C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/TFT del 08.02.2024 – Delibera – Fasc.210 Prot.13187/97 pfi23-24/PM/ce (Campionato Regionale Under 19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Domenico Parisi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol.D. Real Palomonte

Fasc.210

Prot.13187/97 pfi23-24/PM/ce (Campionato Regionale Under 19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Domenico Parisi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol.D. Real Palomonte: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Campagna 1919 – Real Palomonte del 24.10.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Pol. D. Real Palomonte nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Mattia Elia, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 2. il sig. Mattia Elia, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Pol.D. Real Palomonte: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. D. Real Palomonte, alla gara Città di Campagna 1919 – Real Palomonte del 24.10.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mattia Elia tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Parisi, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Mattia Elia due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Parisi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione.

 

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