F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0074/CFA pubblicata il 17 Gennaio 2024 (motivazioni) – PF – sig. Diego Panico, sig. Antonio Fiorello, ASD San Pietro Vernotico
Decisione/0074/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0076/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Manfredo Atzeni – Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0076/2023-2024 proposto dalla Procura federale in data 21.12.2023,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 124 del 19.12.2023;
visti il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 16 gennaio 2024, il Pres. Giuseppe Castiglia e udito per la Procura federale l’Avvocato Giorgio Ricciardi; nessuno è presente per i resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con comunicazione a mezzo PEC dell’8 maggio 2023, con numerose fotografie allegate, il Presidente del Comitato regionale arbitri della Puglia Nicola Favia ha segnalato alla Procura federale di aver notato, a seguito della verifica di alcune immagini pubblicate sulla pagina del social network “Facebook” della società ASD Giallorossi Aradeo Calcio, squadra militante nel campionato di seconda categoria pugliese, la presenza in campo tra i calciatori schierati dalla società ASD San Pietro Vernotico, in occasione della gara del 30 aprile 2023 fra la ASD Giallorossi Aradeo Calcio e la ASD San Pietro Vernotico, del signor Diego Panico, assistente arbitrale appartenente alla Sezione dell’Associazione italiana arbitri - AIA di Lecce.
Il Presidente del CRA Puglia riferiva che inoltre che il signor Panico, contattato telefonicamente, dapprima avrebbe negato la circostanza sopra descritta per confermarla invece in una successiva comunicazione intercorsa nella stessa giornata.
La Procura federale ha quindi avviato una istruttoria ascoltando diversi tesserati e acquisendo varia documentazione.
2. All’esito dell’istruttoria la Procura federale - con nota del 22 novembre 2023 - ha deferito al Tribunale nazionale disciplinare Sezione disciplinare il signor Diego Panico, all’epoca dei fatti assistente arbitrale della Sezione AIA di Lecce, il signor Antonio Fiorello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Pietro Vernotico e la società A.S.D. San Pietro Vernotico, per rispondere:
- il signor Diego Panico: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e dell’art. 42, comma 4, lett. b), del regolamento AIA, così come integrato dall’art. 6.1, primo capoverso, del codice etico e di comportamento dell’AIA, per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società ASD San Pietro Vernotico alla gara Giallorossi Aradeo - San Pietro Vernotico disputata il 30 aprile 2023 e valevole per il girone C del campionato di seconda categoria del Comitato regionale Puglia, senza averne titolo perché tesserato per l’Associazione italiana arbitri con la qualifica di assistente arbitrale; la partecipazione alla gara dello stesso, inoltre, sarebbe avvenuta con l’utilizzo del nominativo e del documento d’identità del calciatore signor Pierpaolo Finisguerra, inserito in distinta con l’indicazione della maglia n. 11;
- il signor Antonio Fiorello: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, nonché dall’art. 7, comma 1, dello statuto federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD San Pietro Vernotico, consentito e comunque non impedito la partecipazione del signor Diego Panico, nella fila della squadra schierata dalla società ASD San Pietro Vernotico, alla gara Giallorossi Aradeo - San Pietro Vernotico disputata il 30 aprile 2023, valevole per il girone C del campionato di seconda categoria del Comitato regionale Puglia, nonostante lo stesso fosse tesserato per l’Associazione Italiana Arbitri con la qualifica di assistente arbitrale; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61 delle NOIF, per aver lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD San Pietro Vernotico in occasione dell’incontro ricordato, nella quale è inserito il nominativo del calciatore signor Pierpaolo Finisguerra con la maglia numero 11, nella consapevolezza che in realtà avrebbe preso parte alla gara il signor Diego Panico, tesserato per l’Associazione Italiana Arbitri con la qualifica di assistente arbitrale; la partecipazione alla gara del calciatore appena citato, in particolare, sarebbe avvenuta con l’utilizzo del nominativo e del documento del calciatore signor Pierpaolo Finisguerra, inserito in distinta di gara con l’indicazione della maglia n. 11;
- la società ASD San Pietro Vernotico, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Fiorello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.
Quanto ad altri tesserati, indagati a diverso titolo per altri fatti emersi nel corso dell’indagine, la Procura federale, previa separazione delle posizioni, ha esercitato l’azione disciplinare con distinto atto di deferimento dinanzi al Tribunale federale territoriale della Puglia.
3. Con decisione n. 124/2023-2024, il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, dopo aver comunicato di non potersi pronunziare su alcune proposte di accordo fra le parti ex art. 127 CGS per la mancanza dei necessari presupposti, ha dichiarato la propria incompetenza declinandola in favore del Tribunale federale della Puglia, ritenuto territorialmente competente.
4. La Procura federale ha interposto reclamo avverso la decisione di primo grado, chiedendo la riaffermazione della competenza del Tribunale federale nazionale e, previo eventuale rinvio al giudice di prime cure ex art. 106, comma 2, CGS, l’irrogazione delle sanzioni richieste nel grado precedente (per il signor Diego Panico, 2 anni di sospensione; per il signor Antonio Fiorello, 6 mesi di inibizione; per la società ASD San Pietro Vernotico, 3 punti di penalizzazione in classifica e € 400,00 di ammenda) o quelle ritenute congrue.
5. All’udienza del 16 gennaio 2024, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo l’intervento del solo rappresentante della Procura federale, trattenuto in decisione.
Va dato atto che, con messaggio di posta elettronica ordinaria, il signor Diego Panico ha chiesto di essere ascoltato in udienza. La richiesta non ha potuto essere accolta in quanto inammissibile, non essendo il deferito costituito in giudizio con il ministero di un difensore, come invece richiede l’art. 100, comma 2, CGS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il reclamo della Procura federale è fondato nei termini di cui ora si dirà.
7. Preliminare è l’esame della questione di competenza.
Viene nuovamente all’esame il tema dell’individuazione del giudice di primo grado territorialmente competente a conoscere dei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’Associazione italiana arbitri AIA per la violazione delle norme del relativo regolamento e delle pertinenti norme secondarie.
Come è ormai ben noto, la questione sorge per effetto dell’antinomia fra gli artt. 84 e 92 del Codice di giustizia sportiva (i quali operano una distinzione tra Tribunale nazionale e Tribunale territoriale, a seconda se l’attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale) e il sopravvenuto art. 63 del regolamento AIA che, invece, attribuisce tale competenza in toto alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale.
Sul punto, le Sezioni unite di questa Corte federale d’appello si sono pronunciate con la decisione n. 9/2023-2024, che ha formulato principi di cui successive decisioni hanno fatto coerente applicazione (Sez. un., n. 46, n. 47, n. 48, n. 66 e n. 68/2023-2024; Sez. I, n. 73/2023-2024).
In sintesi, secondo l’orientamento delle Sezioni unite, l’antinomia fra le diverse fonti va risolta alla luce del criterio cronologico e non di quello gerarchico.E ciò, in quanto:
- “argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale”;
- “[ad] ogni buon conto, se anche se si volesse accedere al criterio ermeneutico che fa riferimento, anche in materia di diritto sportivo, alla gerarchia delle fonti (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 35/2017), gli esiti non cambierebbero. Difatti, per individuare tale gerarchia delle fonti nell’ordinamento sportivo federale occorrerebbe fare riferimento all’art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che «Le fonti dell’ordinamento federale sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile» (Corte sportiva d’appello nazionale, SS.UU., n. 90/2017/2018), là dove la disposizione statutaria evidenzia – con una scelta forse opinabile ma chiara - la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale”;
- “il comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone: <<ravvisata l’esigenza di prevedere che gli associati dell’AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado>>;
- “appare evidente, pertanto, la scelta inequivoca del Legislatore federale, nell’assegnare <<all’AIA il termine del 15 dicembre 2022, per adeguare il proprio Regolamento ai “Principi informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”>>, di attribuire la competenza, in primo grado a “livello nazionale” e, quindi, al Tribunale federale nazionale”;
- resta peraltro ferma “l’opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un’unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva”.
8. La giurisprudenza del Tribunale federale nazionale è invece orientata a privilegiare il criterio gerarchico di risoluzione del conflitto di norme.
Così fa anche la decisione qui impugnata che, dando atto del difforme indirizzo del giudice di appello, ritiene tuttavia di porsi nel solco dei propri precedenti (decisioni n. 57, n. 58, n. 103, n. 105, n. 108, n. 121/2023-2024), a tal fine valorizzando un triplice ordine di rilievi, che questa Corte non avrebbe adeguatamente considerato nelle proprie precedenti pronunzie:
- l’art. 2, comma 6, dello statuto FIGC pone il Codice di giustizia sportiva al secondo e il regolamento AIA al terzo livello delle fonti dell’ordinamento federale;
- sarebbe irrilevante la circostanza che il regolamento AIA sia stato approvato dal Consiglio federale, in quanto l’art. 2, comma 6, dello statuto federale include nel secondo livello le (sole) “altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale” e il successivo art. 27 distingue la funzione di emanazione di atti normativi attribuita al Consiglio federale (comma 2) da quella di approvazione di atti normativi di diversa origine, quale appunto il regolamento AIA (comma 2, lett. m);
- soprattutto, l’art. 33, comma 7, dello statuto federale riserva al Codice di giustizia sportiva l’individuazione delle “competenze degli Organi di giustizia sportiva”. Testualmente, la disposizione non lascerebbe spazio a norme di rango inferiore, che dunque non potrebbero validamente intervenire in materia e, occorrendo, andrebbero disapplicate dal giudice.
