DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 468 del 15.01.2024 – Delibera – GARA DEL 06/01/2024: ASD ETA BETA FANO – CUS MACERATA Reclamo proposto da: Eta Beta Fano
GARA DEL 06/01/2024: ASD ETA BETA FANO – CUS MACERATA
Reclamo proposto da: Eta Beta Fano
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. ETA BETA FANO avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Rilevato che il preannuncio di reclamo proposto dalla società A.S.D. ETA BETA FANO è stato preannunciato con dichiarazione depositata a mezzo p.e.c. in data 07/01/2024 presso la segreteria del Giudice Sportivo senza essere stata trasmessa anche alla controparte. Considerato che ai sensi dell’art. 67 del C.G.S. “Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.” Ritenuto che la trasmissione alla controparte del preannuncio costituisce una condizione procedurale necessaria in quanto atta a consentire la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti ed il diritto di difesa della controparte, e che in mancanza è preclusa all’organo giudicante ogni valutazione nel merito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: A.S.D. ETA BETA FANO - CUS MACERATA 3 - 5 La tassa di reclamo viene addebitata.