LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 del 08.01.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro GUERRI/A.C.CITTA’ DI CASTELLO SSD ARL

 

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro GUERRI/A.C.CITTA DI CASTELLO SSD ARL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.12.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore GUERRI ALESSANDRO ricevuto a mezzo pec il 23.10.2023 e notificato in pari data alla Società;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il suo legale di fiducia, nonché della mancata costituzione della Società sopra citata; 

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell’udienza del 13.12.2023, tramite il proprio legale;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 1.850,00, con decorrenza dal 09.02.2023 al 30.06.2023. Il ricorrente esponeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali, ma riceveva dalla società la minor somma di euro 930,00, e lamentava di essere creditore dalla A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.S.D.A.R.L. dell’importo complessivo lordo di euro 920,00.

Preliminarmente, va rivelato come sopra riportato, che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D, risultando ritualmente notificato il ricorso alla Società in data 23.10.2023 e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.S.D.A.R.L., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.S.D.A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore del sig. GUERRI ALESSANDRO di euro 920,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società A.C. CITTA’ DI CASTELLO SSDARL di comunicare al Comitato Regionale UMBRIA i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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