9. Il Collegio non può condividere la valutazione del TFN, che sembra trascurare il senso della recentissima riforma della tematica disciplinare nell’ambito dell’AIA.
Adottata in seguito a vicende deprecabili, che si erano imposte all’attenzione dell’opinione pubblica, questa riforma è solo all’apparenza espressione di pura autonomia associativa, rispetto alla quale il ruolo degli organi federali si sia limitato a una funzione di controllo e approvazione.
Come appare dal comunicato ufficiale n. 74/A del 15 novembre 2022, è stato invece proprio il Consiglio federale della FIGC a dare impulso al procedimento, approvando modifiche al testo dei Principi informatori dei regolamenti dell’Associazione italiana arbitri, con eliminazione della previsione della giustizia domestica dell’AIA, e assegnando all’AIA il termine del successivo 15 dicembre per adeguare il proprio regolamento ai mutati principi, con previsione di intervento sostitutivo di un commissario ad acta in caso di mancato rispetto del termine da parte dell’Associazione.
E ciò, “ravvisata l’esigenza di prevedere che gli associati dell’AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura Federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado”.
Ne è seguita l’adozione delle modifiche al regolamento dell’AIA, compresa, fra le altre, quella di cui ora si discute, approvate dal Presidente federale, previa delega del Consiglio federale, con il comunicato ufficiale n. 97/A del 23 dicembre 2022.
Di conseguenza, una lettura delle disposizioni che ne privilegi l’aspetto solo formale, collocandosi al di fuori del quadro complessivo di riferimento, tradirebbe la reale intenzione del legislatore federale (di cui è necessario tener conto anche a norma dell’art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.) e finirebbe per svuotare in gran parte la complessiva riforma. Se dunque è vero che un intervento di coordinamento sembra opportuno per garantire coerenza formale al sistema, sarebbe improprio far discendere da tale attuale difetto una totale elusione del fine perseguito dall’intervento normativo recente ed espressamente dichiarato in un documento federale, quale è il comunicato ufficiale n. 74/A.
In disparte la questione (appunto, formale) della distinzione tra emanazione e approvazione dell’atto normativo, la cronologia sopra riassunta dimostra che la modifica al sistema disciplinare dell’AIA è comunque riferibile alla sostanziale iniziativa del Consiglio federale e come tale va considerata anche in relazione al disposto degli artt. 2, comma 6, e 33, comma 7, dello Statuto federale, con una conseguente modifica - implicita, ma inequivoca e consapevolmente perseguita - delle relative disposizioni del Codice di giustizia sportiva.
In conclusione, la Sezione ritiene di ribadire la giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, secondo cui l’apparente contrasto fra le disposizioni evocate va risolto nel senso di riconoscere prevalente il disposto dell’art. 63 del regolamento AIA, in piena coerenza, appunto, con il dichiarato intento del legislatore federale.
10. In questa parte, il reclamo della Procura federale va pertanto accolto con affermazione della competenza territoriale del Tribunale federale nazionale e riforma della decisione impugnata.
Non ne consegue, tuttavia, la retrocessione della causa al primo grado in ritenuta applicazione dell’art. 106, comma 2, quarto periodo, CGS. Secondo la giurisprudenza più recente, infatti, la disposizione codicistica va letta alla luce della natura del giudizio di appello e dei criteri di speditezza del processo sportivo, cosicché i casi in cui le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado legittimano l’annullamento della decisione con rinvio sono solo quelle (invero, poche) specificamente contemplate dalla norma (Corte fed. app., Sez. un., n. 9/2023-2024, sulla scia di Corte fed. app., Sez. un., n. 2/2023-2024, e successive decisioni conformi, comprese le decisioni n. 46, n. 47, n. 48, n. 66, n. 68 e n. 73, prima citate e rese appunto in controversie analoghe a quella attuale).
