LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 274 del 06.02.2024 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Nathalia ROZO DA ROCHA/ASD CITTA’ DI FALCONARA
RICORSO DELLA CALCIATRICE Nathalia ROZO DA ROCHA/ASD CITTA’ DI FALCONARA
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 10.01.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice: ROZO DA ROCHA NATHALIA ricevuto a mezzo pec il 25.10.2023, regolarmente notificato in pari data alla società ASD CITTA’ DI FALCONARA;
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.), nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per la calciatrice;
VALUTATI
il ricorso della calciatrice, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito la ricorrente, virtualmente avvisata e presente attraverso il suo legale di fiducia;
OSSERVA
la ricorrente calciatrice ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 20.000,00, con decorrenza dal 29.08.2022 al 30.06.2023. e di aver ricevuto la minor somma di euro 10.000,00, e pertanto, ritiene di essere creditrice dall’ ASD CITTA’ DI FALCONARA della rimanente somma di euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nel merito va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dalla ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna ASD CITTA’ DI FALCONARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra ROZO DA ROCHA NATHALIA di euro 10.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società ASD CITTA’ DI FALCONARA di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F