F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0107/CSA pubblicata del 12 Gennaio 2024 – Sigg.ri Martina Zini e Giuseppe Oppenheim
Decisione/0107/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0137/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0137/CSA/2023-2024, proposto dai Sigg.ri Martina Zini e Giuseppe Oppenheim (genitori del minore Matteo Oppenheim) in data 19.12.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico della Figc, di cui al Com. Uff. n. 61 del 12.12.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.12.2023, l’Avv. Andrea Galli; udito l'Avv. Nicola Paolini per i reclamanti e il calciatore Matteo Oppenheim.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
I Sigg.ri Martina Zini e Giuseppe Oppenheim, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, hanno proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio figlio Matteo Oppenheim dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico della Figc (cfr. Com. Uff. n. 61 del 12.12.2023), in relazione alla gara del Campionato Under 17 Nazionale Lega Pro Girone B, Triestina Calcio / Legnano Salus del 10.12.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per quattro giornate effettive di gara “Per frase ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro”.
I reclamanti hanno sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento posto in essere dal tesserato nelle circostanze per cui è causa, chiedendone la riduzione.
In particolare, a parere dei reclamanti la condotta contestata al figlio sarebbe stata travisata dal Direttore di Gara, poiché non risulta essere mai stata violenta, scomposta o volutamente offensiva. Inoltre, la frase indicata dall’Arbitro non sarebbe stata direttamente rivolta allo stesso, che si trovava lontano dall’accaduto. A supporto producono una registrazione video dell’episodio. Il comportamento, pertanto, seppur meritevole di sanzione, non risulta essere grave o ingiurioso, poiché non idoneo a ledere il decoro, la dignità o l’onore dell’arbitro di gara. I reclamanti hanno chiesto, altresì, l’applicazione delle attenuanti generiche ex art.13 C.G.S. comma 2, della concitazione, dell’assenza di intenzionalità e capacità lesiva del gesto, dell’assenza di recidiva.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 28 dicembre 2023 è comparso, per i reclamanti, l’Avv. Nicola Paolini, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. Il calciatore sanzionato, anch’egli presente, ha ribadito che la sua frase non era rivolta all'Arbitro, evidenziando di essersi scusato con lui alla fine dell’incontro.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
In primo luogo deve rilevarsi l’inammissibilità della registrazione video prodotta dai reclamanti, ai sensi della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS. Le fattispecie in presenza delle quali può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (anche nel 2019) e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La ratio di tale impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quello di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere su quanto percepito e refertato dall’arbitro e dai suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Nel merito dei fatti, dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Al 47° del 1° tempo Oppenheim Matteo n.3 per insulto Proferiva seguenti parole dopo un mio fischio "vai a fanculo"”.
Tali risultanze confermano il tenore indubitabilmente offensivo e irriguardoso della espressione refertata, non risultando, peraltro, applicabili le attenuanti di cui all’art.13, comma 2, del C.G.S., della concitazione, dell’assenza di intenzionalità e capacità lesiva del gesto, nonché dell’assenza di recidiva, invocate dai reclamanti, non ricorrendone i presupposti ed in ogni caso non potendo essere qualificabili in termini di circostanze idonee ad essere inquadrate nella fattispecie delle attenuanti generiche.
Tuttavia questa Corte deve rilevare come, pur non dubitandosi della censurabilità della condotta del calciatore - essendo stata, l’espressione medesima, percepita chiaramente dal Direttore di Gara - dal referto ufficiale emerga una oggettiva incertezza sull’effettivo destinatario della frase in questione.
Il che induce a ridurre la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione inflitta a 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce