F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0131/TFN – SD del 16 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 10457/236pf23-24/GC/gb del 19 ottobre 2023 nei confronti del sig. Riccardo Russo – Reg. Prot. 88/TFN-SD
Decisione/0131/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0088/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente (Relatore)
Antonella Arpini – Componente
Gaetano Berretta – Componente
Serena Callipari – Componente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 11 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10457/236pf2324/GC/gb del 19 ottobre 2023 nei confronti del sig. Riccardo Russo,
la seguente
DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Viene all’esame del Tribunale il deferimento citato in epigrafe con il quale è stato contestato al sig. Riccardo Russo, giovane arbitro infradiciottenne, di aver espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione personale del collega sig. Antonio Giua e, per l’effetto, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso attraverso un messaggio postato sul suo profilo Instagram del seguente contenuto: “mvp della partita … ratto infame figlio di puttana”, accompagnato da una fotografia ritraente l’effigie dell’arbitro Giua in divisa di gara e 4 emoticons di cui uno riproducente la maschera di un clown e gli altri il muso di un topolino.
L’istruttoria, nata da una segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Pavia, portava all’acquisizione della copia del messaggio ed alla conseguente notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, in risposta alla quale i genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore non contestavano il fatto e inviavano alla Procura comunicazione a mezzo PEC di scuse per l’arbitro Giua da parte del loro figliolo, rappresentando che il medesimo stava attraversando un periodo non favorevole e che era dispiaciuto e rammaricato per quanto accaduto.
La Procura procedeva al deferimento contestando la violazione degli artt. 42, c. 1, 2, 3, lett. a) e c), e 4, lett. e), del Regolamento AIA, anche in relazione alle norme del Codice Etico e di Comportamento AIA ed all’art. 23, comma 1, CGS.
Fissata l’udienza di discussione del deferimento per il giorno 8 novembre 2023, la stessa veniva rinviata alla successiva dell’11 gennaio 2024 “in attesa di eventuale modifica della disposizione sulla competenza in materia”.
Nelle more, da un lato i genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore deferito confermavano la dichiarazione fatta pervenire alla Procura dopo l’atto di comunicazione di conclusione delle indagini rappresentando che il figliolo aveva rassegnato le dimissioni dall’AIA; d’altro lato, il Consiglio Federale, nella riunione del 20 dicembre 2023, non approvava la modifica delle norme sulla competenza in materia rinviandone l’esame.
All’udienza dell’11 gennaio 2024 per la Procura Federale è comparso l’avv. Liberati, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso per l’affermazione della responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione di mesi due di sospensione.
Nessuno si è costituito né è comparso per il deferito.
Ciò premesso in fatto, è noto per gli operatori di giustizia FIGC che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD2022-2023 successivamente confermata in dieci decisioni con più ampie argomentazioni, ha affermato la propria incompetenza territoriale essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato.
E’ altresì noto che la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-2024 successivamente confermata in – allo stato – sette decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale argomentando sulla loro incondivisibilità in ragione fondamentale della prevalenza ratione temporis della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all’approvazione del CGS.
Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza.
Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell’AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale …”.
Quindi, l’art. 62 del Regolamento AIA appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC.
Peraltro, come prima accennato, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l’esame.
Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell’art. 62 del Regolamento AIA.
Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall’ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata.
Venendo al merito del procedimento, il Tribunale si deve dare carico dell’incidenza sul presente procedimento delle dimissioni dall’AIA rassegnate dal deferito sig. Russo nel senso di stabilire se dette dimissioni comportino l’improcedibilità del deferimento per sopravvenuta interruzione del rapporto associativo e federativo.
Invero, nel Regolamento dell’AIA non vi è una disposizione che preveda un’ultrattività della giustizia sportiva per i fatti compiuti in costanza di rapporto associativo e federativo; laddove nel CGS l’art. 9, comma 1, la contempla espressamente per “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, ….anche se non più tesserati, sono punibili…”.
Peraltro, siffatta diversità di trattamento non trova alcuna ragione oggettiva, atteso che l’interruzione del rapporto associativo e federativo non comporta (tranne l’ipotesi di provvedimento di preclusione, salva concessione della grazia ex art. 43 CGS) l’irreversibile allontanamento del soggetto interessato dall’ordinamento federale.
Tanto più che, per gli associati all’AIA, è espressamente prevista la possibilità (sia pure procedimentalizzata) di riammissione all’Associazione dopo le intervenute dimissioni.
A ciò va aggiunta la previsione del comma 6 delle Norme transitorie e finali del Regolamento dell’AIA che dispone: “Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali”.
Acclarata la procedibilità del deferimento in virtù di tali argomentazioni, appare pacifica la responsabilità del deferito sulla base della provenienza e del contenuto del messaggio postato, nonché della ammissione del fatto e della sua imputabilità di cui alle PEC in data 12 e 29 ottobre del 2023 degli esercenti la potestà genitoriale sul ragazzo.
Siffatta responsabilità va, tuttavia, limitata alla lesione del prestigio e della reputazione dell’arbitro sig. Antonio Giua, non ravvisandosi, tantomeno quale “effetto” automatico e immotivato, la lesione dell’istituzione arbitrale nel suo complesso; istituzione che detto messaggio neppure sfiora.
Quanto alla determinazione della sanzione, il Tribunale valuta rilevante la violazione commessa dal deferito sia per la provenienza (da un arbitro ad altro arbitro) sia per il contenuto dispregiativo del messaggio.
Ritiene, peraltro, il Tribunale di considerare sussistenti l’attenuante dell’inesperienza connessa alla giovane età (art. 64, comma 2 lett. a), Reg. AIA), l’attenuante della ammissione della responsabilità, tantopiù ante deferimento (ex art. 13, comma 1 lett. e) prima parte, CGS), nonché l’attenuante generica ex art. 13, comma 2, CGS in ragione della pronta cancellazione del messaggio postato e dell’atteggiamento processuale remissivo e di scuse (sia pure postume) rivolte al sig. Antonio Giua.
In conclusione, partendo da una sanzione di mesi due di sospensione, condividendosi la richiesta della Procura Federale, e operando le riduzioni di cui alle tre attenuanti, si giunge alla irrogazione di una sanzione di giorni diciotto di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Riccardo Russo la sanzione di giorni 18 (diciotto) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2024.
IL PRESIDENTE RELATORE
Carlo Sica
Depositato in data 16 gennaio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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