F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0123/CSA pubblicata del 25 Gennaio 2024 – SSD Akragas 2018 S.rl.

Decisione/0123/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0163/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0163/CSA/2023-2024, proposto dalla società SSD Akragas 2018 S.rl. in data 09.01.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 71 del 09.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 11 gennaio 2024 tenutasi in videoconferenza l'Avv. Fabio Di Cagno e udito il Sig. Flavio Bellomo, segretario della reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 9.1.2024, preceduto da regolare preannuncio, la società S.S.D. Akragas 2018 s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 71 del 9.1.2024, con la quale le sono state comminate le sanzioni dell’ammenda di 3.500,00 e della disputa di una gara a porte chiuse “per avere propri sostenitori, nel corso della gara, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (11 petardi e fumogeni) che veniva lanciato sul campo per destinazione e sul terreno di gioco. In particolare, 3 petardi esplodevano sul terreno di gioco a meno di due metri da un A.A. provocando temporaneo stordimento all’Ufficiale di gara e costringendo l’Arbitro a sospendere il gioco per circa 2 minuti. Inoltre, la società non ottemperava all’obbligo di assistenza medica durante la gara”.

Il tutto verificatosi nel corso dell’incontro Licata – Akragas, disputatosi in Ravanusa (AG) il 7.1.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone I.

Tali sanzioni sono state così comminate sulla scorta, in particolare, del referto dell’Assistente n. 2, il quale riferisce che “durante il corso della gara sono stati lanciati 11 petardi da tifosi chiaramente riconducibili alla società ospite nella mia zona, 3 di questi sono esplosi nel terreno di gioco a meno di 2 metri da me e dai calciatori, provocandomi un temporaneo stordimento che ci ha portato a sospendere la gara per due minuti circa all’8 del secondo tempo. Oltre ai petardi sono stati anche lanciati, sempre dalla tifoseria ospite, 2 fumogeni sul campo per destinazione”.

Il referto dell’Arbitro riporta inoltre nelle note: “Medico società di casa non presente. Medico società ospite presente”.

La reclamante, preliminarmente, contesta l’inottemperanza all’obbligo di assistenza medica, sia perché tale obbligo sussisterebbe solo in capo alla società ospitante (come da C.U. n. 1 del 1.7.2023 del Dipartimento Interregionale), sia perché, in ogni caso, il proprio medico sociale dott. Salvatore Bottone era presente e regolarmente inserito nella distinta consegnata all’Arbitro prima della gara.

La reclamante, altresì, lamenta di essere stata sanzionata in maniera eccessiva, posto che tanto la dirigenza quanto i calciatori avevano “tempestivamente tentato di ristabilire l’ordine messo a repentaglio dalla tifoseria”, comportamento che avrebbe integrato gli estremi della specifica circostanza attenuante di cui all’art. 13 C.G.S. (fattiva collaborazione per la scoperta o accertamento di illeciti disciplinari), anche a fronte della tempestiva comunicazione alle autorità competenti dei nominativi dei tifosi acquirenti del biglietto.

Conclude per la riduzione della sanzione, soprattutto in considerazione del danno derivante alle casse della società dalla disputa di una gara a porte chiuse.

Nel corso della discussione, il segretario della società ha sollecitato, seppure in via subordinata, l’eventuale sostituzione di tale ultima sanzione con quella più lieve della chiusura della sola curva dello stadio di Agrigento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è solo parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui al dispositivo.

Risulta difatti certamente fondata la doglianza relativa alla presunta inottemperanza all’obbligo di assistenza medica, in quanto smentita dallo stesso referto arbitrale, ove l’assenza del medico è imputata alla sola società di casa (Licata), come peraltro confermato  dalla distinta allegata al referto (la quale riporta come regolarmente presente il medico sociale dell’Akragas dott. Bortone). E’ dunque evidente l’equivoco nel quale è incorso il Giudice Sportivo, erroneamente addebitando alla reclamante un’infrazione da questa mai commessa.

Quanto al comportamento dei propri tifosi, va premesso che la reclamante non contesta il lancio e l’esplosione dei numerosi petardi, né le conseguenze che ne sono derivate (pericolosità per l’ordine pubblico e per le persone in campo, stordimento dell’Assistente, interruzione della gara per circa due minuti). Invoca tuttavia delle circostanze attenuanti che, oltre a risultare indimostrate, non appaiono idonee neppure in astratto a limitare la responsabilità di essa società. Improprio, difatti, è il richiamo all’art. 13, in quanto la fattispecie in esame, trattandosi di violazione dell’art. 25, comma 3 (e, probabilmente, anche dell’art. 26) C.G.S., è regolata dall’art. 29 C.G.S., il quale prevede le specifiche attenuanti per il comportamento dei sostenitori.

Ebbene, come si è detto, di tali attenuanti non vi è alcuna evidenza in atti: né potrebbe considerarsi tale la mera comunicazione alle autorità del nominativo degli acquirenti dei biglietti.

Ciò premesso, considerata la gravità del comportamento posto in essere dai sostenitori dell’Akragas e, per converso, l’assenza della violazione dell’obbligo di assistenza medica, si ritiene di ridurre ad 3.000,00 la sanzione dell’ammenda e di confermare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse. A tale ultimo proposito, non può essere accolta la subordinata richiesta formulata dalla società in sede di discussione, posto che le notorie, ridotte dimensioni degli impianti sportivi in ambito dilettantistico, non consentono di attribuire sufficiente afflittività alla sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), C.G.S.. 

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad 3.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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