. n. 72/2020-2021.
Una volta sancita l’ammissibilità del reclamo incidentale, quindi di tutti quelli proposti nell’interesse dei deferiti e della società, l’eccezione formulata dalla Procura federale interregionale circa il mancato rispetto dei termini è talmente generica che non necessita ulteriore approfondimento.
Il secondo tema che deve essere affrontato in via preliminare è rappresentato dal valore che, nel presente procedimento, deve essere attribuito al decreto di archiviazione pronunciato nell’ambito del procedimento penale avanti alla giustizia minorile, avente ad oggetto i fatti denunziati dai genitori dei minori delle parti offese, sigg. omissis e omissis.
In linea generale, si può osservare che “Il provvedimento di archiviazione, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l’esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto art. 414 c.p.p.” (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/20192020) sicché appare inconferente il richiamo all’art. 39 CGS CONI il quale prevede al comma 3 che solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
Conclusione che appare evidente alla luce delle diverse cognizioni e regole di giudizio che presiedono all’emissione di un decreto di archiviazione piuttosto che di una sentenza assolutoria. Nel caso di specie, pertanto, nessuna efficacia di giudicato può darsi al citato decreto di archiviazione.
Questo Collegio ritiene, oltretutto, che la questione sia stata ampiamente sopravvalutata nei reclami incidentali, se si pone mente al contenuto del decreto di archiviazione, dei capi di incolpazione e del reclamo della Procura federale interregionale.
Nel provvedimento di archiviazione del GIP in data 4.7.2023, si è condivisa la richiesta del Pubblico ministero che conteneva le seguenti osservazioni: “...è emerso come i fatti non siano inquadrabili nell’ipotesi di cui all’art. 609 octies c.p. (eventualmente da intendersi quale tentativo inidoneo e quindi non punibile, non essendo stato posto a rischio il bene tutelato dalla norma, precisandosi come nessuna delle due parti offese è stata concretamente toccata nelle parti intime) difettando l’elemento psicologico del reato. In ogni caso la condotta degli indagati (in due distinte occasioni hanno afferrato le p.p.o.o. e le hanno condotte contro la loro volontà sotto una doccia fredda, colpendoli con degli asciugamani) maturata nell’ambito di uno scherzo di cattivo gusto, può essere sussunta nell’ipotesi di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 610 c.p., in riferimento al quale, tuttavia difetta la condizione di procedibilità atteso che agli atti sono presenti due meri esposti privi di qualunque volontà punitiva…”.
All’esito, quindi, di una pur sommaria cognizione, il giudice penale ha dato conto della circostanza che i fatti inizialmente sussunti nella grave ipotesi delittuosa di violenza sessuale di gruppo non già non siano accaduti, così come si pretenderebbe da parte delle difese, ma siano riconducibili al più nell’ambito dello scherzo di cattivo gusto ed all’ipotesi di violenza privata, reato improcedibile per difetto di querela. Non può sfuggire che il provvedimento non è entrato nel merito della valutazione delle prove, non ha proposto in termini positivi una ricostruzione dei fatti, si è limitato ad escludere la prospettabilità del grave reato inizialmente ipotizzato.
A ben vedere, né i capi di incolpazione né il reclamo del Procuratore federale interregionale riprendono l’originaria e grave accusa formulata innanzi al Tribunale per i minorenni; diversamente, le pene richieste per i deferiti sarebbero state incomparabilmente più elevate.
Si è escluso, sia in sede penale che in sede disciplinare, che le condotte ascritte ai signori omissis, omissis, omissis e omissis abbiano in qualunque modo invaso la sfera sessuale delle persone offese. Del resto, se si esaminano le richieste del Procuratore federale interregionale, appare evidente che l’entità delle sanzioni è commisurata al numero degli episodi ascritti a ciascuno degli incolpati, senza distinzioni di gravità fra i diversi fatti (cosa che non sarebbe stata consentita ove taluni di questi fossero stati ricondotti a violazioni della sfera sessuale).
Rimossa, quindi, definitivamente l’ipotesi di abusi sessuali, ci troviamo a giudicare la fondatezza dell’accusa di condotte moleste ed antisportive accadute negli spogliatoi e a valutarne la gravità. E’ forse superfluo ricordare che una condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell’art. 4 comma 1, CGS, cioè contraria ai principi di lealtà e correttezza non necessariamente deve avere rilevanza penale, essendo differenti gli interessi tutelati e l’ambito di operatività dei due sistemi.
