F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0129/CSA pubblicata del 1 Febbraio 2024 – A.S.D. Rotonda Calcio

Decisione/0129/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0166/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0166/CSA/2023-2024, proposto dalla Società A.S.D. Rotonda Calcio in data 16.1.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - LND, di cui al Com. Uff. n. 71 del 9 gennaio 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26 gennaio 2024, il Dott. Agostino Chiappiniello, udito l'Avv. Luis Vizzino per la reclamante e sentiti l'Arbitro e l'Assistente n. 1.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società A.S.D. Rotonda Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta all’allenatore, sig. Giuseppe Pagana, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 71 del 9 gennaio 2024, in relazione alla gara Rotonda Calcio/Casarano Calcio del 7.1.2024, valevole per il campionato LND serie D, gir. H.

Il Giudice Sportivo, ha così motivato il provvedimento: "Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”.

La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che l’allenatore della società, abbia profferito una espressione non offensiva, completamente diversa da quella riportata nel referto arbitrale. In sostanza, avrebbe pronunciato la seguente frase: “Ma Come si fa? Ma come si fa? Che fai?”. Si afferma nel reclamo che l’allenatore, al termine della gara, si sarebbe recato presso lo spogliatoio dell’arbitro e, alla presenza delle forze dell’ordine, avrebbe chiesto scusa al Direttore di gara, per il comportamento tenuto in occasione del fatto contestato nel referto.

Afferma la società di aver allegato al reclamo un video che riporta tutta la vicenda.

Conclusivamente viene chiesta la riduzione della sanzione della squalifica da quattro a due o, in subordine, da quattro a tre giornate effettive di gara.

Nel corso dell’udienza di discussione è stato udito l’avv. Luis Vizzino per la reclamante e sentiti l’arbitro e l’assistente n.1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma ritiene che l’allenatore, sig. Giuseppe Campana, abbia profferito una espressione non offensiva, completamente diversa da quella riportata nel referto arbitrale. In sostanza, avrebbe pronunciato la seguente frase: “Ma Come si fa? Ma Come si fa? Che fai?”. Si afferma nel reclamo che l’allenatore, al termine della gara, si sarebbe recato presso lo spogliatoio dell’arbitro e alla presenza delle forze dell’ordine, avrebbe chiesto scusa al Direttore di gara, per il comportamento tenuto in occasione del fatto contestato nel referto. Tale circostanza, è stata confermata dall’arbitro sentito nel corso della discussione del giudizio.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”. L’assistente dell’arbitro n. 1, sig. Luca Granata, riferisce: “Al 30 st, richiamavo l’attenzione dell’arbitro per far allontanare l’allenatore della società Rotonda, il sig.  Giuseppe Campana, perché protestava in modo vivace contro una decisione dell’arbitro,urlando ad alta voce che cazzo fai testa di cazzo”.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal giudice sportivo della condotta offensiva esaminata e la conseguente sanzione a quattro giornate effettive di gara inflitta all’allenatore, sig. Giuseppe Campana.

Tuttavia, considerato che il sig. Giuseppe Pagana si è recato presso lo spogliatoio dell’arbitro e alla presenza delle forze dell’ordine ha chiesto scusa al Direttore di gara per il comportamento tenuto in occasione del fatto contestato nel referto, come confermato dall’arbitro, sig. Michele Buzzone, sentito nel corso dell’udienza di discussione del giudizio, la Corte ritiene applicabile le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lettere C ed E del C.G.S. riducendo la sanzione della squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

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