F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0152/TFN – SD del 12 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 16481/262/pf23-24/GC/SA/ep dell’8 gennaio 2024, depositato il 10 gennaio 2024, nei confronti del sig. Gianluca Primavera e della società ASD Sporting Venafro – Reg. Prot. 135/TFN-SD
Decisione/0152/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0135/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente
Antonella Arpini – Componente
Paolo Clarizia – Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16481/262/pf23-24/GC/SA/ep del 10 gennaio 2024, nei confronti del sig. Gianluca Primavera e della società ASD Sporting Venafro, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto depositato il 10 gennaio 2024 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale:
“1) il sig. Primavera Gianluca, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società ASD Sporting Venafro, per rispondere della violazione dell’art. 53 comma 5 lett. a) punto 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di comunicare all’allenatore sig. Rizzo Gennaro, l’avvenuta notifica presso la società ASD Sporting Venafro, della Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 1.9.2023 emessa nell’ambito del procedimento n. 5pf 23-24; ciò tenuto conto che la notifica dell’atto appena specificato è avvenuta presso la sede della ASD Sporting Venafro, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti; 2) la società ASD Sporting Venafro a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, come descritti nel precedente capo di incolpazione”.
La fase predibattimentale
Le indagini della Procura Federale originano dalla comunicazione della Segreteria Generale della Divisione Calcio a 5, con allegata segnalazione di pari data del Giudice Sportivo della predetta Divisione, con la quale era evidenziata la mancata indicazione, nelle distinte di gara della società ASD Sporting Venafro, dell’allenatore, in occasione del Campionato Nazionale C5 maschile di Serie B, girone F, stagione sportiva 2022 – 2023, a seguito della quale la Procura Federale disponeva l’apertura del procedimento n. 5 PF 23-24.
In data 1.9.2023 il provvedimento di Comunicazione di Chiusura delle Indagini era notificato al sig. Rizzo Gennaro, “ all’epoca dei fatti allenatore della società ASD Sporting Venafro, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico nonchè dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver preso parte alle gare Sporting Venafro-Virtus Libera Forio del 11.2.2023, Sporting Venafro-Junior Domitia del 4.3.2023, Sporting Venafro-Leoni Futsal Club Acerra del 18.3.2023, Sporting Venafro-Tombesi C5 del 15.4.2023 e Sporting Venafro-AMB Frosinone C5 del 29.4.2023, valevoli per il Campionato Nazionale di C5 maschile, serie B, girone F, della stagione sportiva 2022– 2023, in qualità di allenatore della società”.
La Procura Federale effettuava detta notifica nel rispetto della vigente normativa e, segnatamente, trattandosi di notifica a soggetto risultato non essere più tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento, giusto il disposto di cui all’art. 53, comma, 5 lett. a), punto 2 del C.G.S., trasmetteva l’atto all’indirizzo di posta elettronica certificata della società dell’ultimo tesseramento quale, per l’appunto, la società ASD Sporting Venafro.
La prefata notifica non si perfezionava, in quanto la società ASD Sporting Venafro, seppure sollecitata, non forniva alcun riscontro. La Procura Federale, ritenendo la condotta della Società violativa dell’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del C.G.S. stralciava gli atti dal procedimento n. 5 PF 23-24 (“Comunicazione Chiusura Indagini del 1.9.2023, sollecito di pari data trasmesso alla società ASD Sporting Venafro avente ad oggetto la prova della notifica della suddetta Comunicazione di Conclusione delle Indagini al sig. Rizzo Gennaro e le relative ricevute di notifica”), al fine di procedere nei confronti della ASD Sporting Venafro per violazione del disposto di cui all’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del C.G.S.
Successivamente, la Procura Federale notificava al sig. Gianluca Primavera e all’ASD Sporting Venafro il predetto atto di deferimento.
I deferiti non si costituivano in giudizio.
Il dibattimento
In sede di discussione era presente l’Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, il quale riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Gianluca Primavera, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Sporting Venafro, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
La decisione
Le circostanze poste a fondamento dell’atto di deferimento e, in particolare, la mancata Comunicazione di Chiusura delle Indagini da parte della ASD Sporting Venafro al sig. Rizzo Gennaro non sono contestate e risultano provate per tabulas.
L’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2 del C.G.S. prevede: “Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: a) per le persone fisiche: […] 2) nell’ipotesi in cui l’interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato dandone prova all’organo procedente. In caso di mancata trasmissione all’interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all’art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità”.
Nel caso di specie, la società ha omesso di dare prova all’organo procedente e al Tribunale di aver trasmesso la comunicazione all’interessato, ovvero di essere stata impossibilitata a farlo.
Conseguentemente sussiste la responsabilità dei deferiti.
Le sanzioni chieste dalla Procura Federale nel corso dell’udienza risultano sostanzialmente congrue, alla luce, da un lato, della gravità dell’omissione idonea a incidere sul funzionamento della giustizia sportiva e aggravare l’esercizio della funzione disciplinare (invero, la mancata trasmissione all’indagato del provvedimento notificato è idonea a far venir meno la regolarità delle comunicazioni necessarie al fine di garantire il contraddittorio e la regolarità del procedimento disciplinare), da un altro lato, della previsione dell’art. 9, comma 3, CGS (secondo cui “Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35”), in base alla quale la sanzione della ammenda non è applicabile ai soggetti non appartenenti all’area professionistica (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2022-2023) con eccezione delle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara (Corte di giustizia federale, Sez. II, n. 305/2012-2013) e degli illeciti per violazione del divieto di scommesse (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 89/2016-2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU. n. 16/2016; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Gianluca Primavera, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società ASD Sporting Venafro, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° febbraio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Carlo Sica
Depositato in data 12 febbraio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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