C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 24/TFT del 01.02.2024 – Delibera – Fasc.209 Prot.13173/83 pfi23-24/PM/fda (Campionato Terza Categoria – Na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Antonio Parrella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Camposano 2021
Fasc.209
Prot.13173/83 pfi23-24/PM/fda (Campionato Terza Categoria - Na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Antonio Parrella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Camposano 2021: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Camposano 2021, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Raffaele Menna nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Camposano 2021 alla gara ASD Sporting Camposano 2021 - ASD Progetto Giovani 2006 del 5.3.2023, valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Pierpaolo Tafuro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sporting Camposano 2021: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Sporting Camposano 2021 - ASD Progetto Giovani 2006 del 5.3.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Camposano 2021 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffele Menna, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Raffaele Menna, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Sporting Camposano 2021: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sporting Camposano 2021, alla gara ASD Sporting Camposano 2021 - ASD Progetto Giovani 2006 del 5.3.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Sporting Camposano 2021 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Parrella, Pierpaolo Tafuro e Raffaele Menna, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Sporting Camposano 2021, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Pierpaolo Tafuro con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Antonio Parrella, per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Menna tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Antonio Parrella la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Pierpaolo Tafuro, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Sporting Camposano 2021 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Sporting Camposano 2021, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Raffaele Menna due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Antonio Parrella la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Pierpaolo Tafuro, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Sporting Camposano 2021 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda.
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