LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 274 del 06.02.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CASSANO/USD LAVELLO

RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CASSANO/USD LAVELLO

La C.A.E. riunitasi in data 10.01.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Giuseppe Cassano, regolarmente notificato a mezzo p.e.c.

in data 23.10.2023 alla società U.s.d. Lavello ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio sia del ricorrente che della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Usd Lavello, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 7.000,00 con decorrenza dal 27.08.2022 al 30.06.2023. Lo stesso ricorrente esponeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società resistente la minor somma di Euro 4.700,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 2.300,00.

Le parti venivano ritualmente convocate per l'udienza del 13.12.2023. Con memoria del 29.10.2023 si costituiva in giudizio la società anzidetta deducendo che il calciatore avrebbe deciso volontariamente e di sua spontanea volontà di terminare ogni rapporto economico e professionale con la società Usd Lavello in data 03 dicembre 2022 sottoscrivendo ampia dichiarazione liberatoria - con cui lo stesso dichiarava “di aver ricevuto alla data odierna tutto quanto spettante dall'accordo economico sottoscritto in data 20/08/2022 per la stagione sportiva 2022/2023” - e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso. Con memoria di replica del 05.12.2023 il ricorrente, nel riconoscere la circostanza relativa all'interruzione del rapporto nonché l'avvenuta sottoscrizione della liberatoria di cui sopra, precisava tuttavia che le parti avrebbero successivamente deciso, sempre di comune accordo, di proseguire il rapporto professionale fino al termine della stagione 2022/23, come comprovato da: - n. 2 bonifici effettuati dalla Società Usd Lavello a favore del ricorrente dopo la data del 03.12.2023 indicata nella liberatoria, e segnatamente in data 20.03.2023 di euro 500,00 ed in data 05.04.2023 di euro 700,00, entrambi riportanti come causale compensi 2022/2023”; - l'elenco di tutte le partite a cui il ricorrente avrebbe preso parte fino al termine della stagione 2022/23 certificate dal sito www.transfermarkt.com; - le formazioni e la cronaca della partita Afragolese - Lavello del 26.02.2023, nella quale il calciatore, ruolo portiere, sarebbe subentrato al minuto 66 del secondo tempo. Con memoria del 12.12.2023 la società resistente, nel contestare le avverse deduzioni, precisava a sua volta che la comune volontà di interrompere il rapporto sarebbe nata dalla volontà del sig. Cassano di essere trasferito ad altro sodalizio sportivo, ed a tal uopo depositava diversi nulla-osta rilasciati al calciatore al fine di allenarsi con altri Club in vista di un eventuale auspicato trasferimento; tuttavia, non essendo riuscito nel suo intento, il calciatore avrebbe poi chiesto ed ottenuto di essere reintegrato in organico e, successivamente, gli sarebbe stato corrisposto un mero contributo economico per le spese di vitto e alloggio, da qui i due bonifici eseguiti in suo favore. La società resistente sosteneva pertanto che la quietanza liberatoria era da intendersi come satisfattiva di ogni pretesa del ricorrente in riferimento all'intera stagione sportiva.

All'udienza del 13.12.2023 veniva disposto un rinvio al 10.01.2024 al fine di consentire alle parti il deposito di memorie integrative.

Con ulteriore memoria del 03.01.2024 il ricorrente, a supporto delle proprie difese, evidenziava che la liberatoria in esame rappresenterebbe una mera dichiarazione di scienza riferibile esclusivamente ad eventi accaduti prima della suddetta data e non un negozio di rinuncia ai futuri compensi. Tant’è vero che, da una parte, il calciatore si sarebbe rimesso a disposizione della Società e, dall’altra parte, quest'ultima avrebbe ripreso, seppur solo in parte, il pagamento di quanto previsto dall’accordo economico, dando così concreta attuazione a quanto previsto dall'accordo medesimo. In aggiunta, il ricorrente, con tale ultima memoria precisava il credito richiesto: nello specifico, la somma realmente percepita dal calciatore sarebbe pari ad € 3.300,00 e non € 4.700,00, come indicato nel ricorso introduttivo, in quanto il calciatore, in maniera zelante e corretta, si sarebbe già decurtato quanto dovuto in relazione ai mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 (€ 1.400,00), nei quali non è stato a disposizione della Società resistente; pertanto, deduceva che la somma dovuta sarebbe pari ad € 2.405,70 lordi, come meglio precisato di seguito: giorni totali in base all’accordo (dal 27.08.2022 al 30.06.2023) 303 gg: compenso € 7.000,00 = € 23,10 importo giornaliero € 23,10 x 247 gg (giorni effettivi) = € 5.705,70 - € 3.300,00 (somma già percepita) = € 2.405,70.

La società resistente, infine, con memoria del 03.01.2024 ribadiva sostanzialmente quanto già osservato nei precedenti atti difensivi.

Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Usd Lavello si è ritualmente costituita in giudizio non contestando né la validità dell'accordo economico sottoscritto in data 25.09.2020 il quale risulta regolarmente depositato presso la LND né l'adempimento da parte del calciatore, anche in relazione al periodo successivo alla sua reintegrazione in rosa. Quest'ultimo, dal canto suo, non ha contestato né l'interruzione del rapporto né la validità della quietanza liberatoria sottoscritta, la quale tuttavia non configurerebbe a suo dire, come detto, una rinuncia agli emolumenti maturati dopo la data del 03.12.2022.

La domanda avanzata dal ricorrente è fondata e, pertanto, va accolta per le seguenti motivazioni. Questa Commissione ritiene di condividere la prospettazione di parte ricorrente in ordine al valore da attribuire alla quietanza liberatoria, alla luce del comportamento concludente tenuto dalla società Usd Lavello, la quale, a seguito della decisione, presa di comune accordo, di reintegrare il calciatore in organico, ha effettuato n.2 bonifici indicando come causale “compensi 2022/2023”, facendo pertanto esplicito riferimento all'accordo economico stipulato col calciatore, con decorrenza dal 27.08.2022 al 30.06.2023, non potendosi viceversa ricondurre detti emolumenti alle spese di vitto e alloggio.

Sul punto, va richiamato il consolidato indirizzo ermeneutico della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “la quietanza liberatoria sottoscritta dalla parte rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale; essa può invece integrare gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o per altre circostanze desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti (sul tema, Cass. 19/09/2016, n. 18321; Cass. 06/05/2015, n. 9120; Cass. 15/09/2015 n. 18094; Cass. 31/01/2011, n. 2146)”.

Orbene, nel caso di specie le circostanze sopra esposte, ovvero la prosecuzione del rapporto dopo la sottoscrizione della liberatoria e, soprattutto, l'esplicito riferimento, nelle causali dei bonifici sopra indicati, al compenso relativo all'accordo economico sottoscritto, denotano, con univocità e concludenza, la volontà delle parti di continuare a dare attuazione all'accordo medesimo.

Correttamente determinato risulta, inoltre, il compenso dovuto in favore del ricorrente, secondo il criterio di calcolo sulla base dei giorni di effettivo adempimento, come sopra richiamato, in guisa che l'importo da liquidare in favore dello stesso è pari ad Euro 2.405,70.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società Usd Lavello al pagamento in favore del sig. Giuseppe Cassano della somma di Euro 2.405,70 (duemilaquattrocentocinque/70), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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