F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0147/TFN – SD del 1 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 2550/331pf22-23/GC/blp del 27.7.2023 nei confronti del sig. omissis e della società omissis – Reg. Prot. 20/TFN-SD
Decisione/0147/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0020/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)
Antonella Arpini – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° febbraio 2024, sul deferimento del Procuratore Federale n. 2550/331pf22-23/GC/blp del 27 luglio 2023 nei confronti del sig. omissis e della società omissis,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 2550/331pf22-23/GC/blp del 27 luglio 2023, nei confronti di:
1) “ omissis
omissis , per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022/23, detenuto oltre 31.000 files di contenuto materiale pedopornografico, tra immagini e video, all’interno di nr. 2 HDD, ritraenti minori in età preadolescenziale e prepuberale in espliciti atteggiamenti osceni o erotici ovvero nel compimento di atti sessuali tra loro e con adulti, tra cui materiale autoriprodotto ritraente calciatori minori di età tesserati presso la società omissis”;
2) “omissis a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dal sig. omissis, così come riportate nel precedente capo di incolpazione”.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e omissis omissis, hanno depositato proposta di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, gli Avv.ti Alessandro Paciaroni e Stefano Paciaroni in rappresentanza della società omissis, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti della omissis omissis la sanzione di euro 900,00 (novecento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° febbraio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Pierapolo Grasso Carlo Sica
Depositato in data 1° febbraio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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