Non pare, del resto, seriamente contestabile che il costringere un compagno di squadra a subire azioni sgradite, quali l’essere messo sotto una doccia fredda o colpito con asciugamani bagnati o cinture o essere fatto segno di scherzi di cattivo gusto quali l’avvicinare una mano o un dito alle parti intime, sia pure coperte, siano condotte contrarie ai principi sanciti nell’art. 4 comma 1, CGS “Le clausole generali concernenti il principio di correttezza e lealtà sportiva rinviano a norme sociali o di costume da autorevole dottrina paragonate a una sorta di organi respiratori che consentono di adeguare costantemente la normativa all’evoluzione della realtà sociale di riferimento e di recepire e salvaguardare i valori comunemente avvertiti come irrinunciabili dalla comunità degli sportivi” (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 70/20212022; Sez. I, n. 16/2022-2023; Sez. I, n. 23/2022-2023; n. 68/CFA/2022-2023).
Peraltro neppure le difese hanno insistito sul punto, contestando, piuttosto, il raggiungimento della prova dei fatti così come enunciati nei capi di incolpazione.
Venendo quindi all’esame del merito, va ricordato il principio costantemente enunciato nella giurisprudenza della Corte federale, secondo cui “Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio - come invece è previsto nel processo penale, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (tra le più recenti CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022- 2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021).
A tal proposito, una volta abbandonata la prospettiva di violazioni della sfera sessuale, assumono rilievo, in primo luogo, le affermazioni di uno degli incolpati, il sig. omissis, il quale ha riferito di ricordare episodi in danno delle tre parti offese, i compagni più giovani omissis, omissis e omissis, ha parlato di docce fredde ed ha ammesso di avere avvicinato un dito al sedere di omissis, che indossava le mutande, con un gesto rapido, mentre l’altro compagno omissis lo teneva fermo.
Un altro degli incolpati, il sig. omissis, ha ammesso che uno degli scherzi in danno dei compagni era costringerli ad una doccia fredda, un altro era colpirli con asciugamani o cinture.
Il sig. omissis ha ricordato che il compagno omissis era stato obbligato a subire una doccia fredda ed ugualmente il sig. omissis, con riferimento a quanto subito dalle tre persone offese (doccia fredda).
Quest’ultimo teste ha anche confermato il gesto dell’avvicinamento del dito al sedere del compagno omissis e menzionato i signori omissis, omissis e omissis.
Gli episodi sono stati narrati anche dalle persone offese omissis e omissis e, pur se il compendio probatorio nel suo complesso non ha confermato gesti invasivi della sfera sessuale, si può ritenere che tutte le dichiarazioni valutate unitariamente e soprattutto alla luce delle ammissioni di alcuni degli incolpati, consentano di ritenere provato, secondo gli standard propri del procedimento sportivo sopra richiamati, che nello spogliatoio della omissis si verificarono episodi di prevaricazione da parte dei deferiti in danno di compagni di squadra più giovani.
Per svalutare il compendio indiziario, le difese compiono una ingiustificata parcellizzazione delle dichiarazioni, dimenticando che la lettura del complesso di esse, anche alla luce delle sostanziali ammissioni da parte di alcuni dei deferiti, ne autorizza una visione in chiave accusatoria.
La Procura federale interregionale non può - ed in effetti non fa - formulare le proprie richieste di pena dando ai fatti una qualificazione giuridica più grave; nel reclamo, come si è detto, ben lungi dall’evocare lo spettro della violenza sessuale di gruppo, ci si limita a constatare che le condotte, quali descritte nel deferimento, rappresentano una costrizione e una prevaricazione ingiustificata e contraria allo spirito di squadra in danno di compagni di squadra più giovani.
Ci troviamo, allora, di fronte a condotte quali: l’avere immobilizzato dei ragazzi mostrando un dito ed avvicinandolo alle parti intime; l’avere buttato dei ragazzi sotto la doccia fredda, l’averli colpiti con asciugamani e cinture.
Come si è detto, non è contestato né seriamente contestabile che si tratti di condotte sussumibili nell’alveo dell’art. 4, comma 1, CGS, che punisce comportamenti contrari ai doveri di lealtà, probità e correttezza. Pur se si escludesse la ravvisabilità del reato di violenza privata (tema su cui il giudice penale non si è pronunciato, stante il difetto di querela), non verrebbe meno la rilevanza disciplinare sportiva delle condotte.
Resta allora da verificare la congruità delle sanzioni irrogate.
Il Tribunale ha evidenziato, a tal proposito, la lieve differenza di età fra deferiti e persone offese, tutti minorenni e con un solo anno di differenza ed, altresì, la presumibile assenza di conseguenze psichiche in capo alle persone offese, che proseguirono il campionato di categoria nella medesima squadra.
