C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/TFT del 23.11.2023 – Delibera – Fasc.191 Prot.11757/37 pfi23-24/PM/ag (Campionato Under 15 Provinciale – Sa) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Giuseppe Coralluzzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New G. Club:

Fasc.191

Prot.11757/37 pfi23-24/PM/ag (Campionato Under 15 Provinciale - Sa) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Giuseppe Coralluzzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New G. Club:a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New G. Club, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Adrian Robert Grin, Carlo Manzi (entrambi minori degli anni 14) e Francesco Pellegrino nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. New G. Club alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15: il calciatore sig. Adrian Robert Grin alla gara A.S.D. Olevanese – A.S.D. New G. Club del 22.1.2023, il calciatore sig. Carlo Manzi alla gara A.S.D. New G. Club – A.S.D. Olevanese del 7.11.2022, il calciatore Francesco Pellegrino alle gare A.S.D. Poseidon 1958 – A.S.D. New G. Club del 5.2.2023, A.S.D. New G. Club - Bellizzi Calcio del 5.3.2023 e Gelbison S.r.l. – A.S.D. New G. Club del 20.3.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. New G. Club – A.S.D. Olevanese del 7.11.2022, A.S.D. Poseidon 1958 – A.S.D. New G. Club del 5.2.2023, A.S.D. New G. Club - Bellizzi Calcio del 5.3.2023 e Gelbison S.r.l. – A.S.D. New G. Club del 20.3.2023, tutte valevoli per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. New G. Club nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Carlo Manzi e Francesco Pellegrino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; 2. il sig. Marco Delli Bovi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. New G. Club: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Olevanese – A.S.D. New G. Club del 22.1.2023 valevole per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. New G. Club nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Adrian Robert Gril, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. il sig. Francesco Pellegrino, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. New G. Club: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. New G. Club, alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: A.S.D. Poseidon 1958 – A.S.D. New G. Club del 5.2.2023, A.S.D. New G. Club - Bellizzi Calcio del 5.3.2023 e Gelbison S.r.l. – A.S.D. New G. Club del 20.3.2023; 4. la società A.S.D. New G. Club a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Coralluzzo, Marco Delli Bovi, Adrian Robert Gril, Carlo Manzi e Francesco Pellegrino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare (3) di cui al deferimento dalla società A.S.D. New G. Club malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore Sig. Marco Delli Bovi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuseppe Coralluzzo per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Pellegrino cinque (5) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Giuseppe Coralluzzo, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Marco Delli Bovi, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. New G. Club la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. New G. Club alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Francesco Pellegrino quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Giuseppe Coralluzzo, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Marco Delli Bovi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. New G. Club la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 400,00 di ammenda.

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