F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0151/TFN – SD del 7 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 17402/108pf23-24/GC/GR/ff del 16 gennaio 2024, depositato il 17 gennaio 2024, nei confronti del sig. Emanuele Vitale – Reg. Prot. 138/TFN-SD

Decisione/0151/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0138/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore) Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 7 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17402/108pf2324/GC/GR/ff del 17 gennaio 2024, nei confronti dei sigg.ri Emanuele Vitale, Francesco Carella, nonché nei confronti della società ASD Statte, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 17402/108pf23-24/GC/GR/ff del 17 gennaio 2024, nei confronti di:

1) Emanuele Vitale, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato nella stagione sportiva 2022- 23 per la società ASD Real Taras, per rispondere:

a) - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva:

1.- per avere lo stesso, nel mese di gennaio 2023, in costanza di tesseramento per la società ASD Real Taras, collaborato con la società ASD Statte all’organizzazione di un raduno di giovani calciatori finalizzato alla selezione degli stessi, poi effettivamente svoltosi in data 16 gennaio 2023;

2.- per avere lo stesso sottoscritto con i sig.ri Mario Galasso e Fabio Coletta, rappresentanti dell’agenzia GC Sport Consultants, un contratto di collaborazione avente ad oggetto attività di “scouting” volta alla segnalazione e selezione di calciatori da inserire tra coloro ai quali fornire consulenza ed assistenza in ambito calcistico; b) - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per avere lo stesso, quantomeno dall’11 maggio 2023 - data di presentazione ufficiale dello staff tecnico della società ASD Statte per la stagione sportiva 2023–24 -, in costanza di tesseramento per la società ASD Real Taras, svolto attività di collaborazione in favore della società ASD Statte;

2) Francesco Carella, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Statte, per rispondere:

a) - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso, nel mese di gennaio 2023, dell’attività di collaborazione del sig. Emanuele Vitale, tecnico tesserato nella stagione sportiva 2022-23 per la società ASD Real Taras, al fine di organizzare un raduno di giovani calciatori finalizzato alla selezione degli stessi, poi effettivamente svoltosi in data 16 gennaio 2023;

b) - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Emanuele Vitale, tecnico tesserato nella stagione sportiva 2022-23 per la società ASD Real Taras, di svolgere attività in favore della società ASD Statte, quantomeno dall’11 maggio 2023 - data di presentazione ufficiale dello staff tecnico di tale società per la stagione sportiva 2023-24;

3) la società ASD Statte, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, Procura Federale 8 comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, così come sopra descritti nei precedenti capi di incolpazione, posti in essere rispettivamente dal sig. Francesco Carella e dal sig. Emanuele Vitale, soggetto quest’ultimo che ha svolto attività nell'interesse di tale società.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Emanuele Vitale hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Cosimo Serra in rappresentanza del sig. Emanuele Vitale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Emanuele Vitale la sanzione di giorni 160 (centosessanta) di squalifica.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                      Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 7 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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