La Procura, per contro, ha rilevato come le condotte poste in essere costituiscano la negazione radicale dei principi generali che la pratica sportiva è rivolta ad assicurare nonché la particolare gravità di atti posti in essere tra soggetti minori nello spogliatoio della stessa squadra, e cioè in uno dei luoghi deputati al corretto svolgimento dell’attività sportiva.
L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023).
In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, CGS, secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.
In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; Sez. Unite, decisione n. 0022/CFA/2023-2024).
In tale prospettiva, questo Collegio ritiene che gli episodi enunciati nei capi di incolpazione e in ordine ai quali si ritiene raggiunta prova sufficiente, lungi dal poter essere considerati scherzi di cattivo gusto connaturati alle dinamiche di spogliatoio, rappresentino gravi atti di prevaricazione da parte di soggetti più anziani e “navigati” in danno di compagni più giovani di cui si voglia sottolineare l’inferiorità.
Se l’ambito sportivo deve essere deputato alla crescita fisica, psicologica, sociale e culturale dei giovani è assolutamente inaccettabile che lo spogliatoio, così come il campo di gioco, diventino luoghi ove vengono riproposte dinamiche di sopraffazione e bullismo.
Ugualmente debbono essere duramente stigmatizzati comportamenti, asseritamente scherzosi, ma in realtà determinanti uno stato di soggezione in chi li subisce.
Del resto, se almeno due delle tre persone offese li riferirono ai genitori ciò significa che ne percepirono il disvalore ed il danno.
Non pare, al contrario, che gli incolpati abbiano compreso il disvalore dei gesti e se ne siano scusati. Privo di rilievo il fatto che le parti offese abbiano proseguito il campionato, dal momento che, dopo i fatti, si allenarono in diverse sedi.
Che poi le parti offese abbiano mostrato ai compagni di squadra di “stare allo scherzo” appare del tutto comprensibile in un contesto nel quale per loro era comunque importante continuare a giocare in quella squadra, nella prospettiva di crescere ed avere una anzianità sufficiente per evitare di finire vittime di altri soprusi.
Si ritiene, quindi, che le sanzioni richieste dalla Procura federale interregionale nel reclamo rappresentino la misura minima per rimarcare il disvalore dei fatti facendone percepire la gravità a chi vive nel mondo del calcio giovanile.
In tal senso il reclamo deve essere accolto con l’irrogazione: al sig. omissis della sanzione di 5 mesi di squalifica; al sig. omissis della sanzione di 7 mesi di squalifica; al sig. omissis della sanzione di 8 mesi di squalifica; al sig. omissis della sanzione di 7 mesi di squalifica; al sig. omissis della sanzione di 5 mesi di squalifica.
Con la precisazione che, per ciascuno, la durata della squalifica è commisurata al numero di violazioni.
Diversamente si deve concludere per quanto riguarda la società omissis.
Il reclamo incidentale deve essere respinto in quanto la società non ha dato prova di avere, in concreto, realizzato le misure enunciate a tutela dei giocatori nello spogliatoio.
Di fatto, nessuno dei ragazzi sentiti ha mai riferito di qualche adulto che controllasse di tanto in tanto cosa avveniva nello spogliatoio.
Al riguardo è stato affermato che “La mancata adozione del modello organizzativo da parte della società, qualifica la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre laddove viene adottato, se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo” (CFA, Sez. Un. n. 58/2021-2022; n. 77/CFA/2021-2022/C).
Da un lato, quindi, la società non ha dato prova della concreta attuazione di misure volte a prevenire episodi di prevaricazione e violenza nello spogliatoio dei minorenni; d’altro canto ha mostrato di avere percepito il problema e, dopo i fatti, di avere cercato di eliminarne le conseguenze, sicché la sanzione comminata dal Tribunale appare equa, tenuto conto anche dell’entità dell’ammenda irrogata in relazione alle presumibili disponibilità economiche di una società dilettantistica di calcio giovanile, basata sostanzialmente sul volontariato degli addetti.
La pubblicazione della presente decisione andrà effettuata con modalità tali da tutelare la privacy dei soggetti minorenni coinvolti.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo della Procura Federale Interregionale e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al omissis: squalifica di mesi 8 (otto) da scontarsi in tutte le competizioni;
- al omissis: squalifica di mesi 5 (cinque) da scontarsi in tutte le competizioni;
- al omissis: squalifica di mesi 7 (sette) da scontarsi in tutte le competizioni;
- al omissis: squalifica di mesi 7 (sette) da scontarsi in tutte le competizioni;
- al omissis: squalifica di mesi 5 (cinque) da scontarsi in tutte le competizioni;
Respinge il reclamo della Procura Federale Interregionale relativamente alla omissis.
Respinge i reclami incidentali.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Morelli Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce