LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 274 del 06.02.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mohammed KHALEEL/ASD NOCERINA CALCIO 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Mohammed KHALEEL/ASD NOCERINA CALCIO 1910

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato, il calciatore Mohammed KHALEEL (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Tripoli il 13 dicembre 2001, ha esposto quanto segue:

nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 è tesserato con la ASD Nocerina Calcio 1910 (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevede, per la stagione 2022-2023, un compenso pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) e, per la stagione 2023-2024, un compenso pari a euro 25.000 (venticinquemila/00); per la stagione sportiva 2022/2023 il calciatore non ha ricevuto nulla dalla Società.

Il calciatore:

ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) per la stagione sportiva 2022/2023; ha, altresì, richiesto il reintegro nella squadra o, in alternativa, il pagamento di euro 25.000,00 dovuto per la stagione 2023-2024; ha poi chiesto alla CAE di condannare la società a pagare euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno; ha, infine, richiesto la discussione del ricorso in pubblica udienza.

La Società non si è costituita in giudizio.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 13 dicembre 2023, alla quale non ha partecipato il calciatore nonostante avesse fatto apposita richiesta, in tal senso, nel ricorso.

In udienza la CAE ha rilevato la poca leggibilità dell’accordo di cui è causa e, soprattutto, l’assenza del timbro di deposito presso la LND sul contratto in questione. La CAE, altresì, ha rilevato la validità di un solo anno del tesseramento prodotto dal calciatore - datato 6 settembre 2022 - e la scadenza del permesso di soggiorno riconosciuto al calciatore al termine dell’anno.

Dunque, la CAE ha ritenuto che, per pervenire alla decisione, anche stante l’assenza del calciatore in udienza, fosse necessario un supplemento di istruttoria, essendo di fondamentale importanza prendere visione del contratto riportante il timbro della LND.  Quindi, al fine di poter svolgere un’adeguata istruttoria interna, la CAE ha deciso di rinviare la causa all’udienza successiva del 10 gennaio 2024.

All’udienza del 10 gennaio 2024, in perdurante assenza del calciatore, la CAE ha verificato che, a seguito dell’istruttoria effettuata, il contratto in questione non è mai stato depositato presso la LND e che il calciatore si è svincolato a partire dal 1° luglio 2023.

Quindi l’istruttoria svolta dalla CAE ha certificato l’assenza di un contratto valido ed efficace ( ossia, depositato dalla società oppure dal calciatore ).

Va rilevato, altresì, che il 4 gennaio 2024 il calciatore ha notificato alla società una memoria difensiva. Da subito, è necessario fare presente che tale memoria va considerata tardiva perché notificata oltre il termine essenziale dei sette giorni antecedenti l’udienza di cui all’articolo 28, comma 5 del Regolamento LND.

Nella memoria in questione il calciatore fa presente che :

avrebbe disputato una gara della stagione 2022-2023 con la società ; ntenzione della società era quella, seppure in assenza di rinnovo del permesso di soggiorno, di proseguire nel rapporto anche per la stagione 2023-2024 ; il contratto sarebbe stato rescisso in maniera unilaterale dalla Nocerina, senza comunicazione al calciatore.

Alla luce dell’indagine istruttoria svolta dalla CAE dopo la prima udienza, ai fini della decisione non è possibile non considerare che non risulta depositato presso la LND alcun contratto fra le Parti processuali e, quindi, non è esistente il titolo giuridico necessario per valutare e, eventualmente, accogliere il ricorso del calciatore.

Appare altresì rilevante il fatto che nella memoria del calciatore notificata alla società a gennaio 2024 - memoria che è comunque da considerarsi tardiva e, quindi, irricevibile - si faccia riferimento ad una partita giocata dal calciatore in assenza di contratto fra le parti.

Per i suddetti motivi, la CAE stabilisce al contempo di rigettare il ricorso per l’assenza di un contratto fra le parti processuali valido ed efficace e di rimettere la documentazione alla Procura Federale, per gli adempimenti di sua competenza, in conseguenza della riferita partita disputata dal calciatore in assenza di contratto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione : respinge il ricorso proposto dal calciatore; trasmette gli atti alla Procura Federale per il proseguo di competenza; dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it