LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 del 08.01.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BUONO/A.C.CITTA’ DI CASTELLO SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BUONO/A.C.CITTA DI CASTELLO SSD ARL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.12.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore BUONO Francesco ricevuto a mezzo pec il 23.10.2023, regolarmente notificato alla AC Città di Castello SSD ARL

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della AC Città di Castello 

VALUTATI

i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente presente, attraverso il proprio delegato all’udienza dell’13.12.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la AC Città di Castello SSD ARL, per la stagione sportiva 2022/23 sottoscritto in data 01/07/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 17.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto la minor somma di € 13.600,00, pertanto, chiede la condanna dell AC Città di Castello SSD ARL al “pagamento della somma di Euro 3.400,00.

La commissione preso atto della richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la AC Città di Castello debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato in udienza. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la AC Città di Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. BUONO Francesco dell’importo di Euro 3.400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla AC Città di Castello SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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