C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/CSAT del 07.12.2023 – Delibera – Reclamo della società ACADEMY PIANURA in riferimento al C.U. n.23/AG del 16.11.2023 . Gara – Academy Pianura/ Soccer Academy Belsito del 11.11.2023 – Campionato Regionale Under 16, girone G.

Reclamo della società ACADEMY PIANURA in riferimento al C.U. n.23/AG del 16.11.2023 .

Gara – Academy Pianura/ Soccer Academy Belsito del 11.11.2023 – Campionato Regionale Under 16, girone G.

La società Academy Pianura provvedeva a proporre ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal Gst e pubblicato sul C.U. n.23/ag del 16/11/2023. In particolare, la suddetta società impugnava la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; impugnava la sanzione disciplinare della squalifica per 5 giornate di gara inflitta al sig. Bartiromo Diego, allenatore, ed impugnava infine, la sanzione disciplinare della squalifica per 5 giornate di gara inflitta al sig. Bonante Carlo, capitano. Deduceva la reclamante che il reclamo era meritevole di accoglimento per palese ed indiscutibile insussistenza di presupposti idonei a giustificare la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara con particolare riferimento alle ragioni che abbiamo indotto il DDG ad una decisione del genere. Evidenziava la società reclamante che al momento della sospensione definitiva, il punteggio era fermo sul 3-1 a proprio favore per cui i calciatori e/o i dirigenti della stessa non avevano alcun interesse a partecipare alla rissa e/o a rispondere a provocazioni. La rissa, aggiungeva la reclamante, non era caratterizzata da atti violenti posti in essere dai calciatori bensì solo ed esclusivamente si erano verificate semplici inventive reciproche, insulti e minacce verbali. Il DDG era caduto in totale confusione non riuscendo ad individuare gli autori della rissa e, pertanto, il referto di gara appariva redatto in forma approssimativa e la situazione creatasi non giustificava di certo la sospensione definitiva della gara. Concludeva la reclamante per l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, ricorrendo nella fattispecie le attenuanti rientranti nell’alveo, non tassativo dell’art. 13 Cgs applicandole solo ed esclusivamente all’altra società. In via subordinata, chiedeva l’annullamento della delibera del Gst ordinando la ripetizione e/o la prosecuzione della gara. In merito alla posizione del capitano Bonante Carlo, atteso che il calciatore non aveva subito alcun provvedimento disciplinare per tanti anni, chiedeva la riduzione della squalifica così come per l’allenatore Diego Bartiromo la cui sanzione disciplinare appariva totalmente spropositata. La CSAT, letto il referto di gara, i documenti ad esso allegati ed il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. Nel premettere che il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata, la Corte rileva che il DDG nel redigere il referto ha descritto con puntualità e precisione i fatti per come accaduti evidenziando che non ha potuto individuare i tesserati coinvolti nella rissa perché diversi erano i capannelli. Né il DDG è stato coadiuvato da i capitani di entrambi le società. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la decisione del Gst e pubblicata sul C.U. n.23/ag del 16/11/2023. Dispone incamerarsi il contributo di giustizia sportiva non versato.

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