C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/TFT del 12.10.2023 – Delibera – Fasc.176 Proc. 31019/650 pfi22-23/PM/ep del 21.06.2023. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la sig.ra Clorinda D’ANIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Massimo Perna:
Fasc.176
Proc. 31019/650 pfi22-23/PM/ep del 21.06.2023. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la sig.ra Clorinda D’ANIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Massimo Perna: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Trofeo Eccellenze Campane” tenutosi in data 26.2.2023 presso lo stadio comunale “R. Paudice” di San Giorgio a Cremano (NA), organizzato dall’Associazione “Regno delle Due Sicilie FA”, al quale hanno partecipato le squadre della categoria 2008 e 2010 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e finalizzato ad ulteriori attività di “scouting”; il sig. Antonio CONCILIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna dei Bagni: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Trofeo Eccellenze Campane” tenutosi in data 26.2.2023 presso lo stadio comunale “R. Paudice” di San Giorgio a Cremano (NA), organizzato dall’Associazione “Regno delle Due Sicilie FA”, al quale hanno partecipato le squadre della categoria 2008 e 2010 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e finalizzato ad ulteriori attività di “scouting”; la sig.ra Ester MAGALDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Assocalcio Terzotempo: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Trofeo Eccellenze Campane” tenutosi in data 26.2.2023 presso lo stadio comunale “R. Paudice” di San Giorgio a Cremano (NA), organizzato dall’Associazione “Regno delle Due Sicilie FA”, al quale hanno partecipato le squadre della categoria 2008 e 2010 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e finalizzato ad ulteriori attività di “scouting”; la società A.S.D. Massimo Perna a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal suo presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; la società A.S.D. Madonna dei Bagni a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal suo presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; la società A.S.D. Assocalcio Terzotempo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal suo presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti , per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Sig. Antonio CONCILIO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il Presidente sig.ra Ester MAGALDI,, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig.ra Clorinda D’ANIELLO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Massimo Perna per € 500,00 di ammenda; per la società A.S.D. Madonna dei Bagni per € 500,00 di ammenda; per la società A.S.D. Assocalcio Terzotempo per € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che la richiesta della Procura Federale vadano accolte in quanto dalla lettura degli atti e dell’intero fascicolo i deferiti effettivamente hanno partecipato al Trofeo in epigrafe. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il Presidente Sig. Antonio CONCILIO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig.ra Ester MAGALDI, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig.ra Clorinda D’ANIELLO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Massimo Perna per € 500,00 di ammenda; per la società A.S.D. Madonna dei Bagni per € 500,00 di ammenda; per la società A.S.D. Assocalcio Terzotempo per € 500,00 di ammenda.
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