11. La controversia può essere dunque vagliata nel merito.
Sussiste la responsabilità disciplinare dei tesserati deferiti per i fatti loro ascritti nei capi di incolpazione.
Per quanto concerne il signor Panico, assistente arbitrale e calciatore, sono in atti sue dichiarazioni, indirizzate per posta elettronica alla Procura federale (21 giugno scorso) o formulate oralmente a terzi, che ne hanno riferito (presidente del CRA Puglia, presidente della sezione AIA di Lecce), che costituiscono confessioni stragiudiziali assistite dall’efficacia di cui all’art. 2735 cod. civ. La sua responsabilità disciplinare è dunque fuori discussione.
Quanto al presidente Fiorello, rimasto peraltro assente dal presente giudizio, questi - in primo grado - aveva sostenuto la propria correttezza e buona fede, dichiarandosi totalmente estraneo all’illecito del signor Panico.
Ora, appare verosimile che l’utilizzazione del signor Panico sia stata un espediente utilizzato dal presidente per ovviare, almeno parzialmente, al deficit di organico della squadra, che infatti si è presentata in campo con soli otto giocatori e nel corso del primo tempo, a causa di due infortuni, si è trovata con un numero di atleti inferiore al minimo prescritto, con conseguente chiusura anticipata dell’incontro e perdita della gara con il miglior punteggio conseguito dalla compagine avversaria sul terreno di gioco.
Al riguardo, allora, è sufficiente fare applicazione del consolidato principio, proprio dei procedimenti della giustizia sportiva, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, Sez. un., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, Corte fed. app., Sez. un., n. 66 e n. 72/2023-2024, ove ampi riferimenti ulteriori).
Comunque, è ben poco credibile che il signor Fiorello, che nella distinta di gara è indicato come dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ed era presente al momento del riconoscimento dei calciatori da parte dell’arbitro, se non sia stato promotore, non abbia almeno avuto consapevolezza della mancata presentazione del signor Finisguerra, tesserato per la sua squadra e indicato in distinta con il n. 11, e della sua sostituzione con altro atleta, cioè appunto il signor Panico.
Ove mai, a tutto concedere, il signor Fiorello fosse stato estraneo alla sostituzione (circostanza che, si ripete, appare del tutto improbabile), è evidente che il non avvedersi di un evento così inusuale e grave sarebbe sintomo di un comportamento così trascurato da collocarsi di gran lunga al di sotto del minimo livello di esigibilità che va richiesto al presidente di un’associazione sportiva, chiamato dal suo ruolo istituzionale a controllare e a garantire la correttezza della propria squadra.
Il signor Fiorello, dunque, deve essere dichiarato responsabile dell’infrazione disciplinare a lui contestata.
A norma dell’art. 6, comma 1, CGS, dall’affermata responsabilità del signor Fiorello, presidente dotato di poteri di rappresentanza, consegue la responsabilità diretta della ASD San Pietro Vernotico.
12. Quanto alla misura delle conseguenti sanzioni, occorre tener conto della circostanza che il signor Panico non era un semplice tesserato della FIGC, per il quale pure varrebbero regole di correttezza e diligenza superiori a quelli del comune cittadino, ma apparteneva alla categoria degli assistenti arbitrali, cui, per il ruolo istituzionale che rivestono, sono richiesti standard di comportamento improntati a canoni di rispetto di regole deontologiche particolarmente rigorose (Corte fed. app., Sez. I, n. 73/2023-2024).
Infatti, come hanno osservato le Sezioni unite di questa Corte, “la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo” (decisione n. 69/2023-2024). E lo stesso può dirsi, con gli adattamenti del caso, per l’assistente arbitrale.
Si è trattato, in definitiva, di una infrazione di particolare gravità, considerato che il regolamento AIA consente solo agli arbitri (art. 46), e non anche agli assistenti arbitrali (art. 50) di poter svolgere attività di calciatore tesserato.
Ciò premesso e valutate anche la confessione e le avvenute dimissioni dall’AIA del signor Panico, dunque ormai estraneo all’ordinamento federale, il Collegio reputa equo infliggere ai deferiti le sanzioni esposte in dispositivo, che si aggiungono a quelle irrogate per vicende connesse dal Tribunale federale della Puglia con il comunicato ufficiale n.101/2023, depositato in atti dalla Procura federale.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Diego Panico, inibizione di mesi 18 (diciotto);
- al sig. Antonio Fiorello, inibizione di mesi 6 (sei);
- alla società ASD San Pietro Vernotico, penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce