C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/GST del 24.01.2024 – Delibera – Gara del 13/ 1/2024 FUTSAL COAST – A.S.D. FUTSAL SORRENTO
Gara del 13/ 1/2024 FUTSAL COAST - A.S.D. FUTSAL SORRENTO
Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo della Società Futsal Coast avverso la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata ASD Futsal Sorrento inserito in distinta e impiegato in campo un calciatore - il Sig. Vasquez Pineiro Nahuel Alberto (nato il 12.09.1987) - in presunta posizione irregolare ai fini del tesseramento; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive con cui ha, preliminarmente, censurato l'ammissibilità del reclamo per genericità dello stesso, e, in secondo luogo, ne ha eccepito l'infondatezza, essendo il calciatore in questione tesserato in proprio favore prima della disputa della gara oggetto di reclamo; esperiti i necessari accertamenti presso l'Ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania, il reclamo risulta infondato (benché in rito ammissibile, considerato che - a tal fine - sono stati forniti a questo G.S. tutti gli elementi per individuare il petitum e la causa petendi dell'impugnativa): infatti, il calciatore Vasquez Pineiro Nahuel Alberto, nato il 12.09.1987, risulta regolarmente tesserato in favore del Futsal Sorrento (come correttamente evidenziato dalla reclamata nella precitata memoria difensiva) a far data dal 05.01.2024, in data antecedente la disputa della gara in epigrafe, avvenuta il 13.01.2024;
P.Q.M.
dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ex art. 67 CGS, DELIBERA di rigettare il reclamo in quanto infondato per le ragioni innanzi illustrate; di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 2/5 in favore del Futsal Sorrento, fermi i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo CU; dispone altresì la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.