C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 16/TFT del 07.12.2023 – Delibera – Fasc.196 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. la sig.ra Viviana Rammairone, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Teverola 81

Fasc.196

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. la sig.ra Viviana Rammairone, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Teverola 81: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Teverola 81, omesso di provvedere al regolare tessera-mento del sig. Seidy Abdourahman nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Teverola 81 alle gare ASD Real Teverola 81 - ASD World Soccer S. Arpino del 12.11.2022, ASD World Soccer S. Arpino – ASD Real Teverola 81 del 5.2.2023 ed ASD Valle- Real Teverola 81 del 26.3.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Giuseppe Menale, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Real Teverola 81: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a  quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD Real Teverola 81 - ASD World Soccer S. Arpino del 12.11.2022, ASD World Soccer S. Arpino – ASD Real Teverola 81 del 5.2.2023 ed ASD Valle - Real Teverola 81 del 26.3.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Real Teverola 81 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Seidy Abdourahman, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3.- il sig. Seidy Abdourahman, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Teverola 81: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Teverola, alle gare ASD Real Teverola 81 - ASD World Soccer S. Arpino del 12.11.2022, ASD World Soccer S. Arpino – ASD Real Teverola 81 del 5.2.2023 ed ASD Valle- Real Teverola 81 del 26.3.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società ASD Real Teverola 81 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Viviana Rammairone, Giuseppe Menale e Seidy Abdourahman, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Real Teverola 81 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Giuseppe Menale, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig.ra Viviana Rammairone per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Seidy Abdourahman cinque (5) giornate di squalifica; per il Presidente sig.ra Viviana Rammairone, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Menale, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società ASD Real Teverola 81 la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Real Teverola 81 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il calciatore Seidy Abdourahman quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente sig.ra Viviana Rammairone, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Menale, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società ASD Real Teverola 81 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda.

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