C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/GST del 01.02.2024 – Delibera – Gara del 21/1/2024 LACCO AMENO 2013 – QUARTO CALCIO 1962

Gara del 21/ 1/2024 LACCO AMENO 2013 - QUARTO CALCIO 1962

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla Società Quarto Calcio 1962 con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata, Lacco Ameno 2013, inserito in distinta n. 21 calciatori; in forza di ciò, la reclamante ha chiesto, in via principale ed esclusiva, l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara ex art. 10 CGS; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato articolate memorie difensive con cui ha contestato l'avverso dedotto, richiamando, in particolar modo, precedenti di questo GST resi in fattispecie similare resi sulla scorta dell'autorevole orientamento espresso dal Collegio di Garanzia dello Sport e recepito senza soluzione di continuità da questo GST (cfr. CU n. 5/GST del 11.10.2022); ebbene, proprio per tali ragioni e in accoglimento delle difese della reclamata, il reclamo risulta infondato e dunque da respingere. Deve rilevarsi, infatti, come l'orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez., Pres. Mario Sanino, con la decisione n. 19/2018, deponga nel senso di non sanzionare con la perdita della gara la contestata fattispecie dell'inserimento in distinta di un numero maggiore di calciatori (accordando preferenza alla mera ripetizione della gara, come a breve si dirà) in assenza di specifica sanzione in tal senso prevista dall'ordinamento sportivo; infatti, Il Collegio di Garanzia ha avuto modo di affermare come, spesso, deve ritenersi applicabile al contesto sportivo anche tal un principio penalistico generale (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 15/17), che trova ingresso a favore dell'incolpato, anche in ambito civilistico, grazie all'apertura avutasi con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819).Invero, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall'art. 10 (precedente art. 17 CGS) del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende "altre"; ed ecco il perché, nell'approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (ma, per quanto innanzi affermato, applicabile anche al giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo in forza del richiamo di cui al ricordato articolo 2, comma 6, del CGS CONI) del nullum crimen, nulla poena sine lege. Apertis verbis, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall'art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale " le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; da tali principi, coerenti con il sistema della giustizia sportiva, non v'è ragione di discostarsi; peraltro, si tenga presente che la reclamante ha domandato esclusivamente l'applicazione dell'art.10, comma 1, CGS (perdita della gara) e non anche la ripetizione della gara, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di cui innanzi; pertanto, questo giudice non può che concludere per l'integrale rigetto del reclamo, stante il divieto di pronunciarsi oltre la domanda delle parti (attribuendo loro un bene della vita diverso da quello domandato), in forza del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, applicabile anche al processo sportivo;

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di rigettare il reclamo, e per l'effetto, omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/2, fermi i provvedimenti disciplinari già assunti e pubblicati sul relativo C.U. e dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva, infligge alla società Lacco Ameno 2013 in applicazione dell'art.8 comma lettera b) l'ammenda di euro 150,00.

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