DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 301 del 05.12.2023 – Delibera – GARA DEL 21/10/2023: ASD CITTA’ di POTENZA – ASD ALTA FUTSAL Reclamo proposto da: Città di Potenza
GARA DEL 21/10/2023: ASD CITTA’ di POTENZA – ASD ALTA FUTSAL
Reclamo proposto da: Citta’ di Potenza
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. CITTA’ DI POTENZA avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2023 per le gare del campionato di Serie B. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, unitamente all’esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all’arbitro dalla società convenuta A.S.D. ALTA FUTSAL, è emerso che la predetta Società abbia impiegato nella gara in questione i calciatori Cappiello Giorgio (nato il 19/12/2005), Clemente Michele (nato il 08/06/200) e Mendes Amantes Allyson (nato il 16/05/1990), tutti non formati alla data di disputa dell’incontro, in numero superiore quindi a quello previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie B per il quale “Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di inserire in distinta giocatori formati. In deroga a quanto disposto nel precedente capoverso, nelle stesse gare le Società possono inserire in distinta un giocatore non formato.” Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 152 del 26/10/2023 si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla A.S.D ALTA FUTSAL., la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.