LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 274 del 06.02.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele ROMANO/USD LAVELLO
RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele ROMANO/USD LAVELLO
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 10.01.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore ROMANO Gabriele ricevuto a mezzo pec il 21.09.2023, regolarmente notificato alla U.S.D. LAVELLO
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)
PRESO ATTO
della mancata costituzione da parte della U.S.D. LAVELLO
VALUTATI
tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all’udienza del 10.01.2024
OSSERVA
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la U.S.D. LAVELLO, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 8.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’unione sportiva dilettantistica la minor somma di euro 5.600,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ U.S.D. LAVELLO al “pagamento della somma di Euro 2.400,00”.
La commissione preso atto della richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la U.S.D. LAVELLO debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato in udienza.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la U.S.D. LAVELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. ROMANO Gabriele dell’importo di Euro 2.400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla U.S.D. LAVELLO di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.